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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 32767/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2632/2025 CC - 26/09/2025 R.G.N. 19442/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/05/2025 del Tribunale di Pescara; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con riferimento al secondo motivo di ricorso, e il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32767/2025 Roma, lì, 03/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2025 il Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], con cui egli chiedeva la rideterminazione del cumulo delle pene espiande, lamentando la mancata valutazione di precedenti provvedimenti di concessione della continuazione per alcuni reati, e il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati già ritenuti uniti in continuazione con l’ordinanza n. 180/2020 SIGE, e quelli giudicati con ulteriori cinque sentenze, commessi tra il 18/04/2014 e il 30/10/2021.

Il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta di rettifica del cumulo di pene n. 309/2024 SIEP, avendo il pubblico ministero già tenuto conto dei provvedimenti asseritamente trascurati, e ha ritenuto insussistenti gli indici rivelatori di un unico disegno criminoso, per la eterogeneità delle condotte e la natura estemporanea dei reati giudicati.

Secondo il Tribunale non è ravvisabile alcun elemento da cui evincere l’originaria programmazione di tali reati, sia con riferimento agli stessi, sia con riferimento a quelli unificati con l’ordinanza n. 180/2020 SIGE, anche per la loro distanza cronologica.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando di fatto due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione.

L'ordinanza impugnata non ha tenuto conto delle sue doglianze, relative al fatto di avere il pubblico ministero formato dei cumuli parziali senza tenere conto dell'ordinanza emessa il 18 aprile 2023 dal GIP del Tribunale di Pescara, con cui questi ha applicato sulle condanne comprese nel primo cumulo parziale il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., calcolando una pena complessiva di 28 anni e sei mesi di reclusione, che risulterebbe già espiata, salvo aggiungervi l'ulteriore condanna di cui al n. 45 del cumulo stesso.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Il giudice dell'esecuzione ha frainteso la richiesta di applicazione della continuazione, che era limitata a tre delitti di ricettazione commessi nell'anno 2014, nell'arco temporale di soli 40 giorni, e non riguardava, come interpretato dal giudice, tutte le condanne riportate.

La motivazione dell'ordinanza, perciò, è avulsa dall'istanza presentata, ed è carente perché non risponde in modo effettivo alla domanda.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, con riferimento ad entrambi i suoi motivi.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il pubblico ministero, nel redigere il cumulo delle pene n. 309/2024 SIEP, ha omesso di tenere conto dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Pescara in data 18 aprile 2023 con cui la pena da espiare, in relazione alle condanne iscritte ai numeri da 1 a 39 del certificato penale, è stata determinata in ventotto anni e sei mesi di reclusione.

L'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di modifica di tale cumulo affermando che «dell'ordinanza n. 81/23 … è stato tenuto conto, computando, all'interno del cumulo operato, la pena determinata, con pronuncia irrevocabile, di anni ventotto e mesi sei di reclusione, per i reati di cui ai nn. da 1 a 39».

Il provvedimento di cumulo in questione, però, alla pag. 10 riporta, per le sentenze dal n. 1 al n. 39, l'entità della pena determinata nel precedente provvedimento di cumulo, emesso in data 10 agosto 2021, nella misura di anni ventinove, mesi dieci, giorni sedici di reclusione, ed euro 14.670 di multa.

In nessuna parte del provvedimento di cumulo contestato, emesso in data 12 dicembre 2024, viene menzionata l'ordinanza n. 81/23 emessa dal GIP del Tribunale di Pescara in data 18 aprile 2023, che ha rideterminato la pena calcolata nel cumulo emesso il 10 agosto 2021 in anni ventotto e mesi quattro di reclusione, ed euro 12.000 di multa.

L'ordinanza impugnata, pertanto, è errata nella parte in cui afferma che il cumulo di pene emesso in data 12 dicembre 2024 tiene conto di tale provvedimento, non risultando esso menzionato ed essendo indicata, quale pena da espiare, quella calcolata dal pubblico ministero e non quella rideterminata con la predetta ordinanza.

Il motivo di ricorso, pertanto, è fondato in tale parte, essendo interesse del condannato ottenere il riconoscimento della minor pena già determinata dal giudice dell'esecuzione, al di là dell'effetto che tale riconoscimento possa concretamente avere sul computo complessivo della pena da espiare.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

L'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza della continuazione tra quattro condanne, iscritte ai numeri 75, 76, 77 e 80 del certificato penale del ricorrente, i cui reati sono stati già ritenuti uniti dal vincolo della continuazione con l'ordinanza n. 180/2020 SIGE, ed altre cinque condanne, iscritte ai numeri 82, 83, 88, 89 e 90 del certificato penale.

L'istanza integrativa, depositata dal ricorrente in data 05/05/2025 e presente in atti, chiedeva però l'applicazione dell'istituto solo tra i reati giudicati con tre condanne, iscritte ai nn. 69, 79 e 84 del certificato penale, precisando trattarsi di reati analoghi commessi in un arco temporale di venti giorni; nessuna richiesta veniva avanzata con riferimento alle condanne unificate con l'ordinanza n. 180/2020 SIGE, e con le altre condanne prese in esame dall'ordinanza impugnata.

Quest'ultima, pertanto, deve essere annullata per la totale assenza di motivazione in ordine all'istanza formulata dal ricorrente, in quanto essa non risulta essere stata esaminata, avendo il giudice dell'esecuzione, come detto, valutato la sussistenza di un programma criminoso unitario tra i reati giudicati con altre sentenze, diverse da quelle che il ricorrente aveva chiesto di valutare.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara.

Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2632/2025 CC - 26/09/2025 R.G.N. 19442/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/05/2025 del Tribunale di Pescara; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con riferimento al secondo motivo di ricorso, e il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32767/2025 Roma, lì, 03/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 maggio 2025 il Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], con cui egli chiedeva la rideterminazione del cumulo delle pene espiande, lamentando la mancata valutazione di precedenti provvedimenti di concessione della continuazione per alcuni reati, e il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati già ritenuti uniti in continuazione con l’ordinanza n. 180/2020 SIGE, e quelli giudicati con ulteriori cinque sentenze, commessi tra il 18/04/2014 e il 30/10/2021. Il Tribunale ha ritenuto infondata la richiesta di rettifica del cumulo di pene n. 309/2024 SIEP, avendo il pubblico ministero già tenuto conto dei provvedimenti asseritamente trascurati, e ha ritenuto insussistenti gli indici rivelatori di un unico disegno criminoso, per la eterogeneità delle condotte e la natura estemporanea dei reati giudicati. Secondo il Tribunale non è ravvisabile alcun elemento da cui evincere l’originaria programmazione di tali reati, sia con riferimento agli stessi, sia con riferimento a quelli unificati con l’ordinanza n. 180/2020 SIGE, anche per la loro distanza cronologica. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando di fatto due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione. L'ordinanza impugnata non ha tenuto conto delle sue doglianze, relative al fatto di avere il pubblico ministero formato dei cumuli parziali senza tenere conto dell'ordinanza emessa il 18 aprile 2023 dal GIP del Tribunale di Pescara, con cui questi ha applicato sulle condanne comprese nel primo cumulo parziale il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., calcolando una pena complessiva di 28 anni e sei mesi di reclusione, che risulterebbe già espiata, salvo aggiungervi l'ulteriore condanna di cui al n. 45 del cumulo stesso. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Il giudice dell'esecuzione ha frainteso la richiesta di applicazione della continuazione, che era limitata a tre delitti di ricettazione commessi nell'anno 2014, nell'arco temporale di soli 40 giorni, e non riguardava, come interpretato dal giudice, tutte le condanne riportate. La motivazione dell'ordinanza, perciò, è avulsa dall'istanza presentata, ed è carente perché non risponde in modo effettivo alla domanda. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, con riferimento ad entrambi i suoi motivi. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il pubblico ministero, nel redigere il cumulo delle pene n. 309/2024 SIEP, ha omesso di tenere conto dell'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Pescara in data 18 aprile 2023 con cui la pena da espiare, in relazione alle condanne iscritte ai numeri da 1 a 39 del certificato penale, è stata determinata in ventotto anni e sei mesi di reclusione. L'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di modifica di tale cumulo affermando che «dell'ordinanza n. 81/23 … è stato tenuto conto, computando, all'interno del cumulo operato, la pena determinata, con pronuncia irrevocabile, di anni ventotto e mesi sei di reclusione, per i reati di cui ai nn. da 1 a 39». Il provvedimento di cumulo in questione, però, alla pag. 10 riporta, per le sentenze dal n. 1 al n. 39, l'entità della pena determinata nel precedente provvedimento di cumulo, emesso in data 10 agosto 2021, nella misura di anni ventinove, mesi dieci, giorni sedici di reclusione, ed euro 14.670 di multa. In nessuna parte del provvedimento di cumulo contestato, emesso in data 12 dicembre 2024, viene menzionata l'ordinanza n. 81/23 emessa dal GIP del Tribunale di Pescara in data 18 aprile 2023, che ha rideterminato la pena calcolata nel cumulo emesso il 10 agosto 2021 in anni ventotto e mesi quattro di reclusione, ed euro 12.000 di multa. L'ordinanza impugnata, pertanto, è errata nella parte in cui afferma che il cumulo di pene emesso in data 12 dicembre 2024 tiene conto di tale provvedimento, non risultando esso menzionato ed essendo indicata, quale pena da espiare, quella calcolata dal pubblico ministero e non quella rideterminata con la predetta ordinanza. Il motivo di ricorso, pertanto, è fondato in tale parte, essendo interesse del condannato ottenere il riconoscimento della minor pena già determinata dal giudice dell'esecuzione, al di là dell'effetto che tale riconoscimento possa concretamente avere sul computo complessivo della pena da espiare. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza della continuazione tra quattro condanne, iscritte ai numeri 75, 76, 77 e 80 del certificato penale del ricorrente, i cui reati sono stati già ritenuti uniti dal vincolo della continuazione con l'ordinanza n. 180/2020 SIGE, ed altre cinque condanne, iscritte ai numeri 82, 83, 88, 89 e 90 del certificato penale. L'istanza integrativa, depositata dal ricorrente in data 05/05/2025 e presente in atti, chiedeva però l'applicazione dell'istituto solo tra i reati giudicati con tre condanne, iscritte ai nn. 69, 79 e 84 del certificato penale, precisando trattarsi di reati analoghi commessi in un arco temporale di venti giorni; nessuna richiesta veniva avanzata con riferimento alle condanne unificate con l'ordinanza n. 180/2020 SIGE, e con le altre condanne prese in esame dall'ordinanza impugnata. Quest'ultima, pertanto, deve essere annullata per la totale assenza di motivazione in ordine all'istanza formulata dal ricorrente, in quanto essa non risulta essere stata esaminata, avendo il giudice dell'esecuzione, come detto, valutato la sussistenza di un programma criminoso unitario tra i reati giudicati con altre sentenze, diverse da quelle che il ricorrente aveva chiesto di valutare. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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