CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12194/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 628, commi 1 e 2 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte di appello di Firenze, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato sulla base del riconoscimento effettuato dalle persone offese nel corso delle indagini preliminari e durante il dibattimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impuganata); considerato che il secondo motivo di ricorso che censura il mancato riconoscimento dellt circostanzt attenuante/di cui all'art. 62-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice di merito non ha ritenuto applicabile li,circostanze, attenuantEt/ non ravvisando elementi positivamente valutabili a tal fine, anche in considerazione dei gravi precedenti penali (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMas imo [OSCURATO:PERSONA] (21