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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 46218/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di accoglimento dei ricorsi con conseguente annullamento dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 30 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva respinto la richiesta, presentata dal pubblico ministero, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso diretto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (capo 9).

Sul punto, il giudice della cautela aveva osservato che non vi era prova di un programma criminoso in relazione al quale gli indagati [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero uniti in un vincolo associativo.

Al di là della assidua frequentazione, da parte dei tre soggetti, del medesimo bar, assai limitate erano le emergenze significative di un accordo criminoso. [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l'intestazione della sala giochi Betland e di partecipare al condizionamento del corpo elettorale in favore di un candidato, ma in tale vicenda, pur significativa di una capacità di controllo, non è chiaro se il condizionamento fosse derivato da un sodalizio ovvero dalla fama criminale dello [OSCURATO:PERSONA], soggetto in passato già intraneo a gruppi mafiosi e assai vicino a [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice aveva ritenuto, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], piuttosto, fosse partecipe all'associazione mafiosa diretta da [OSCURATO:PERSONA], e ascritta al capo 1, dato desumibile dalla assidua frequentazione fra i due, dalla comunanza di interessi in operazioni economiche, dalla raccolta illegale di scommesse, dalla subornazione del teste Vecoli, di cui al capo 10.

2. Con ordinanza pronunciata in data 17 maggio - 10 giugno 2021 il Tribunale di Messina, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascritto al capo

9. Il Tribunale ha ritenuto, innanzitutto, l'autonomia di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai sodalizi facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], autonomia ritenuta coerente con la particolare fenomenologia criminale del territorio, che vede una pluralità di gruppi agire autonomamente e anche in reciproca sinergia, ma per interessi propri.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva condiviso con [OSCURATO:PERSONA] la gestione della raccolta illegale di scommesse, dividendo in parti eguali i relativi proventi; aveva concordato con [OSCURATO:PERSONA] un intervento per condizionare Vecoli, testimone in un processo a carico di soggetti vicini ad entrambi; infine, in occasione della competizione elettorale aveva accettato di sostenere un candidato diverso da quelli appoggiati dal clan [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha quindi ritenuto che attorno alla persona di [OSCURATO:PERSONA], già partecipe in passato ad altri sodalizi di stampo mafioso operanti nel medesimo territorio, si fosse formato un gruppo operante con il metodo mafioso, come desumibile da quanto dichiarato dal collaboratore Nunnari - che aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva nel settore dei giochi e scommesse diversi soggetti che lavoravano per lui -, dalla interlocuzione avuta con il boss [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una non voluta "invasione" del territorio controllato da altro gruppo, dalla significativa partecipazione al funerale del padre di [OSCURATO:PERSONA], in violazione della normativa anti covid.

Vengono poi evidenziate diverse iniziative criminali, con la partecipazione dei sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La vicenda di cui al capo 12 - che concerne l'accordo con un candidato alle elezioni amministrative - rappresenta estrinsecazione della capacità intimidatoria nei confronti di un territorio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno accettato la fittizia intestazione di due società, funzionali, l'una, alla raccolta di scommesse (capo 14) e, l'altra, operativa in locali utilizzati per le riunioni e gli incontri collegati all'operatività del sodalizio (capo 13). [OSCURATO:PERSONA], poi, aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] nell'intervento intimidatorio contro i fratelli Mangano, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato presente a incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e aveva condiviso la trattativa per l'acquisto di preziosi all'estero.

3. Hanno proposto distinti atti di ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3.1. [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza del sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 9 dell'imputazione provvisoria.

Il giudizio del Tribunale - secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato al clan diretto da [OSCURATO:PERSONA], bensì avrebbe diretto un autonomo gruppo, di stampo mafioso, composto anche da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], gruppo rispetto al quale non vi era stato alcun accertamento giudiziale in passato - si fonda sull'accertamento della capacità di intimidazione dello [OSCURATO:PERSONA] come se fosse espressione di un vincolo associativo, e non un dato riferibile esclusivamente alla persona del ricorrente, e non considera le condotte di [OSCURATO:PERSONA], nella relazione con [OSCURATO:PERSONA], come espressione del singolo.

Con riferimento alla intimidazione di [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo 10, il Tribunale riconosce che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito "in proprio" per favorire [OSCURATO:PERSONA], sodale del gruppo di [OSCURATO:PERSONA].

