CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06805/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG ex art. 611 c.p.p. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto rigettarsi il ricorso e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 1/6/2023, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 10/10/2019 in regime di arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento penale n. 21881/2016 RGNR per il reato di cui agli artt. 56, 110, 628 comma 3 n. 1 c.p. ascrittogli al capo 5), subiva la misura degli arresti domiciliari disposta con ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo in data 6.12.2017. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza resa il 14/9/2018 dal GUP del Tribunale di Palermo, veniva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa, e dopo la sentenza di primo grado, benché di condanna, il 10/10/2019 interveniva da parte della Corte di appello di Palermo la revoca della misura cautelare. Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa con sentenza della Corte di appello di Palermo perché il non sussiste in data 17/2/2020. Nell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione rigettatagli il [OSCURATO:PERSONA] aveva evidenziato di avere ingiustamente patito la misura degli arresti domiciliari, su- bendo effetti particolarmente afflittivi e deleteri per il suo stato psicologico. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'unico motivo di seguito enun- ciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Il ricorrente richiama la vicenda processuale evidenziando una presunta illo- gicità dell'ordinanza impugnata nel rinvenire la sussistenza di una condotta osta- tiva all'accoglimento dell'istanza in una conversazione intercettata tra il [OSCURATO:PERSONA] e tale Ferrante durante la quale il primo invitava il secondo a desistere da un'azione criminosa. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, secondo la motivazione dell'impugnato provvedi- mento, fornito informazioni utili sul possibile profitto di una rapina mai compiuta. Il ricorrente evidenzia che in nessuno degli elementi di indagine raccolti, su una serie di rapine compiute e tentate, si scorge un suo coinvolgimento, eccettuata l'ipotesi sopra richiamata. In relazione a tale ipotesi, nella quale l'impugnata ordinanza ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] abbia convinto i rapinatori a desistere dall'azione, si evidenzia che da altra precedente conversazione emerge che i rapinatori hanno desistito dall'azione cri- minosa unicamente per la presenza in loco di pubblici ufficiali, come riportato nella sentenza di assoluzione. Pertanto, il ricorrente ritiene che sia palese l'assoluta estraneità alla vicenda del [OSCURATO:PERSONA] in quanto non risulta possa affermarsi che lo stesso fosse a conoscenza dell'intento del Ferrante.Ancora, si aggiunge, che i giudici della riparazione, con la valorizzazione del silenzio serbato in sede di interrogatorio di garanzia sul contenuto della conversa- zione, sviliscano l'esercizio del diritto di difesa senza alcuna considerazione dell'esito assolutorio del procedimento. Nessun contributo causale vi sarebbe stato da parte del [OSCURATO:PERSONA] e nessuna azione criminosa sarebbe scaturita dalla sua condotta, con la conseguente inesi- stenza dei presupposti per l'adozione della misura. Tantomeno sarebbero ravvisabili elementi di negligenza o imprudenza nella condotta del ricorrente. L'ordinanza impugnata avrebbe sostenuto l'incidenza della condotta del Di vita sulla base di mere supposizioni, con motivazione illogica in quanto ipotetica e pos- sibilistica. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con tutti i prov- vedimenti conseguenziali. 3. Il P.G. e l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. riportate in epi- grafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. Correttamente infatti, al contrario di quanto lamentato, il giudice della riparazione ha apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi pro- batori offerti dall'accusa, che, benché non siano stati idonei ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, ben possono avere avuto colposamente un ruolo si- nergico atto ad ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità proce- dente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. I giudici palermitani hanno, invero, adeguatamente motivato, evocando puntuali circostanze in fatto, come la condotta del prevenuto sia stata gravemente colposa (ved.pagg.4, 5, 6, 7 dell'ordinanza impugnata) ed è evidente il tentativo della difesa di offrire una diversa lettura dei plurimi elementi ritenuti ostativi all'ac- coglimento del richiesto indennizzo. 2. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto. L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Annbrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: " ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella man- cata revoca di uno già emesso ...". 4. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano elementi per ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia rivestito un ruolo attivo nella vicenda relativa alla progettata rapina in danno del furgone del [OSCURATO:PERSONA] tabacchi del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Come ricorda il giudice della riparazione il procedimento penale n. 21881/2016 RGNR, nel quale si inserisce il fatto di reato di cui agli artt. 56, 110, 628 comma 3 n. I c.p. ascritto anche a carico del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri, al capo 5) della rubrica, atteneva ad un'indagine di polizia riguardante più ipotesi di rapine e di tentate rapine commesse con uno schema operativo analogo in danno del furgone della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. con sede a Palermo adibito alla consegna di tabacchi lavorati in favore delle rivendite autoriz- zate ubicate nel territorio del Comuna di Palermo e nei Comuni della Provincia; modalità operative analoghe che prevedevano, tra l'altro, che i partecipi, che per ogni fatto-reato si accordavano ed agivano, utilizzavano il furgone [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicato), per operare il trasferimento dei colli di sigarette trafugati nonché facendo in modo che nel sud- detto furgone salissero in genere tre soggetti mentre altri, con autovetture (alcune della quali di provenienza furtiva) e motocicli, si ponevano alla ricerca del furgone della C.D.T. impegnato nelle consegne. Precisato altresì che, per come risulta in particolare dalla citata sentenza della Corte di Appello del 17.02.2020 (p. 14) questo schema criminoso, che prevedeva di neutralizzare gli addetti alle consegne e di portare il furgone in un luogo isolato per il trasferimento dei colli, è stato compiutamente realizzato il 28.12.2016, al- lorché la rapina di cui al capo 9) è stata portata a consumazione seguendo proprio il modello operativo testé delineato, va ancora aggiunto che anche le altre ipotesi delittuose, che coinvolgevano a vario titolo più soggetti, taluni per plurimi fatti di reato, si sono articolate in un ristretto arco temporale dell'anno 2016 dal momento che le tentate rapine di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 7), 8) sono state commesse rispettivamente il 26 settembre, il 30 novembre, il 6/7dicembre, il 9/12 dicembre, il 13/14 dicembre ed il 19/21 dicembre, mentre la rapina di cui al capo 6) è stata consumata il 13 dicembre, sempre del 2016. Se, dunque, esisteva questa ripetitività operativa - per quanto non tale da configurare anche il reato di cui all'art. 416 cod. pen. rubricato al capo 1), per il quale i coimputati del [OSCURATO:PERSONA], a cui tale fattispecie era stata ascritta, sono stati tutti assolti "perché il fatto non sussiste" con la predetta sentenza del 17.02.2020 - pare condivisibile l'opinare del giudice della riparazione che l'episodio delittuoso di cui al capo 5), ovvero la tentata rapina commessa il 9/12 dicembre 2016 che ha interessato il predetto [OSCURATO:PERSONA], non possa essere analizzato in maniera isolata e avulsa dal contesto delittuoso di riferimento, in specie quello che ha coinvolto direttamente anche il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Chiarito che il predetto Ferrante è stato chiamato a rispondere di più episodi delittuosi che si inserivano in questo modus operandi, venendo infine ritenuto col- pevole e condannato per i reati di cui ai capi 4) e 6), ovvero per la tentata rapina e la rapina commesse rispettivamente il 9/12 dicembre ed il 13 dicembre 2016, va considerato che l'elemento probatorio di maggior rilievo posto a carico del [OSCURATO:PERSONA], e tale da aver portato alla sua condanna almeno in primo grado, è stato rappresentato da una conversazione intercettata proprio con il Ferrante e tale da aver condotto quel gruppo di complici a desistere dalla commissione ditale azione criminosa che era in fieri. La sentenza di appello ha assolto gli imputati dalla contestazione di tentata rapina in quanto desistettero dall'azione criminosa per propria scelta, consapevole e volontaria, dettata dalla scarsa quantità di tabacchi trasportati quel giorno. L'impugnata ordinanza evidenzia il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'ine- quivoco contenuto dell'intercettazione telefonica nella quale appunto informava il Ferrante della esiguità del carico di tabacchi. Corretta appare la valutazione della condotta come ipotesi gravemente col- posa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione. [OSCURATO:PERSONA], come ha evidenziato la Corte distrettuale intratteneva rapporti con- fidenziali con il Ferrante, soggetto inserito in una serie di rapine tentate e consu- mate in danno del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, cosa ancor più grave, era a conoscenza di informazioni di prima mano sui carichi del furgone che doveva essere rapinato. La Corte distrettuale ha ravvisato la rilevanza della condotta del [OSCURATO:PERSONA], il quale coadiuvava i soggetti che intendevano compiere il reato, arrestandosi prima della soglia di punibilità esclusivamente per l'entità del carico trasportato in quell'occasione. Evidenzia logicamente il provvedimento impugnato come dalla lettura della motivazione della sentenza di assoluzione, se risultano le ragioni per cui la Corte di Appello si sia determinata a ritenere nella specie non configurabile un tentativo punibile ex art. 56 cod. pen., nonostante le mirate condotte preparatorie che erano state approntate per compiere una rapina che si inseriva nel solco delle altre ana- loghe di quel periodo in danno della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., risulta altrettanto evidente il ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] in questa vicenda il quale, come visto, si era direttamente rapportato con il Ferrante avvisandolo del fatto che in quel caso il carico del furgone sarebbe stato dimezzato ("mezzu vacanti") così da non far ritenere remunerativa l'azione delittuosa che era sostanzialmente pronta in ogni altro elemento. Diversamente da quanto si opina in ricorso l'ordinanza impugnata non valo- rizza il silenzio prestato dall'indagato in sede di interrogatorio -il che oggi non sarebbe più possibile alla luce del nuovo dettato normativo dell'art. 314 cod. proc. pen., secondo cui «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo» (così come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.Igs. 8 novembre 2021, n. 188 con decorrenza dal 14/12/2021)- ma si limita a prendere atto che il [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento svolto a suo carico non ha neppure tentato di chiarire il senso di questa sua compromettente interlocuzione con il Ferrante, avvalendosi in specie dalla facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio in data 18/12/2017. Indubbio, secondo la logica motivazione del giudice della riparazione, è che l'odierno ricorrente, gravato da precedenti penali, intesseva contatti particolar- mente incisivi circa la commissione della rapina pianificata in tale occasione, ma anche la circostanza che il predetto si rapportava confidenzialmente con un sog- getto quale il Ferrante pienamente inserito nel giro di rapine tentate e consumate in quel periodo in danno della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.. Né si può ritenere, in senso contrario, secondo quanto logicamente opinano i giudici palermitani, che l'informazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] sia stata quella che ha, in definitiva, scongiurato l'azione predatoria sub capo 5), evitando che la stessa ve- nisse portata a livello di tentativo punibile, come infine decretato dalla Corte di Appello con la pronuncia sul punto assolutoria resa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e dei concorrenti nel medesimo reato, poiché a ben vedere l'informazione fornita da questo soggetto al Ferrante aveva una finalità prettamente utilitaristica, sempre nell'ottica di quel proposito delittuoso. Non sfugge, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA], che evi- dentemente possedeva informazioni riservate di prima mano sui carichi del fur- gone preso di mira, in quel caso carico soltanto al 25-30% e dunque "mezzu va- canti", abbia esordito affermando che non c'era un margine di II garanzia" per una certa cifra che lo stesso aveva concordato in precedenza ("non c'è garanzia per quella cifra che ti avevo detto io") così pervenendo al "consiglio", rivolto sempre al Ferrante, di soprassedere; ma ciò, si badi bene, non perché fosse intenzione del [OSCURATO:PERSONA] sventare l'azione delittuosa che era in itinere, ma semplicemente perché non poteva essere assicurato un profitto tale da remunerare adeguatamente quel tipo di intrapresa delittuosa della quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente al cor- rente ed anche partecipe, almeno nella progettazione delittuosa seguita fino a quella fase. E se il [OSCURATO:PERSONA] ha rimesso al Ferrante la scelta sul da farsi ("Se poi tu ci vuoi andare... ") il Ferrante ha dimostrato di aver ben compreso il senso dell'in- terlocuzione convenendo sul fatto che l'azione delittuosa non sarebbe stata ade- guatamente conveniente per sé e per i complici ("dico, già mi stavo facendo i conti che neanche ci volevamo andare per questo. "). Del resto il Ferrante, nell'interrogatorio di garanzia del 15.12.2017, dopo aver dichiarato di aver discusso con il [OSCURATO:PERSONA] nei termini sopra riportati, alla precisa domanda del giudice "... ma di fatto, eravate pronti ad intervenire? ", ha risposto affermativamente: "Si, si. ". Logica e coerente con tali premesse, oltre che rispettosa dei principi giuri- sprudenziali in materia ricordati in precedenza, appare pertanto la conclusione del giudice della riparazione che, alla stregua di questi elementi, ha ritenuto evidente l'incidenza della condotta assunta dal [OSCURATO:PERSONA] che, al di là degli elementi che hanno portato alla sua assoluzione, così come all'assoluzione anche dei coimputati a cui era stato ascritto il delitto di cui al capo 5), si è comunque rapportato con uno dei complici ditale iniziativa delittuosa per fornire notizie riservate sulla convenienza economica di quell'azione che si inseriva, per di più, in una serie di azioni preda- torie della stessa tipologia poste in essere in quel cotesto temporale ed in danno della medesima parte offesa. Una preziosa informazione, quella riservatamente fornita dal [OSCURATO:PERSONA] al Ferrante, che nell'ottica delle azioni criminose pianificate ed in parte poste in essere, mirava a centellinare le iniziative predatorie agendo solo quando il profitto si prospettava al massimo livello a fronte dei rischi che si corre- vano nel porre in essere quel tipo di azioni criminose. 5. Non va trascurato che, alla luce dei rapporti dell'odierno ricorrente con il Ferrante, la Corte territoriale opera, comunque, un buon governo della richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui le frequentazioni ambi- gue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come in- dizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, o le frequentazioni con soggetti gravati da specifici precedenti penali, ben possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad esclu- dere la riparazione stessa" (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878) e che per tali si intendono anche quelle con soggetti coinvolti nel medesimo procedimento pe- nale. In ogni caso, afferma condivisibilmente anche la più recente giurisprudenza di questa Corte che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il ri- chiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da com- portamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel mede- simo procedimento, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motiva- zione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/9/2021 dep. 2022, Denaro, Rv. 282565). 6. Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali. Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente ai dictum di Sez. Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa; vedasi anche Sez. Un., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella de- positata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la co