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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21422/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 26/09/2019 del Tribunale di Piacenza - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per tre reati di truffa in concorso continuata e aggravata dalla cosiddetta "minorata difesa" ai danni, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (così riqualificati i fatti di cui ai capi "b", "e" e "d" dell'imputazione) -, esclusa la contestata recidiva, e conseguentemente scomputato il relativo aumento di pena operato dal Tribunale di Piacenza (pari a un anno di reclusione ed € 50,00 di multa), rideterminava la pena irrogata all'imputata in un anno e quattro mesi di reclusione ed € 750,00 di multa.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte 'd'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce: in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 597, comma 5, dello stesso codice; in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la «mancanza di motivazione sul punto».

La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna avrebbe omesso di motivare in ordine all'esercizio del proprio potere-dovere di concedere la sospensione condizionale della pena, della quale la stessa ricorrente avrebbe potuto beneficiare a seguito della rideterminazione, a opera della predetta Corte d'appello, della pena della reclusione in un tempo non superiore a due anni.

Nelle proprie conclusioni, la ricorrente ha fatto presente di avere sollecitato l'esercizio di detto potere-dovere nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello, con le quali aveva chiesto la concessione del beneficio in conseguenza della rideterminazione della pena che sarebbe derivata dall'accoglimento dei proposti motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è manifestamente infondato.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che «il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure c:on le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado» (Sez.

U., n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01, in motivazione).

Nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa emerge che l'imputata, nelle proprie conclusioni nel giudizio di appello, aveva sollecitato l'espletamento, da parte della Corte d'appello di Bologna, del potere-dovere previsto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., chiedendo, in particolare, l'applica.zione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in conseguenza della rideterminazione in melius della pena che era stata richiesta con i motivi di appello.Peraltro, pur avendo la ricorrente sollecitato l'esercizio del potere-dovere officioso del giudice di appello, essa non ha tuttavia assolto l'onere di indicare in modo specifico gli elementi di fatto in base ai quali lo stesso giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitare il predetto potere•dovere con esito per lei positivo.

In particolare, la ricorrente non ha assolto l'onere di indicare gli elementi di fatto in base ai quali la Corte d'appello di Bologna avrebbe potuto presumere che ella si sarebbe astenuta dal commettere ulteriori reati (art. 164, primo comma, cod. pen.).

Elementi che, in vero, non si possono neppure ritenere emergere dalla sentenza impugnata, tenuto conto che, con la stessa, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna della Zampilli - che era già gravata da un precedente per furto aggravato - per ben tre ulteriori reati, da lei commessi, quale «vertice di una più fitta rete di donne» (pag. 16 della sentenza di primo grado), con condotte particolarmente insidiose, che sfruttavano la debolezza di uomini di età avanzata.

La censura sollevata si deve, perciò, ritenere manifestamente infondata.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del 26/09/2019 del Tribunale di Piacenza - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed € 800,00 di multa per tre reati di truffa in concorso continuata e aggravata dalla cosiddetta "minorata difesa" ai danni, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (così riqualificati i fatti di cui ai capi "b", "e" e "d" dell'imputazione) -, esclusa la contestata recidiva, e conseguentemente scomputato il relativo aumento di pena operato dal Tribunale di Piacenza (pari a un anno di reclusione ed € 50,00 di multa), rideterminava la pena irrogata all'imputata in un anno e quattro mesi di reclusione ed € 750,00 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte 'd'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce: in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 597, comma 5, dello stesso codice; in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la «mancanza di motivazione sul punto». La ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bologna avrebbe omesso di motivare in ordine all'esercizio del proprio potere-dovere di concedere la sospensione condizionale della pena, della quale la stessa ricorrente avrebbe potuto beneficiare a seguito della rideterminazione, a opera della predetta Corte d'appello, della pena della reclusione in un tempo non superiore a due anni. Nelle proprie conclusioni, la ricorrente ha fatto presente di avere sollecitato l'esercizio di detto potere-dovere nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello, con le quali aveva chiesto la concessione del beneficio in conseguenza della rideterminazione della pena che sarebbe derivata dall'accoglimento dei proposti motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che «il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure c:on le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado» (Sez. U., n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01, in motivazione). Nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa emerge che l'imputata, nelle proprie conclusioni nel giudizio di appello, aveva sollecitato l'espletamento, da parte della Corte d'appello di Bologna, del potere-dovere previsto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., chiedendo, in particolare, l'applica.zione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in conseguenza della rideterminazione in melius della pena che era stata richiesta con i motivi di appello.Peraltro, pur avendo la ricorrente sollecitato l'esercizio del potere-dovere officioso del giudice di appello, essa non ha tuttavia assolto l'onere di indicare in modo specifico gli elementi di fatto in base ai quali lo stesso giudice avrebbe potuto ragionevolmente e fondatamente esercitare il predetto potere•dovere con esito per lei positivo. In particolare, la ricorrente non ha assolto l'onere di indicare gli elementi di fatto in base ai quali la Corte d'appello di Bologna avrebbe potuto presumere che ella si sarebbe astenuta dal commettere ulteriori reati (art. 164, primo comma, cod. pen.). Elementi che, in vero, non si possono neppure ritenere emergere dalla sentenza impugnata, tenuto conto che, con la stessa, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna della Zampilli - che era già gravata da un precedente per furto aggravato - per ben tre ulteriori reati, da lei commessi, quale «vertice di una più fitta rete di donne» (pag. 16 della sentenza di primo grado), con condotte particolarmente insidiose, che sfruttavano la debolezza di uomini di età avanzata. La censura sollevata si deve, perciò, ritenere manifestamente infondata. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende