Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24733/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] e, con il secondo motivo, la manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento al contrasto tra le dichiarazioni rese da questo testimone e quella del teste di difesa [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nel contrasto, meramente assertivo, delle argomentazioni, logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado sulla base di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di calunnia contestato; Ritenuto che i motivi proposti si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame di merito delle risultanze processuali, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] e, con il secondo motivo, la manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento al contrasto tra le dichiarazioni rese da questo testimone e quella del teste di difesa [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono nel contrasto, meramente assertivo, delle argomentazioni, logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello, che ha confermato la sentenza di primo grado sulla base di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di calunnia contestato; Ritenuto che i motivi proposti si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame di merito delle risultanze processuali, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marz
Sentenza Cassazione n. 24733/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris