CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 aprile 2025
Cassazione n. 35594/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni con le quali il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza in data 22/04/2025 ha rigettato la richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n.11892/2023 del 07/09/2023 che aveva condannato l'odierno ricorrente per i delitti di falso e ricettazione. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite difensore, deducendo violazione di legge in riferimento agli artt. 420-bis, 629-bis cod. proc. pen., nonchè dell'art.117 Cost. e 6 CEDU, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla effettiva conoscenza del processo nonostante la citazione diretta giudizio fosse stata effettuata al difensore di ufficio ex art. 161, co. 4, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. E' pacifico che l'imputato, nel verbale redatto dalla Polizia giudiziaria in data 02/10/2013, dichiarò il proprio domicilio in [OSCURATO:PERSONA], alla via Rocchetta - [OSCURATO:PERSONA] n. 6; che in tale occasione lo stesso venne avvisato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio perché in caso contrario gli atti gli sarebbero stati notificati presso il difensore ex art. 161, co. 4, cod. proc. pen.; che [OSCURATO:PERSONA] non nominò mai un difensore di fiducia venendo assistito dal difensore di ufficio (Avv. [OSCURATO:PERSONA]); che, stante l'irreperibilità dell'imputato, la notifica dell'avviso di concluse indagini e del decreto di citazione giudizio vennero effettuate presso il difensore di ufficio ex art. 161, co. 4, cod. proc. pen. Dati questi elementi, la Corte di appello ha ritenuto legittima la dichiarazione di assenza ed insussistente la prova della incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato avendo egli "impedito qualsiasi possibilità per l'agente notificatore e finanche per il Difensore di ufficio di rintracciarlo, con totale sottrazione alla possibilità di essere localizzato per essere informato del processo penale perché non si è attivato in alcun modo per mantenere con il predetto i contatti al fine di essere reso edotto dello sviluppo del procedimento". Ed invero, a proposito dei presupposti per la legittima dichiarazione di assenza dell'imputato che abbia eletto o dichiarato domicilio, va richiamato il principio generale affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, nella prospettiva della valorizzazione della effettività della conoscenza del procedimento, hanno avuto modo di precisare che «ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad adopera della legge 23 giugno 2017, n. 103)». (Sez. U, n. 23948 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Con riferimento più specifico alla fattispecie di interesse nella presente sede, ossia alla rilevanza dell'elezione o dichiarazione di domicilio ai fini della dimostrazione della conoscenza del procedimento, rileva l'ulteriore principio secondo il quale «In tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudiciurn", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorchè a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della "vocatio in iudicium", effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, cod.proc.pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato)» (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). Il percorso motivazionale seguito da questa Corte nell'arresto ora menzionato viene qui condiviso e fatto proprio. E' stato, infatti precisato che «l'art. 629 bis, comma 1, cod. proc. pen., al pari del precedente art. 420 bis, comma 4, assegna rilievo alla mancata conoscenza del «processo», con ciò presupponendo la formalizzazione di un'accusa ed il deferimento a giudizio dell'interessato». La mancata conoscenza del processo, infatti, rileva nel solo caso in cui l'imputato vi si sia volontariamente sottratto e solo in tal caso la mancata conoscenza può essere definita «colpevole», con conseguente rilevanza ai fini della rescissione del giudicato. In tal senso, sono state richiamate le fonti sovranazionali per come interpretate dalla Corte EDU co7rpeyinti (sentenza 18/05/2004, Somogyi Italia; sentenza 10/11/2004, Sejdovic c. Italia) e recepite nell'ordinamento interno (art. 19 lege 27 maggio 2015, n. 69). Con argomentazione qui condivisa è stato affermato che la presunzione relativa di conoscenza operante in conseguenza dell'elezione di domicilio opera solo nel caso in cui la notificazione della vocatio in iudicium sia avvenuta presso il domicilio indicato, anche se non mani del destinatario, ma di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto (familiare convivente, portiere dello stabile,collaboratore domestico, dipendente e così via). Solo in questa ipotesi, infatti, «in ragione della stretta relazione intercorrente tra l'imputato e colui che, per esso, ha ricevuto l'atto, è ragionevole presumere che il primo ne sia venuto a conoscenza, sì da ritenere giustificato l'onere, a suo carico, di dimostrare il contrario». Analoga presunzione non opera nel caso in cui, a causa dell'impossibilità di notificazione di tale atto nel domicilio eletto o dichiarato, la stessa venga effettuata presso il difensore, di fiducia o d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., atteso che in questa ipotesi la notificazione avviene in luogo diverso dal domicilio. Da ciò discende che, tenuto conto della funzione essenziale della vocatio in iudicium «ai fini dell'esercizio del potere giurisdizionale e punitivo dello Stato nei confronti del cittadino», la notificazione della stessa ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., «quantunque formalmente regolare, non può dirsi satisfattiva dell'ineludibile esigenza di certezza della compiuta conoscenza del processo da parte dell'accusato».(Esattamente in termini la decisione della Sez. 1, n. 36543 del 12/06/2024, Mjielli, mm.; Sez. 1, n. 47373 del 12/11/2024, Rv. 287291; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680). Il ricorso, pertanto, anche in linea con le conclusioni del Procuratore generale deve trovare accoglimento. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia a