CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18219/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania n. 2884/2025 depositata il 08/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13260/2025Numero sezionale 4451/2026Numero di raccolta generale 18219/2026Data pubblicazione 05/06/2026Con atto di accertamento n. TF5031101655/2023, emesso in relazioneall’anno di imposta 2017, l’Agenzia delle Entrate accertava, nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., un maggior valore della produzione ai fini dell’IRAPpari ad euro 873.347,70 e recuperava un’IVA indebitamente detratta pariad euro 192.139,00. L’avviso era scaturito dalle attività di polizia giudiziarianell’ambito del procedimento penale instaurato presso la Procura di Nola,dalle quali era emerso che nel periodo in questione diverse società avevanodell’Iva e delle II.DD. tramite l’emissione e l’utilizzo di fatture, che avevanoorigine da acquisti di merce da società ubicate in altri Paesi dell’unioneeuropea. Nella prospettazione dell’Agenzia, che aveva trovato riscontro neldecreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale diNola, in virtù di operazioni di vendita a paesi dell’Unione europea nonimponibili la contribuente otteneva crediti iva; in particolare, si specificava,la merce entrava cartolarmente dalle società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA],ossia [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e altrettanto cartolarmente uscivaverso le società estere, in particolare verso la [OSCURATO:SOCIETA]La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, adita dalla societàcontribuente, accoglieva il ricorso, rilevando che: a) il giudice per le indaginipreliminari aveva ritenuto sussistenti operazioni soggettivamenteinesistenti, in luogo di operazioni oggettivamente inesistenti; b) leconclusioni a cui era pervenuta l’Agenzia delle Entrate erano contraddetteda molteplici elementi di segno contrario (esistenza di una sede fisica eoperativa della società ricorrente e di un magazzino contenente prodotticompatibili con l’attività d’impresa); c) era stato omesso l’invito alcontraddittorio, così come previsto dall’art. 12 dello Statuto dei diritti delcontribuente.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, adita dall’Agenzia delleEntrate, rigettava l’appello, ritenendo che non vi fossero dubbi circa laNumero registro generale 13260/2025Numero sezionale 4451/2026Numero di raccolta generale 18219/2026Data pubblicazione 05/06/2026effettività delle operazioni intrattenute dalla società contribuente con laMedia [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto era stata provata l’esistenza sia della cedenteche della merce consegnata.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si è costituita con controricorso.Per la decisione è stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Nelle more della decisione, la contribuente ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate eccepisce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c.1.1. Secondo la ricorrente, i giudici di appello, facendo mal governo dell’art.2729 c.c., hanno ritenuto effettive le operazioni intercorse tra la Media StoreS.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di documentazione (fatture diacquisto, visure e contratti di locazione del deposito) inidonea ad assurgerea prova contraria alla tesi accertativa, basata sulla constatazione che ilfornitore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non aveva sede operativa né organizzazioneaziendale, non aveva mezzi di trasporto e non aveva dipendenti.2. Ritiene la controricorrente che il motivo sia inammissibile e, comunque,manifestamente infondato. Sotto il primo profilo, si rileva che la censuraproposta dalla ricorrente, lungi dal prospettare un’erronea applicazione dinorme di diritto sostanziale, sollecita una nuova valutazione dei fatti,riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Sotto ilsecondo profilo, si osserva che i giudici di appello hanno correttamentequalificato come soggettivamente inesistenti le operazioni intercorse fra lacontribuente e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e altrettanto correttamente hannoritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. abbia agito in buona fede.Numero registro generale 13260/2025Numero sezionale 4451/2026Numero di raccolta generale 18219/2026Data pubblicazione 05/06/20263. Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione finanziaria lamenta,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132,comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.3.1. Ad avviso della ricorrente, i giudici regionali sarebbero incorsi nellaviolazione censurata ritenendo che il contribuente avesse provato di nonessere consapevole di partecipare ad una frode IVA, senza fornire alcunamotivazione sul punto. In particolare, l’ufficio, nel provvedimento impositivoimpugnato, aveva allegato e provato che la merce non era mai statatrasportata dal fornitore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che non disponeva di adeguatadotazione personale e strumentale (mezzi di trasporto, dipendenti, depositi,ecc.), mentre dalla lettura della motivazione della sentenza non sicomprende in che modo e con quali prove la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avrebbedimostrato l’estraneità alla frode o, quantomeno, la propria diligenza nellascelta dei fornitori.3.2. Ritiene la controricorrente che il secondo motivo di ricorso siamanifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnataè puntuale, chiara, coerente e pienamente intellegibile; ritiene, comunque,che il motivo sia inammissibile, perché si traduce nella richiesta di unanuova valutazione dei fatti.4. Il secondo motivo di ricorso è fondato.4.1. Occorre preliminarmente rigettare l’eccezione di inammissibilitàsollevata dalla controricorrente, perché ciò che viene censurato dallaricorrente non è la valutazione dei fatti, ma la giustificazione fornita nellamotivazione in ordine alla valutazione di tali fatti.4.2. Sul punto questa Corte ha più volte statuito che la motivazione è soloapparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteNumero registro generale 13260/2025Numero sezionale 4451/2026Numero di raccolta generale 18219/2026Data pubblicazione 05/06/2026il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Rammenta, inoltre, che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 deld.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essereinterpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).4.3. Nel caso di specie, il giudice d’appello sostiene l’effettività delleoperazioni, poiché, argomenta, “1) la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avevaall’epoca dei fatti, e precisamente negli anni 2017 e 2018, la sede legale inMarigliano (NA) alla via Somma n. 129 (precedentemente già sede legaledella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – si vedano copie delle fatture prodotte diquest’ultima) ed sede una secondaria – quale deposito merce – inMarcianise (CE) alla via Foggia n. 2 (precedentemente già sede legale dellaDigital [OSCURATO:SOCIETA]. – si vedano copie fatture di acquisto anno 2016 con i dueindirizzi della [OSCURATO:PERSONA] poi diventata [OSCURATO:PERSONA]; 2) l’esistenza dellamerce consegnata e ritirata presso la [OSCURATO:PERSONA] presso il depositodi Marcianise (CE) alla via Foggia n. 2, deposito che tra l’altro appartenevacome già detto al punto 1) alla Società precedentemente denominata DigitalStore avente lo stesso amministratore tale Sig. [OSCURATO:PERSONA] e con la qualela Società ricorrente aveva già lavorato negli anni 2014, 2015 e 2016 (siNumero registro generale 13260/2025Numero sezionale 4451/2026Numero di raccolta generale 18219/2026Data pubblicazione 05/06/2026vedano fatture di acquisto prodotte e depositate agli atti per l’anno 2016)”;reputa, “consapevole dei limiti della applicabilità del giudicato penale inambito tributario… che nel caso in esame sia stata certamente fornita laprova che le operazioni illecite contestate si configurassero al più come"operazioni soggettivamente inesistenti" e non quali "operazionioggettivamente inesistenti", come accertato in sede penale con il [OSCURATO:PERSONA] emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Nola,diversamente quindi da quanto contestato nell'avviso di accertamentoimpugnato” e aggiunge che “la contribuente ha comunque fornito prova diaver utilizzato la diligenza a lui richiesta ai sensi dell’art. 1176 secondocomma c.c., dimostrando di non poter essere consapevole di partecipare adun’evasione d’IVA commessa dal fornitore o da altro operatore intervenutoa monte della catena produttiva o disturbativa. I Giudici di primo gradohanno, quindi, valutato gli elementi incontrovertibili e definiti della nongravità dell’appellata onerata ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697 secondocomma c.c. (Cass. Sez. VI 7 giugno 2017 n. 14237) e pertanto, in mancanzadella prova idonea a dimostrare la consapevolezza della Società cessionariadell’asserita frode fiscale posta in essere dalla Società cedente che avevafatturato le operazioni in contestazione, l'avviso di accertamento deveessere ritenuto nullo”.4.4. La motivazione nel suo complesso non rispetta il minimo costituzionale,palesandosi apodittica, posto che il giudice d’appello non spende parola sulcongegno posto a base della pretesa impositiva, soffermandosi soltantosull’esistenza della sede della [OSCURATO:PERSONA] e sull’esistenza della merce, iviconsegnata e ritirata, senza spiegare come sia stato provato che la mercesia pervenuta alla destinataria estera e, comunque, a tutto voler concedere,anche qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti, senzaspecificare gli elementi in base ai quali sussisterebbe la buona fede dellacontribuente in rapporto al meccanismo frodatorio descritto dall’Agenzia eavallato dal decreto di sequestro preventivo.Numero registro generale 13260/2025Numero sezionale 4451/2026Numero di raccolta generale 18219/2026Data pubblicazione 05/06/20265. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimentodel primo, attinente alla prova presuntiva.6. Pertanto, il ricorso va accolto, con rinvio, per un nuovo esame, alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado territorialmente competente, indiversa composizione, che dovrà provedere anche sul regolamento dellespese. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per un nuovoesame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,in diversa composizione, che dovrà provedere anche sul regolamento dellespese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]