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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35077/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e l'illogicità della motivazione posta a base del diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di cui all'art. 648, c. 4 cod. pen., sono generici e manifestamente infondati; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comm', lety6) cod. proc. pen. e anzi esplicita i propri argomenti in ordine ad entrambi i motivi di ricorso, in modo pertinente e conforme alla giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata ove, a fronte di una richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/81, del tutto generica , si spiega che la pena pecuniaria si palesa in concreto inadeguata, tenuto conto delle connotazioni del fatto e della personalità dell'imputato.

Sul punto le Sez.

U. hanno, da tempo, affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato:Sez.

U., n. 24476 del 22/04/2010 Rv. 247274; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024 , Rv. 286031); e che la fattispecie speciale attenuata di cui all'art. 648, c. 4 cod. pen. non può trovare applicazione per via dell'elevato numero della merce costituente l'oggetto del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 12 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e l'illogicità della motivazione posta a base del diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. nella fattispecie di cui all'art. 648, c. 4 cod. pen., sono generici e manifestamente infondati; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comm', lety6) cod. proc. pen. e anzi esplicita i propri argomenti in ordine ad entrambi i motivi di ricorso, in modo pertinente e conforme alla giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata ove, a fronte di una richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/81, del tutto generica , si spiega che la pena pecuniaria si palesa in concreto inadeguata, tenuto conto delle connotazioni del fatto e della personalità dell'imputato. Sul punto le Sez. U. hanno, da tempo, affermato che, nell'esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato:Sez. U., n. 24476 del 22/04/2010 Rv. 247274; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024 , Rv. 286031); e che la fattispecie speciale attenuata di cui all'art. 648, c. 4 cod. pen. non può trovare applicazione per via dell'elevato numero della merce costituente l'oggetto del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 se
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