CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39880/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, ha escluso la recidiva e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione dei beni indicati nell'imputazione, confermando nel resto. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: - erronea applicazione e violazione di legge nonché vizi della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p.; - erronea applicazione e violazione di legge nonché vizi della motivazione con riguardo al bilanciamento delle circostanze, all'entità della pena e alla sua conversione in sanzione alternativa. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Riguardo al primo motivo deve rilevarsi che il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale che ha evidenziato che era risultato che l'imputato, con altri tre soggetti, era stato fermato, in ora notturna, a bordo dell'autovettura su cui era trasportata la refurtiva e non aveva negato il possesso della merce né aveva fornito alcuna spiegazione. In tal modo la Corte d'appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo ad un onere non probatorio ma di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. un., sentenza n. 35535 del 12 luglio 2007, Rv. n. 236914). 2.2 Quanto alle residue doglianze, deve rilevarsi che il Collegio d'appello ha escluso la recidiva e ha riconosciuto le attenuanti generiche, operando la diminuzione della pena base per effetto di tale riconoscimento. Le doglianze sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche, quindi, sono inconferenti. La pena base è stata fissata nel minimo edittale e la Corte territoriale - con argomentazioni immuni da vizi - ha dato atto (v. f. 3 e 4 della sentenza) delle ragioni per cui non ha riconosciuto le attenuanti generiche nella massima estensione. La richiesta di conversione della pena non è stata formulata dinanzi alla Corte d'appello, sicché non può essere proposta in questa sede. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] 'Agosti