Anche nella vicenda relativa all'accordo con [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nel proprio interesse.

Nelle dichiarazioni dei collaboratori, riportate anche nell'ordinanza impugnata, non vi era alcun elemento significativo della sussistenza di un autonomo gruppo di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riferito che [OSCURATO:PERSONA] sì avvaleva di diversi soggetti, non aveva fornito alcuna descrizione in ordine alle modalità operative del ricorrente.

Quanto al settore dei giochi e scommesse, [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto subire l'imposizione, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], di ritirare i propri apparecchi dalla zona sottoposta al controllo di quello.

La partecipazione, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], al funerale del padre del ricorrente non aveva alcun rilievo, dato che il clan [OSCURATO:PERSONA] si era da tempo disgregato.

Il rapporto intrecciato con [OSCURATO:PERSONA] era stato solo personale.

Le intestazioni fittizie di due società [Betaland, asd Biliardi sud] erano state frutto del rapporto personale di [OSCURATO:PERSONA] con i due intestatari.

In occasione della intimidazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] si era fatto accompagnare da [OSCURATO:PERSONA] proprio perché privo della capacità di evocare la forza intimidatrice di un gruppo.

Nell'affare relativo all'acquisto di preziosi all'estero [OSCURATO:PERSONA] aveva agito personalmente.

Il Tribunale ha valorizzato la precedente condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ma tale accertamento era limitato a periodo storico risalente (fino all'anno 2006) e l'ordinanza non indica alcun elemento significativo di un collegamento tra la realtà associativa accertata e quella ipotizzata dall'accusa.

In definitiva, la motivazione dell'ordinanza non aveva dato conto, non solo, di una effettiva forza di intimidazione promanante dal gruppo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà, ma nemmeno dell'esistenza di un effettivo vincolo associativo tra i soggetti, i quali, piuttosto, risultavano animati da una convergenza occasionata da singole iniziative.3.2. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza del sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 9 dell'imputazione provvisoria.

Il giudizio del giudice della cautela - secondo il quale non era sussistente un autonomo gruppo criminale formato da [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], bensì il solo [OSCURATO:PERSONA] era intraneo al clan diretto da [OSCURATO:PERSONA], oggetto della imputazione sub capo 1 - era fondato su specifiche emergenze, desumibili dal materiale captativo e da servizi di osservazione e controllo.

Il giudizio del Tribunale - secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato al clan diretto da [OSCURATO:PERSONA], bensì avrebbe diretto un autonomo gruppo, di stampo mafioso, composto anche da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], gruppo rispetto al quale non vi era stato alcun accertamento giudiziale in passato - si fonda sull'accertamento della capacità di intimidazione dello [OSCURATO:PERSONA] come se fosse espressione di un vincolo associativo, e non un dato riferibile esclusivamente alla persona del ricorrente, e non considera le condotte di [OSCURATO:PERSONA], nella relazione con [OSCURATO:PERSONA], come espressione del singolo.

Con riferimento alla intimidazione di [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo 10, il Tribunale riconosce che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito "in proprio" per favorire [OSCURATO:PERSONA], sodale del gruppo di [OSCURATO:PERSONA], e indagato di un reato di rapina commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], cugino di [OSCURATO:PERSONA].

Anche nella vicenda relativa all'accordo con [OSCURATO:PERSONA] ivii\ aveva agito nel proprio interesse.

Nelle dichiarazioni dei collaboratori, riportate anche nell'ordinanza impugnata, non vi era alcun elemento significativo della sussistenza di un autonomo gruppo di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riferito che [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva, nelle sale di raccolta delle scommesse on line, di diversi soggetti, non ha fornito alcuna descrizione in ordine alle modalità operative del ricorrente.

Quanto al settore dei giochi e scommesse, [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto subire l'imposizione, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], di ritirare i propri apparecchi dalla zona sottoposta al controllo di quello. [OSCURATO:PERSONA] risulta assente dagli esiti della indagine operazione Totem.

La partecipazione, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], al funerale del padre di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun rilievo, dato che il clan [OSCURATO:PERSONA] si era da tempo disgregato.

Il rapporto intrecciato con [OSCURATO:PERSONA] era stato solo personale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, per attuare l'accordo elettorale, valuta l'elargizione di buoni- benzina, come aveva già fatto in passato.Le intestazioni fittizie di due società [Betaland, asd Biliardi sud] erano state frutto del rapporto personale di [OSCURATO:PERSONA] con i due intestatari, ed era stata esclusa l'aggravante mafiosa.

In occasione della intimidazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] si era fatto accompagnare da [OSCURATO:PERSONA] proprio perché privo della capacità di evocare la forza intimidatrice di un gruppo.

Nell'affare relativo all'acquisto di preziosi all'estero [OSCURATO:PERSONA] aveva agito personalmente.

Il Tribunale ha valorizzato la precedente condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ma tale accertamento era limitato a periodo storico risalente (fino all'anno 2006) e l'ordinanza non indica alcun elemento significativo di un collegamento tra la realtà associativa accertata e quella ipotizzata dall'accusa.

In definitiva, la motivazione dell'ordinanza non aveva dato conto, non solo, di una effettiva forza di intimidazione promanante dal gruppo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà, ma nemmeno dell'esistenza di un effettivo vincolo associativo tra i soggetti, i quali, piuttosto, risultano animati da una convergenza occasionata da singole iniziative.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. con riguardo al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale, a fronte della incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], valorizza le modalità della condotta associativa, senza darne alcuna motivazione.

Tanto più che è stato accertato il recesso dello [OSCURATO:PERSONA] dalle attività nel settore delle scommesse, mentre la così detta spedizione punitiva era stato episodio assai risalente nel tempo.

3.3. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza del sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 9 dell'imputazione provvisoria.

Il giudizio del giudice della cautela - secondo il quale non era sussistente un autonomo gruppo criminale formato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], bensì il solo [OSCURATO:PERSONA] era intraneo al clan diretto da [OSCURATO:PERSONA], oggetto della imputazione sub capo 1 - era fondato su specifiche emergenze, desumibili dal materiale captativo e da servizi di osservazione e controllo.

Il giudizio del Tribunale - secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato al clan diretto da [OSCURATO:PERSONA], bensì avrebbe diretto un autonomo gruppo, di stampo mafioso, composto anche da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], gruppo rispetto al quale non vi era stato alcun accertamento giudiziale in passato - si fonda sull'accertamento della capacità di intimidazione dello [OSCURATO:PERSONA] come se fosse espressione di un vincolo associativo, e non un dato riferibile esclusivamente alla persona del ricorrente, e non considera le condotte di [OSCURATO:PERSONA], nella relazione con [OSCURATO:PERSONA], come espressione del singolo. [OSCURATO:PERSONA] è incensurato e nel passato non aveva accumulato alcun prestigio criminale.

Non viene indicato alcun dato significativo del ricorso al metodo mafioso.

Con riferimento alla intimidazione di [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo 10, il Tribunale riconosce che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito "in proprio" per favorire [OSCURATO:PERSONA], sodale del gruppo di [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva interessi economici nel settore del gioco d'azzardo.

Anche nella vicenda relativa all'accordo con [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nel proprio interesse, come desumibile dall'aver [OSCURATO:PERSONA] dichiarato che il prezzo dell'accordo elettorale sarebbe stato spartito e non versato nella cassa di un gruppo.

Nelle dichiarazioni dei collaboratori, riportate anche nell'ordinanza impugnata, non vi era alcun elemento significativo della sussistenza di un autonomo gruppo di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riferito che [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva di diversi soggetti, non ha fornito alcuna descrizione in ordine alle modalità operative del ricorrente.

Quanto al settore dei giochi e scommesse, [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto subire l'imposizione, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], di ritirare i propri apparecchi dalla zona sottoposta al controllo di quello.

La partecipazione, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], al funerale del padre di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun rilievo, dato che il clan [OSCURATO:PERSONA] si era da tempo disgregato.

Le intestazioni fittizie di due società [Betaland, asd Biliardi sud] erano state frutto del rapporto personale di [OSCURATO:PERSONA] con i due intestatari, e non vengono indicate "altre attività illecite" ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In occasione della intimidazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] si era fatto accompagnare da [OSCURATO:PERSONA] proprio perché privo della capacità di evocare la forza intimidatrice di un gruppo.

Nell'affare relativo all'acquisto di preziosi all'estero [OSCURATO:PERSONA] aveva agito personalmente.

