CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 32710/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 giugno 2021 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 27 ottobre 2020 del Tribunale di Palermo resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, era stato condannato alla pena, sospesa, di anni uno mesi quattro di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie, per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente agli anni d'imposta 2013 e 2014. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto all'esistenza dell'elemento oggettivo del reato. In particolare, gli elementi di riscontro probatorio tesi a dimostrare la pretesa inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture e la connivenza del ricorrente, che ne avrebbe fatto uso, erano costituite dalle dichiarazioni dei soggetti cedenti delle fatture. In ordine a tali dichiarazioni, peraltro, la sentenza impugnata era incorsa in un palese travisamento della prova, atteso che ad entrambi i titolari di tali ditte nulla era stato richiesto circa i rapporti col [OSCURATO:PERSONA]. Da ciò era stata tratta invece la conclusione che tali enti non avessero lavorato, circostanza smentita dalle dichiarazioni rese da costoro. Le dichiarazioni siccome rese erano state distorte nel loro contenuto, con la conseguente illogicità e contraddittorietà della decisione. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'elemento psicologico del reato, alcunché poteva essere ascritto al ricorrente, che aveva ricevuto fatture apparentemente regolari a fronte di prestazioni effettivamente rese, e le aveva quindi portate in detrazione. Né poteva ritenersi sufficiente al riguardo la circostanza che tre fatture ricevute recassero lo stesso numero identificativo, atteso che delle questioni fiscali si occupava il commercialista dell'imputato, ed al fine di ritenere integrato il reato doveva essere provata la piena conoscenza dell'insussistenza delle operazioni passive. Né sussisteva alcuna prova della consapevolezza di avere preso parte ad una frode fiscale. 2.3. Col terzo motivo infine è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante il pagamento rateale del debito tributario, la stessa occasionalità delle condotte, l'esiguità degli importi in contestazione e l'incensuratezza del ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 3.1. La difesa ha dimesso memoria con motivo aggiunto, ribadendo l'intervenuto travisamento della prova quanto alle dichiarazioni degli emittenti delle fatture, ed eccependone l'inutilizzabilità in quanto contenenti indizi di reità a carico di costoro, privi di difensore al momento in cui esse erano state rese. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. Va osservato in primo luogo che i motivi di ricorso possono peraltro essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni. La struttura motivazionale della sentenza di appello si salda pertanto con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 236181), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). Accanto a ciò, ed in relazione in ogni caso alla questione - proposta nel motivo contenuto nella memoria del 3 aprile 2023 - di pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai soggetti emittenti delle fatture in contestazione, è nozione comune - a prescindere ovviamente dalla natura effettivamente indiziante delle dichiarazioni che sarebbero state rese, oltretutto a termini dell'art. 8 d.lgs. 74 cit. richiamato dal ricorrente - che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ad es. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218). Alcunché, invece, è stato specificamente osservato al riguardo (v. anche infra). 4.1. Ciò posto, dall'esame delle sentenze di Tribunale e Corte territoriale i Giudici del merito hanno ritenuto - con percorso argomentativo non manifestamente illogico - di individuare la natura fittizia delle fatture in tesi emesse da [OSCURATO:SOCIETA], Caggegi e Pipitone dal complesso di elementi evidenziati, tanto in relazione alla carenza di strutture organizzative di detti emittenti, quali una sede d'impresa e personale dipendente (ma solo di imprecisati "lavoratori occasionali"), quanto all'assenza di documentazione di sorta, sia sotto il profilo della contabilità aziendale - invero inesistente - che del riscontro dell'attività svolta, parimenti mancante. Oltre a siffatti elementi, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, per un verso l'odierno ricorrente non è stato in grado di documentare alcun pagamento in favore delle ditte emittenti in questione, laddove inoltre - e il punto non è affatto illogico - le modeste dimensioni dell'impresa dell'imputato - circostanza fattuale mai revocata in dubbio - non rendevano plausibile la fornitura di servizi per un ammontare annuo di decine di migliaia di euro, e di ciò il titolare doveva averne piena contezza.4.2. Allo stesso tempo, quanto al secondo motivo di censura, all'evidenza non rileva il ricevimento di fatture in sé regolari, tenuto conto delle non illogiche considerazioni svolte attorno alle dimensioni aziendali e all'intrinseca consapevolezza, quindi, circa la loro natura fasulla da parte del soggetto che detta documentazione riceve. Né - d'altro canto - la presenza di un professionista in grado di seguire la contabilità esonera il titolare da responsabilità, per il fatto appunto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto egli non è esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussistendo in tal senso una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (cfr. da ult., in tema di bancarotta, Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133). In tal senso - ed anche in questo caso in corretto contrasto con i rilievi difensivi dell'odierno ricorrente - i Giudici del merito hanno parimenti ravvisato l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato - accanto all'intero compendio istruttorio - anche nel rinvenimento di ben tre fatture, nel registro acquisti, aventi lo stesso numero identificativo, a complessiva riprova - come ha osservato la sentenza impugnata - dell'assenza di buona fede dell'imputato e delle finalità di evasione nella descritta condotta, invero facendo altresì difetto qualsivoglia prova contraria sul punto. 4.3. Parimenti infondato è il terzo profilo di doglianza. A questo riguardo, infatti, in tema di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della loro concessione o esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Infatti, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 4.3.1. La sentenza impugnata pertanto, applicando correttamente i principi, ha altresì non illogicamente attribuito rilievo preponderante alla reiterazione nel tempo delle condotte illecite, dando in tal modo conto di un'intensità del dolo in sé preclusiva del riconoscimento della speciale benevolenza di cui all'art. 62-bis cod. pen..5. La complessiva infondatezza dei motivi di impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame