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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05771/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18119/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat o come da domicilio digitale indicato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del rappresentante legalepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce Oggetto:Contratto di somministrazione –Gas e elettricità –Sbalzo di tensione -Risarcimento del danno.

CC 11.07.2025 Ric. n. 18119/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato; - c ontroricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s .p.a.) , inpersona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, ex legedomiciliata rcome da domicilio digitale indicato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 102/2023 pubblicata il 1 febbraio 202 2 dal Tribunale di Potenza; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che

1. il Giudice di pace di Potenza con sentenza n. 114/2016 rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] Servizio elettrico s.p.a. e dell’intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni provocati da alcuni beni di sua proprietà per effetto di uno sbalzo di tensione della corrente elettrica veirifcatosi in data 6 marzo 2016 a seguito della sospensione della fornitura di energia per alcune ore;

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame avverso la sentenza di prime curedinanzi al Tribunale di Potenza in funzione di giudice d’appello; [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]) si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello reiterando l’eccezione del suo difetto di legittimazione passiva; E- distribuzione s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) contestava la fondatezza della domanda attrice anche sotto il profilo della mancanza di prova; CC 11.07.2025 Ric. n. 18119/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi il Tribunale con la sentenza qui impugnata ha rigettato il gravame, con compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti;

3. avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi [OSCURATO:PERSONA]; S ervizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e E - distribuzione s . p . a . ha nno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che 1.con il primo motivo il ricorrente denuncia la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - violazion e e falsa applicazione degli artt.2043 c.c. / art. 2050 c.c. / 1218 c.c. in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”; in particolare, assum e che il giudice d’appello avrebbe preso a presupposto una circostanza errata (l’integrale riparazionedei beni laddove solo una minima parte era stata riparata), travisando la lettura dell a documentazione offerta,disattendendo la richiesta di CTU e d escludendo che la prova del nesso causale potesse avvenire mediante presunzioni semplicie attraverso la regola della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non;

2. con il secondo motivo di ricorso lamenta la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c. in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (in subordine n. 5); -violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; - violazione e falsa applicazione degli artt. 240 c.p.c. e 2736 c.c. in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”; nello specifico, si duole che il Tribunale CC 11.07.2025 Ric. n. 18119/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi non haaccolto la richiesta di condanna generica anche alla luce della contumacia della convenuta/appellata principale e della mancata opposizionedella interventrice, nonché per aver deciso in merito alla legittimazione passiva della convenuta/appellata principale in assenza di alcuna devoluzione in appello sulla contumacia stabilita in primo grado, nonché, infine, per non averdevoluto il giuramento suppletorio dopo aver negato la CTU; 3.i motiv i , che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente nesso di connessione ponendo la medesima questione sotto il duplice profilo della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., sono fondat i nei limiti e alla luce delle seguenti considerazioni;

3.1. il Tribunale in funzione di giudice d’appello,pur avendo ribadito,conformemente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, la circostanza pacifica e non contestata tra le parti che si fosse verificato l’evento e «cioè lo sbalzo di corrente elettrica con la sua potenziale lesività», ha modifica to quanto ritenuto dal primo Giudice (che aveva negato la c.t.u. tout court ritenendola esplorativa) affermando che l’asserita riparazione e sostituzione delle apparecchiature asseritamente danneggiate «non ha consentito di appurare, anche mediante l’espletamento di prova orale o di una eventuale c.t.u., se effettivamente i danni subiti da detti beni fossero riconducibili al calo di tensione» (pag. 3 della sentenza impugnata); in particolare,il Giudice d’appello ha testualmente affermato «Ed invero, anche a volere ricondurre la fattispecie controversa all'ipotesi ex art.2050 c.c. di responsabilità da attività pericolosa ovvero a quella di responsabilità natura contrattuale ex art .1218 c.c., si ritiene comunque non sufficientemente provato, sulla base del materiale probatorio in atti, che la causa della riparazione e della sostituzione delle apparecchiature elettriche fosse da CC 11.07.2025 Ric. n. 18119/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ricondurre allo sbalzo di corrente verificatesi: prova del nesso causale che è a carico del danneggiato, anche in caso di responsabilità per attività pericolosa, e che precede logicamente la necessità che il danneggiante, causalmente responsabile di un danno provocato dalla propria attività pericolosa, fornisca l'onerosa prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c..Il medesimo onere probatorio relativo al nesso causale è a carico del danneggiato anche ove fosse stata ipotizzata la responsabilità contrattuale ex art 1218 c.c.» (pag.3 della sentenza impugnata ) ;

3.2. effettivamente , la motivazione resa dal g iudice d’appello– a parere del quale la documentazione allegata posta a fondamento della richiesta risarcitoria al fine di sostenere che la riparazione e sostituzione delle apparecchiature asseritamente danneggiateavrebbe impedito l’accertamento istruttorio e tecnico, pure richiesti - si appalesa illogica e apparente e non rispettosa del principio più volte affermato da questa Corte, anche Sezioni Unite, secondo cui la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

U, CC 11.07.2025 Ric. n. 18119/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi [OSCURATO:DATA_NASCITA], nn. 8053 e 8054, v. anche Cass. Sez. 6 - 3, 8/10/2014, n. 21257); sebbene siano devolute al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato(di recente, Cass. Sez. 3, 23/08/2024 n. 23055), nel caso in esame, tuttavia la giusti fi cazione addotta dal Giudice d’appello appare illogicae non spiega le ragioni per le quali i dati già acquisiti non consentisserodi verificare l'esistenza di detto danno ; in proposito,giova richiama re l’ulteriore principio secondo cui in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente", quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto esplorativa la consulenza d'ufficio, richiesta in ordine alla quantificazione del danno per il mancato utile conseguente alla bloccata commercializzazione di un immobile, senza dare alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali i dati già acquisiti non consentissero di verificare l'esistenza di detto danno);

4. ogni altra questione o profili assorbiti, il ricorso va per quanto di ragione accolto nei suindicati termini ; la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvioal Tribunale di Potenza , chein diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in meritoalle spese del presente giudizio di legittimità .

P.Q.M CC 11.07.2025 Ric. n. 18119/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa in relazione la sente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18119/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat o come da domicilio digitale indicato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del rappresentante legalepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce Oggetto:Contratto di somministrazione –Gas e elettricità –Sbalzo di tensione -Risarcimento del danno. CC 11.07.2025 Ric. n. 18119/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi al controricorso, ex lege domiciliata come da domicilio digitale indicato; - c ontroricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s .p.a.) , inpersona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, ex legedomiciliata rcome da domicilio digitale indicato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 102/2023 pubblicata il 1 febbraio 202 2 dal Tribunale di Potenza; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1. il Giudice di pace di Potenza con sentenza n. 114/2016 rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] Servizio elettrico s.p.a. e dell’intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al risarcimento dei danni provocati da alcuni beni di sua proprietà per effetto di uno sbalzo di tensione della corrente elettrica veirifcatosi in data 6 marzo 2016 a seguito della sospensione della fornitura di energia per alcune ore; 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame avverso la sentenza di prime curedinanzi al Tribunale di Potenza in funzione di giudice d’appello; [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]) si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello reiterando l’eccezione del suo difetto di legittimazione passiva; E- distribuzione s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) contestava la fondatezza della domanda attrice anche sotto il profilo della mancanza di prova; CC 11.07.2025 Ric. n. 18119/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi il Tribunale con la sentenza qui impugnata ha rigettato il gravame, con compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti; 3. avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi [OSCURATO:PERSONA]; S ervizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e E - distribuzione s . p . a . ha nno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1.con il primo motivo il ricorrente denuncia la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - violazion e e falsa applicazione degli artt.2043 c.c. / art. 2050 c.c. / 1218 c.c. in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”; in particolare, assum e che il giudice d’appello avrebbe preso a presupposto una circostanza errata (l’integrale riparazionedei beni laddove solo una minima parte era stata riparata), travisando la lettura dell a documentazione offerta,disattendendo la richiesta di CTU e d escludendo che la prova del nesso causale potesse avvenire mediante presunzioni semplicie attraverso la regola della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non; 2. con il secondo motivo di ricorso lamenta la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c. in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (in subordine n. 5); -violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; - violazione e falsa applicazione degli artt. 240 c.p.c. e 2736 c.c. in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”; nello specifico, si duole che il Tribunale CC 11.07.2025 Ric. n. 18119/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi non haaccolto la richiesta di condanna generica anche alla luce della contumacia della convenuta/appellata principale e della mancata opposizionedella interventrice, nonché per aver deciso in merito alla legittimazione passiva della convenuta/appellata principale in assenza di alcuna devoluzione in appello sulla contumacia stabilita in primo grado, nonché, infine, per non averdevoluto il giuramento suppletorio dopo aver negato la CTU; 3.i motiv i , che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente nesso di connessione ponendo la medesima questione sotto il duplice profilo della violazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., sono fondat i nei limiti e alla luce delle seguenti considerazioni; 3.1. il Tribunale in funzione di giudice d’appello,pur avendo ribadito,conformemente a quanto ritenuto dal Giudice di pace, la circostanza pacifica e non contestata tra le parti che si fosse verificato l’evento e «cioè lo sbalzo di corrente elettrica con la sua potenziale lesività», ha modifica to quanto ritenuto dal primo Giudice (che aveva negato la c.t.u. tout court ritenendola esplorativa) affermando che l’asserita riparazione e sostituzione delle apparecchiature asseritamente danneggiate «non ha consentito di appurare, anche mediante l’espletamento di prova orale o di una eventuale c.t.u., se effettivamente i danni subiti da detti beni fossero riconducibili al calo di tensione» (pag. 3 della sentenza impugnata); in particolare,il Giudice d’appello ha testualmente affermato «Ed invero, anche a volere ricondurre la fattispecie controversa all'ipotesi ex art.2050 c.c. di responsabilità da attività pericolosa ovvero a quella di responsabilità natura contrattuale ex art .1218 c.c., si ritiene comunque non sufficientemente provato, sulla base del materiale probatorio in atti, che la causa della riparazione e della sostituzione delle apparecchiature elettriche fosse da CC 11.07.2025 Ric. n. 18119/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ricondurre allo sbalzo di corrente verificatesi: prova del nesso causale che è a carico del danneggiato, anche in caso di responsabilità per attività pericolosa, e che precede logicamente la necessità che il danneggiante, causalmente responsabile di un danno provocato dalla propria attività pericolosa, fornisca l'onerosa prova liberatoria prevista dall'art. 2050 c.c..Il medesimo onere probatorio relativo al nesso causale è a carico del danneggiato anche ove fosse stata ipotizzata la responsabilità contrattuale ex art 1218 c.c.» (pag.3 della sentenza impugnata ) ; 3.2. effettivamente , la motivazione resa dal g iudice d’appello– a parere del quale la documentazione allegata posta a fondamento della richiesta risarcitoria al fine di sostenere che la riparazione e sostituzione delle apparecchiature asseritamente danneggiateavrebbe impedito l’accertamento istruttorio e tecnico, pure richiesti - si appalesa illogica e apparente e non rispettosa del principio più volte affermato da questa Corte, anche Sezioni Unite, secondo cui la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U, CC 11.07.2025 Ric. n. 18119/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:DATA_NASCITA], nn. 8053 e 8054, v. anche Cass. Sez. 6 - 3, 8/10/2014, n. 21257); sebbene siano devolute al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato(di recente, Cass. Sez. 3, 23/08/2024 n. 23055), nel caso in esame, tuttavia la giusti fi cazione addotta dal Giudice d’appello appare illogicae non spiega le ragioni per le quali i dati già acquisiti non consentisserodi verificare l'esistenza di detto danno ; in proposito,giova richiama re l’ulteriore principio secondo cui in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente", quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha riformato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto esplorativa la consulenza d'ufficio, richiesta in ordine alla quantificazione del danno per il mancato utile conseguente alla bloccata commercializzazione di un immobile, senza dare alcuna spiegazione sulle ragioni per le quali i dati già acquisiti non consentissero di verificare l'esistenza di detto danno); 4. ogni altra questione o profili assorbiti, il ricorso va per quanto di ragione accolto nei suindicati termini ; la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvioal Tribunale di Potenza , chein diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in meritoalle spese del presente giudizio di legittimità . P.Q.M CC 11.07.2025 Ric. n. 18119/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sente
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