CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 40175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerate le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione degli artt. 145 e 149 disp. att. cod. proc. pen. relativamente all'audizione della testimone [OSCURATO:PERSONA], è fondato su argomenti che ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame che ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, indipendentemente dalle dichiarazioni rese dalla teste citata (si vedano, al riguardo, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel MAULK,(AiSiD ViNeCo-ito, presente giudizio dalla parte civileVammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]