Il Tribunale ha valorizzato la precedente condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ma tale accertamento era limitato a periodo storico risalente (fino all'anno 2006) e l'ordinanza non indica alcun elemento significativo di un collegamento tra la realtà associativa accertata e quella ipotizzata dall'accusa.In definitiva, la motivazione dell'ordinanza non aveva dato conto, non solo, di una effettiva forza di intimidazione promanante dal gruppo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà, ma nemmeno dell'esistenza di un effettivo vincolo associativo tra i soggetti, i quali, piuttosto, risultano animati da una convergenza occasionata da singole iniziative. [OSCURATO:PERSONA] era rimasto estraneo alle attività nel settore delle slot machine e delle scommesse, asseritamente, oggetto del programma criminoso.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulle esigenze cautelari.

Sul punto, il Tribunale ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva interrotto i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], affermazione smentita dal dato relativo alla interruzione dei rapporti tra i due dopo la chiusura della sala asd Biliardi sud, avvenuta nel 2018.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati e vanno, perciò, respinti.

1. I ricorsi propongono censure, in larga parte, sovrapponibili in relazione alla motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria.

In particolare, con riguardo alla sussistenza della fattispecie associativa contestata al capo 9, i ricorsi, che propongono una lettura alternativa delle prove valorizzate dal provvedimento impugnato, non sono fondati.

A fronte del giudizio del Tribunale, il quale, da una parte, ha evidenziato come la posizione, caratterizzata da autonomia e reciproco riconoscimento di "autorità", di [OSCURATO:PERSONA] nella relazione con [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere qualificata come quella di un partecipe del sodalizio diretto dal secondo e, dall'altra, ha indicato i dati significativi dell'operare di una compagine, guidata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attiva, tramite l'esercizio del metodo mafioso, nel settore dei giochi e scommesse, i ricorsi hanno argomentato nel senso che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito come singolo, anche con il concorso di complici, ma spendendo la forza di intimidazione derivante dalla sua persona, e non collegata ad una realtà criminale organizzata.

Il Tribunale, cui l'appello del pubblico ministero aveva devoluto, in primis, la cognizione sull'ipotesi alternativa ritenuta dal giudice della cautela, che aveva ritenuto l'insussistenza del sodalizio di cui al capo 9 e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), ha motivato sia il giudizio sulla estraneità di [OSCURATO:PERSONA] dal capo 1 sia quello sulla sussistenza del capo

9. I ricorsi hanno articolato la censura motivazionale con riguardo al giudizio sulla sussistenza di un autonomo sodalizio di stampo mafioso diretto da [OSCURATO:PERSONA] (capo 9), senza confrontarsi con il giudizio sulla autonomia di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al clan [OSCURATO:PERSONA], logicamente compatibile, e in tal senso valorizzato dal Tribunale, con un autonomo ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA].

I dati significativi del controllo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del settore giochi e scommesse nel rione Provinciale, con il concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vengono letti in maniera parcellizzata, a prescindere dalle ulteriori emergenze significative, da una parte, del relazionarsi di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti di altri clan in termini di parità e, dall'altra, di un concreto esercizio del metodo mafioso nel controllo del territorio.

Anche con riguardo alla relazione tra i tre ricorrenti, i ricorsi argomentano nel senso che si tratterebbe, al più, di accordi finalizzati a singole intraprese, anche illecite, senza però l'evidenza di un reale vincolo associativo mafioso.

Lettura coerente con quella rappresentata in relazione alla specifica posizione dello [OSCURATO:PERSONA], ma priva del necessario confronto con la valutazione complessiva dei dati che vedono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condividere con [OSCURATO:PERSONA] sia la gestione e il controllo del settore giochi e scommesse sia l'esercizio del metodo mafioso.

2. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano anche il giudizio sulla sussistenza del pericolo di recidiva, rilevando l'interruzione dei rapporti tra gli indagati dopo la chiusura delle associazioni cui facevano capo le sale giochi.

I ricorsi sono infondati.

Invero, l'ordinanza impugnata ha positivamente motivato la ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva in ragione dell'ampiezza della condivisione, da parte dei due ricorrenti, sia del metodo che dei fini che avevano caratterizzato il sodalizio diretto da [OSCURATO:PERSONA], in una prospettiva, dunque, che va oltre la formale operatività dello schermo legale utilizzato per gestire uno specifico settore economico controllato.

3. Vanno dunque respinti i ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di accoglimento dei ricorsi con conseguente annullamento dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina aveva respinto la richiesta, presentata dal pubblico ministero, di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati di partecipazione a sodalizio di stampo mafioso diretto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (capo 9). Sul punto, il giudice della cautela aveva osservato che non vi era prova di un programma criminoso in relazione al quale gli indagati [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero uniti in un vincolo associativo. Al di là della assidua frequentazione, da parte dei tre soggetti, del medesimo bar, assai limitate erano le emergenze significative di un accordo criminoso. [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato l'intestazione della sala giochi Betland e di partecipare al condizionamento del corpo elettorale in favore di un candidato, ma in tale vicenda, pur significativa di una capacità di controllo, non è chiaro se il condizionamento fosse derivato da un sodalizio ovvero dalla fama criminale dello [OSCURATO:PERSONA], soggetto in passato già intraneo a gruppi mafiosi e assai vicino a [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice aveva ritenuto, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], piuttosto, fosse partecipe all'associazione mafiosa diretta da [OSCURATO:PERSONA], e ascritta al capo 1, dato desumibile dalla assidua frequentazione fra i due, dalla comunanza di interessi in operazioni economiche, dalla raccolta illegale di scommesse, dalla subornazione del teste Vecoli, di cui al capo 10. 2. Con ordinanza pronunciata in data 17 maggio - 10 giugno 2021 il Tribunale di Messina, quale giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascritto al capo 9. Il Tribunale ha ritenuto, innanzitutto, l'autonomia di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai sodalizi facenti capo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], autonomia ritenuta coerente con la particolare fenomenologia criminale del territorio, che vede una pluralità di gruppi agire autonomamente e anche in reciproca sinergia, ma per interessi propri. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva condiviso con [OSCURATO:PERSONA] la gestione della raccolta illegale di scommesse, dividendo in parti eguali i relativi proventi; aveva concordato con [OSCURATO:PERSONA] un intervento per condizionare Vecoli, testimone in un processo a carico di soggetti vicini ad entrambi; infine, in occasione della competizione elettorale aveva accettato di sostenere un candidato diverso da quelli appoggiati dal clan [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha quindi ritenuto che attorno alla persona di [OSCURATO:PERSONA], già partecipe in passato ad altri sodalizi di stampo mafioso operanti nel medesimo territorio, si fosse formato un gruppo operante con il metodo mafioso, come desumibile da quanto dichiarato dal collaboratore Nunnari - che aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva nel settore dei giochi e scommesse diversi soggetti che lavoravano per lui -, dalla interlocuzione avuta con il boss [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una non voluta "invasione" del territorio controllato da altro gruppo, dalla significativa partecipazione al funerale del padre di [OSCURATO:PERSONA], in violazione della normativa anti covid. Vengono poi evidenziate diverse iniziative criminali, con la partecipazione dei sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La vicenda di cui al capo 12 - che concerne l'accordo con un candidato alle elezioni amministrative - rappresenta estrinsecazione della capacità intimidatoria nei confronti di un territorio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno accettato la fittizia intestazione di due società, funzionali, l'una, alla raccolta di scommesse (capo 14) e, l'altra, operativa in locali utilizzati per le riunioni e gli incontri collegati all'operatività del sodalizio (capo 13). [OSCURATO:PERSONA], poi, aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] nell'intervento intimidatorio contro i fratelli Mangano, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato presente a incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e aveva condiviso la trattativa per l'acquisto di preziosi all'estero. 3. Hanno proposto distinti atti di ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.1. [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza del sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 9 dell'imputazione provvisoria. Il giudizio del Tribunale - secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato al clan diretto da [OSCURATO:PERSONA], bensì avrebbe diretto un autonomo gruppo, di stampo mafioso, composto anche da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], gruppo rispetto al quale non vi era stato alcun accertamento giudiziale in passato - si fonda sull'accertamento della capacità di intimidazione dello [OSCURATO:PERSONA] come se fosse espressione di un vincolo associativo, e non un dato riferibile esclusivamente alla persona del ricorrente, e non considera le condotte di [OSCURATO:PERSONA], nella relazione con [OSCURATO:PERSONA], come espressione del singolo. Con riferimento alla intimidazione di [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo 10, il Tribunale riconosce che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito "in proprio" per favorire [OSCURATO:PERSONA], sodale del gruppo di [OSCURATO:PERSONA]. Anche nella vicenda relativa all'accordo con [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nel proprio interesse. Nelle dichiarazioni dei collaboratori, riportate anche nell'ordinanza impugnata, non vi era alcun elemento significativo della sussistenza di un autonomo gruppo di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riferito che [OSCURATO:PERSONA] sì avvaleva di diversi soggetti, non aveva fornito alcuna descrizione in ordine alle modalità operative del ricorrente. Quanto al settore dei giochi e scommesse, [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto subire l'imposizione, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], di ritirare i propri apparecchi dalla zona sottoposta al controllo di quello. La partecipazione, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], al funerale del padre del ricorrente non aveva alcun rilievo, dato che il clan [OSCURATO:PERSONA] si era da tempo disgregato. Il rapporto intrecciato con [OSCURATO:PERSONA] era stato solo personale. Le intestazioni fittizie di due società [Betaland, asd Biliardi sud] erano state frutto del rapporto personale di [OSCURATO:PERSONA] con i due intestatari. In occasione della intimidazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] si era fatto accompagnare da [OSCURATO:PERSONA] proprio perché privo della capacità di evocare la forza intimidatrice di un gruppo. Nell'affare relativo all'acquisto di preziosi all'estero [OSCURATO:PERSONA] aveva agito personalmente. Il Tribunale ha valorizzato la precedente condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ma tale accertamento era limitato a periodo storico risalente (fino all'anno 2006) e l'ordinanza non indica alcun elemento significativo di un collegamento tra la realtà associativa accertata e quella ipotizzata dall'accusa. In definitiva, la motivazione dell'ordinanza non aveva dato conto, non solo, di una effettiva forza di intimidazione promanante dal gruppo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà, ma nemmeno dell'esistenza di un effettivo vincolo associativo tra i soggetti, i quali, piuttosto, risultavano animati da una convergenza occasionata da singole iniziative.3.2. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza del sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 9 dell'imputazione provvisoria. Il giudizio del giudice della cautela - secondo il quale non era sussistente un autonomo gruppo criminale formato da [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], bensì il solo [OSCURATO:PERSONA] era intraneo al clan diretto da [OSCURATO:PERSONA], oggetto della imputazione sub capo 1 - era fondato su specifiche emergenze, desumibili dal materiale captativo e da servizi di osservazione e controllo. Il giudizio del Tribunale - secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato al clan diretto da [OSCURATO:PERSONA], bensì avrebbe diretto un autonomo gruppo, di stampo mafioso, composto anche da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], gruppo rispetto al quale non vi era stato alcun accertamento giudiziale in passato - si fonda sull'accertamento della capacità di intimidazione dello [OSCURATO:PERSONA] come se fosse espressione di un vincolo associativo, e non un dato riferibile esclusivamente alla persona del ricorrente, e non considera le condotte di [OSCURATO:PERSONA], nella relazione con [OSCURATO:PERSONA], come espressione del singolo. Con riferimento alla intimidazione di [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo 10, il Tribunale riconosce che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito "in proprio" per favorire [OSCURATO:PERSONA], sodale del gruppo di [OSCURATO:PERSONA], e indagato di un reato di rapina commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], cugino di [OSCURATO:PERSONA]. Anche nella vicenda relativa all'accordo con [OSCURATO:PERSONA] ivii\ aveva agito nel proprio interesse. Nelle dichiarazioni dei collaboratori, riportate anche nell'ordinanza impugnata, non vi era alcun elemento significativo della sussistenza di un autonomo gruppo di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riferito che [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva, nelle sale di raccolta delle scommesse on line, di diversi soggetti, non ha fornito alcuna descrizione in ordine alle modalità operative del ricorrente. Quanto al settore dei giochi e scommesse, [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto subire l'imposizione, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], di ritirare i propri apparecchi dalla zona sottoposta al controllo di quello. [OSCURATO:PERSONA] risulta assente dagli esiti della indagine operazione Totem. La partecipazione, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], al funerale del padre di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun rilievo, dato che il clan [OSCURATO:PERSONA] si era da tempo disgregato. Il rapporto intrecciato con [OSCURATO:PERSONA] era stato solo personale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, per attuare l'accordo elettorale, valuta l'elargizione di buoni- benzina, come aveva già fatto in passato.Le intestazioni fittizie di due società [Betaland, asd Biliardi sud] erano state frutto del rapporto personale di [OSCURATO:PERSONA] con i due intestatari, ed era stata esclusa l'aggravante mafiosa. In occasione della intimidazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] si era fatto accompagnare da [OSCURATO:PERSONA] proprio perché privo della capacità di evocare la forza intimidatrice di un gruppo. Nell'affare relativo all'acquisto di preziosi all'estero [OSCURATO:PERSONA] aveva agito personalmente. Il Tribunale ha valorizzato la precedente condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ma tale accertamento era limitato a periodo storico risalente (fino all'anno 2006) e l'ordinanza non indica alcun elemento significativo di un collegamento tra la realtà associativa accertata e quella ipotizzata dall'accusa. In definitiva, la motivazione dell'ordinanza non aveva dato conto, non solo, di una effettiva forza di intimidazione promanante dal gruppo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà, ma nemmeno dell'esistenza di un effettivo vincolo associativo tra i soggetti, i quali, piuttosto, risultano animati da una convergenza occasionata da singole iniziative. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. con riguardo al giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale, a fronte della incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA], valorizza le modalità della condotta associativa, senza darne alcuna motivazione. Tanto più che è stato accertato il recesso dello [OSCURATO:PERSONA] dalle attività nel settore delle scommesse, mentre la così detta spedizione punitiva era stato episodio assai risalente nel tempo. 3.3. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza del sodalizio di stampo mafioso di cui al capo 9 dell'imputazione provvisoria. Il giudizio del giudice della cautela - secondo il quale non era sussistente un autonomo gruppo criminale formato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], bensì il solo [OSCURATO:PERSONA] era intraneo al clan diretto da [OSCURATO:PERSONA], oggetto della imputazione sub capo 1 - era fondato su specifiche emergenze, desumibili dal materiale captativo e da servizi di osservazione e controllo. Il giudizio del Tribunale - secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe partecipato al clan diretto da [OSCURATO:PERSONA], bensì avrebbe diretto un autonomo gruppo, di stampo mafioso, composto anche da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], gruppo rispetto al quale non vi era stato alcun accertamento giudiziale in passato - si fonda sull'accertamento della capacità di intimidazione dello [OSCURATO:PERSONA] come se fosse espressione di un vincolo associativo, e non un dato riferibile esclusivamente alla persona del ricorrente, e non considera le condotte di [OSCURATO:PERSONA], nella relazione con [OSCURATO:PERSONA], come espressione del singolo. [OSCURATO:PERSONA] è incensurato e nel passato non aveva accumulato alcun prestigio criminale. Non viene indicato alcun dato significativo del ricorso al metodo mafioso. Con riferimento alla intimidazione di [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo 10, il Tribunale riconosce che [OSCURATO:PERSONA] aveva agito "in proprio" per favorire [OSCURATO:PERSONA], sodale del gruppo di [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva interessi economici nel settore del gioco d'azzardo. Anche nella vicenda relativa all'accordo con [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nel proprio interesse, come desumibile dall'aver [OSCURATO:PERSONA] dichiarato che il prezzo dell'accordo elettorale sarebbe stato spartito e non versato nella cassa di un gruppo. Nelle dichiarazioni dei collaboratori, riportate anche nell'ordinanza impugnata, non vi era alcun elemento significativo della sussistenza di un autonomo gruppo di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riferito che [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva di diversi soggetti, non ha fornito alcuna descrizione in ordine alle modalità operative del ricorrente. Quanto al settore dei giochi e scommesse, [OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto subire l'imposizione, ricevuta da [OSCURATO:PERSONA], di ritirare i propri apparecchi dalla zona sottoposta al controllo di quello. La partecipazione, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], al funerale del padre di [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun rilievo, dato che il clan [OSCURATO:PERSONA] si era da tempo disgregato. Le intestazioni fittizie di due società [Betaland, asd Biliardi sud] erano state frutto del rapporto personale di [OSCURATO:PERSONA] con i due intestatari, e non vengono indicate "altre attività illecite" ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In occasione della intimidazione dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] si era fatto accompagnare da [OSCURATO:PERSONA] proprio perché privo della capacità di evocare la forza intimidatrice di un gruppo. Nell'affare relativo all'acquisto di preziosi all'estero [OSCURATO:PERSONA] aveva agito personalmente. Il Tribunale ha valorizzato la precedente condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ma tale accertamento era limitato a periodo storico risalente (fino all'anno 2006) e l'ordinanza non indica alcun elemento significativo di un collegamento tra la realtà associativa accertata e quella ipotizzata dall'accusa.In definitiva, la motivazione dell'ordinanza non aveva dato conto, non solo, di una effettiva forza di intimidazione promanante dal gruppo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà, ma nemmeno dell'esistenza di un effettivo vincolo associativo tra i soggetti, i quali, piuttosto, risultano animati da una convergenza occasionata da singole iniziative. [OSCURATO:PERSONA] era rimasto estraneo alle attività nel settore delle slot machine e delle scommesse, asseritamente, oggetto del programma criminoso. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulle esigenze cautelari. Sul punto, il Tribunale ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva interrotto i rapporti con [OSCURATO:PERSONA], affermazione smentita dal dato relativo alla interruzione dei rapporti tra i due dopo la chiusura della sala asd Biliardi sud, avvenuta nel 2018. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati e vanno, perciò, respinti. 1. I ricorsi propongono censure, in larga parte, sovrapponibili in relazione alla motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. In particolare, con riguardo alla sussistenza della fattispecie associativa contestata al capo 9, i ricorsi, che propongono una lettura alternativa delle prove valorizzate dal provvedimento impugnato, non sono fondati. A fronte del giudizio del Tribunale, il quale, da una parte, ha evidenziato come la posizione, caratterizzata da autonomia e reciproco riconoscimento di "autorità", di [OSCURATO:PERSONA] nella relazione con [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere qualificata come quella di un partecipe del sodalizio diretto dal secondo e, dall'altra, ha indicato i dati significativi dell'operare di una compagine, guidata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attiva, tramite l'esercizio del metodo mafioso, nel settore dei giochi e scommesse, i ricorsi hanno argomentato nel senso che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito come singolo, anche con il concorso di complici, ma spendendo la forza di intimidazione derivante dalla sua persona, e non collegata ad una realtà criminale organizzata. Il Tribunale, cui l'appello del pubblico ministero aveva devoluto, in primis, la cognizione sull'ipotesi alternativa ritenuta dal giudice della cautela, che aveva ritenuto l'insussistenza del sodalizio di cui al capo 9 e la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione diretta da [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), ha motivato sia il giudizio sulla estraneità di [OSCURATO:PERSONA] dal capo 1 sia quello sulla sussistenza del capo 9. I ricorsi hanno articolato la censura motivazionale con riguardo al giudizio sulla sussistenza di un autonomo sodalizio di stampo mafioso diretto da [OSCURATO:PERSONA] (capo 9), senza confrontarsi con il giudizio sulla autonomia di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al clan [OSCURATO:PERSONA], logicamente compatibile, e in tal senso valorizzato dal Tribunale, con un autonomo ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA]. I dati significativi del controllo, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del settore giochi e scommesse nel rione Provinciale, con il concorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vengono letti in maniera parcellizzata, a prescindere dalle ulteriori emergenze significative, da una parte, del relazionarsi di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti di altri clan in termini di parità e, dall'altra, di un concreto esercizio del metodo mafioso nel controllo del territorio. Anche con riguardo alla relazione tra i tre ricorrenti, i ricorsi argomentano nel senso che si tratterebbe, al più, di accordi finalizzati a singole intraprese, anche illecite, senza però l'evidenza di un reale vincolo associativo mafioso. Lettura coerente con quella rappresentata in relazione alla specifica posizione dello [OSCURATO:PERSONA], ma priva del necessario confronto con la valutazione complessiva dei dati che vedono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condividere con [OSCURATO:PERSONA] sia la gestione e il controllo del settore giochi e scommesse sia l'esercizio del metodo mafioso. 2. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano anche il giudizio sulla sussistenza del pericolo di recidiva, rilevando l'interruzione dei rapporti tra gli indagati dopo la chiusura delle associazioni cui facevano capo le sale giochi. I ricorsi sono infondati. Invero, l'ordinanza impugnata ha positivamente motivato la ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva in ragione dell'ampiezza della condivisione, da parte dei due ricorrenti, sia del metodo che dei fini che avevano caratterizzato il sodalizio diretto da [OSCURATO:PERSONA], in una prospettiva, dunque, che va oltre la formale operatività dello schermo legale utilizzato per gestire uno specifico settore economico controllato. 3. Vanno dunque respinti i ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle sp
Sentenza Cassazione n. 46218/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris