CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 26564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 8 settembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società "Ricky's" S.R.L. che gestisce il ristorante "Lievita", alla pena di € 500 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare osservava che, essendo da pochissimo tempo subentrato nella gestione del ristorante non sapesse della presenza dei prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione rinvenuti dai NAS in sede di ispezione; che con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motivazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto destinati alla somministrazione gli alimenti rinvenuti in cattivo stato di conservazione; che con il terzo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Considerato che il ricorso risulta inammissibile; che il primo ed il secondo motivo, i quali possono essere trattati unitamente in quanto entrambi afferenti alla statuizione di reità risultano manifestamente infondati; che appare più che ragionevole che, proprio essendo subentrato nella gestione del ristorante in oggetto, il ricorrente fosse pienamente informato circa le scorte alimentari presenti nell'esercizio e che pertanto correttamente i Giudici del merito hanno ritenuto la sua responsabilità a riguardo; per altro trattandosi di reato contravvenzionale non pare esimere dall'elemento soggettivo della colpa, necessario per integrare la fattispecie contestata, non aver adeguatamente controllato lo stato di conservazione dei prodotti acquistati con il subentro nell'attività del ristorante; quanto alla loro destinazione alla somministrazione nei confronti di eventuali avventori congruamente i giudici del merito la hanno ritenuta sulla base della incontestata circostanza che gli stessi fossero custoditi all'interno di un frigorifero posto all'interno dei locali adibiti ad esercizio commerciale dal ricorrente; che il terzo motivo risulta altresì inammissibile atteso che la questione relativa all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non aveva formato oggetto di richiesta innanzi al Tribunale e pertanto alcuna violazione dell'obbligo motivazionale può essere invocato; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2022 7 Il