CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33758/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 20229/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Fall. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Torino lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso In sintesi, le condotte concrete contestate erano le seguenti: - quanto alla bancarotta documentale, per non aver consegnato al curatore alcuna delle scritture contabili (neppure il libro giornale, il libro degli inventari e le schede contabili); cagionato il fallimento, omettendo di versare le somme dovute a titolo di imposte e contributi, generando così un debito pari ad euro 367.000. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. L’attivo fallimentare era inesistente e la massa passiva (composta in buona parte da debiti verso l’erario) ammontava ad euro 400.000; l’imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva versato alla procedura euro 100.000; al curatore non era stata consegnata alcuna scrittura contabile; in buona sostanza si era accertato che la fallita era un ente strumentale ad una diversa società la [OSCURATO:SOCIETA] (facente capo al [OSCURATO:PERSONA]) e pertanto, oltre alle somme versategli senza giustificazione, aveva emesso a suo favore fatture per operazioni inesistenti, al fine di abbatterne l’imponibile. Tanto che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto il ruolo di amministratore di diritto anche in un’altra delle società controllate dal coimputato. Sussisteva il dolo specifico richiesto dal delitto di bancarotta documentale contestato posto che l’assenza di scritture contabili era evidentemente finalizzato a danneggiare i creditori, non consentendo di comprendere come la società fosse stata gestita, anche al fine di impedire il possibile recupero di beni o crediti. Nel ricostruire le condotte del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte aveva rilevato come questi si fosse sempre posto in posizione sovraordinata al [OSCURATO:PERSONA]. Si era poi anche sottolineato il fatto che la società era riconducibile alla famiglia del [OSCURATO:PERSONA], tanto che la madre era intestataria del 65 % delle quote sociali. incongrui e della movimentazione di somme a favore del coimputato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza, in capo al ricorrente, del dolo dei commessi reati. Quanto alla bancarotta documentale, la sussistenza del dolo specifico era stata anch’essa tratta da mere presunzioni: di cospicui fatturati nonostante l’assenza di qualsivoglia struttura produttiva, la sistematicità dei prelievi dell’amministratore di fatto. Con il giudizio di mera equivalenza si era infatti irrogato al prevenuto lo stesso trattamento applicato al coimputato, la cui responsabilità era assai maggiore. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato non merita accoglimento. 1. Quanto al primo motivo, sul ruolo rivestito dal ricorrente nella gestione della srl fallita di cui era l’amministratore di diritto, pur in posizione subordinata all’amministratore di fatto, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare i precedenti arresti di questa Corte. Nel caso di specie, poi, l’imputato, alla luce delle dichiarazioni dei testi citati nella sentenza impugnata, non era neppure un mero “prestanome” (o una “testa di legno” che dir si voglia) dell’amministratore di fatto ma era il suo più diretto collaboratore, il suo “braccio destro” (come riferito dai testi), così da doversi ritenere che le condotte descritte in imputazione (che configurano i contestati delitti di bancarotta patrimoniale, documentale ed impropria) siano state pienamente condivise dall’imputato, con l’amministratore di fatto, e non solo consumate da quest’ultimo nella consapevolezza del primo (che sarebbe tuttavia già sufficiente). 2. Se ne deduce così anche l’infondatezza del secondo motivo, sulla sussistenza del dolo delle contestate bancarotte. Del resto, gli stessi illeciti consumati erano di tutta evidenza concretandosi, quanto alla bancarotta patrimoniale, in prelievi dai conti di somme senza alcun titolo sottostante ed a favore dell’amministratore di fatto (o delle sue società), dovendosi ricordare che il delitto in questione richiede il solo dolo generico (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01). Inadempimento, quest’ultimo (l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e contributive), che rendeva evidente anche il consapevole concorso nella condotta di bancarotta impropria, concretata, appunto, dal debito tributario e contributivo che ne era derivato. 3. Il terzo motivo, sul mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata non tiene conto dell’ermeneutica di questa Corte secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irro