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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13422/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso e ribadito con la memoria prodotta in vista dell'odierna udienza, afferente alla condanna della ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e avente ad oggetto l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato; Considerato, invero, che il giudice di merito, con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha considerato le gravi modalità della condotta - commessa da soggetto già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato - ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla possibilità di effettuare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso e ribadito con la memoria prodotta in vista dell'odierna udienza, afferente alla condanna della ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. e avente ad oggetto l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato; Considerato, invero, che il giudice di merito, con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha considerato le gravi modalità della condotta - commessa da soggetto già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato - ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla possibilità di effettuare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione del ricorrente dalla commissione di ulteriori reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 m
Sentenza Cassazione n. 13422/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris