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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07416/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9fto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cyé ha concluso chiedendo 44; ,;(.4 /1.t21-0- u i il difensore difensore .141,e:"""r [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato dall'avere usato violenza sulle cose (forzatura della finestra). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'omessa motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato e l'illogicità e manifesta infondatezza della parte motiva nonché l'illogicità della ricostruzione in fatto, e la violazione dell'art. 533, comma 1, del codice di di rito, in relazione agli articoli 192, commi primo e secondo del codice di rito; nonchè il vizio di motivazione in relazione ai motivi specifici di appello; si era contestato, in particolare, l'incompletezza e contraddittorietà della prova assunta in dibattimento basata unicamente sull'impronta palmare, rinvenuta peraltro all'esterno della vetrina del locale rispetto alla quale non vi è neppure certezza in ordine alla coincidenza tra il rilascio della stessa e il momento del furto; i giudici dell'appello hanno solo apparentemente motivato la sentenza impugnata ritenendo di rispondere a quanto rilevato coi motivi di appello che poneva il dubbio sulla responsabilità dell'imputata, affermata, sulla base di mero sospetto, nei seguenti termini: <<[..1 pienamente dimostrata dalla corrispondenza per forma e posizione di ben 16 punti caratteristici ritenendo superflua l'acquisizione di accertamenti ulteriori sulla sostanza ematica rinvenuta sul posto»; laddove coi motivi di appello sì era evidenziato che un dato incontrovertibile lo si sarebbe potuto avere solo se si fosse proceduto all'analisi delle tracce ematiche rinvenute all'interno del locale poiché per ragionamento logico le stesse avrebbero potuto appartenere al presunto autore del furto.

Al riguardo, dunque, del tutto insoddisfacente è da ritenere la motivazione resa dalla Corte territoriale in risposta a quanto dedotto dal difensore, né essa potrebbe essere integrata da quella di primo grado che a sua volta non è affatto esaustiva e chiara sul punto. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento agli articoli 624 625 cod. pen. e 192 del codice di rito; al difetto di prova non si potrebbe ovviare attribuendosi rilievo decisivo alla circostanza, processualmente neutra, che l'imputato non si sia sottoposto ad esame ovvero non abbia inteso fornire alcuna spiegazione alternativa che desse conto di una differente ragione della presenza delle sue impronte in quel luogo in corrispondenza con l'evento delittuoso, così da consentire di ipotizzare una ragionevole differente ricostruzione del significato probatorio di quella acquisizione investigativa.

Il silenzio dell'accusato non può costituire di per sé prova del fatto né può essere considerato un'implicita ammissione dell'addebito, ma soprattutto, essendovi un unico elemento che avrebbe portato all'individuazione dell'imputato, non sarebbe possibile porre a carico dello stesso la scelta processuale del silenzio; differente il caso in cui vi sia un quadro probatorio solido che faccia propendere per una soluzione di colpevolezza, solo in tal caso l'assenza di spiegazione alternativa può essere considerata come un elemento, seppur residuale e sussidiario, di conferma degli elementi acquisiti e delle conclusioni raggiunte.

Non è invece possibile utilizzare il silenzio per completare il quadro accusatorio, per colmare eventuali lacune probatorie poiché non deve essere l'accusato a fornire spiegazioni in relazione agli elementi a suo carico ma il giudice autonomamente a verificare se alla luce degli elementi acquisiti siano prospettabili ricostruzioni alternative caratterizzate da plausibilità e concretezza. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., anch'essa oggetto di specifico motivo di gravame che aveva evidenziato lo scarso valore economico della somma sottratta di soli 100 €, che insieme al pregiudizio patrimoniale cagionato con l'effrazione della finestra costituisce sicuramente un valore economico irrisorio, tanto che la persona offesa non ha neppure inteso costituirsi parte civile. 2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio per mancanza, erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai parametri di cui agli articoli 132, 133 cod. pen.; l'esercizio della discrezionalità è più un dovere vincolato che un libero potere regolato dai limiti esterni segnati dai tipi di pena combinati nella norma incriminatrice e dal minimo e massimo previsto per ciascuna specie di pena nonché da limiti interni delineati proprio dalle norme specifiche da applicare.

Nel caso di specie le operazioni di calcolo effettuate dal giudice di primo grado e confermate dalla Corte territoriale risultano fondate solo sui precedenti penali dell'imputato.

La Corte di appello ritiene che la corretta contestazione della recidiva qualificata precluda per legge la possibilità di un bilanciamento più favorevole delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, in realtà, avrebbe dovuto rideterminare la pena inflitta essendo il calcolo effettuato dal giudice di primo grado palesemente errato.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Alla stregua della semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata non si può affermare che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive, né che siano pervenuti alla loro conclusione attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi sotto il profilo della razionalità motivazionale e sulla base di apprezzamenti logici adeguati.

La Corte di appello ha ritenuto di dovere confermare la penale responsabilità dell'imputato unicamente sulla base dell'impronta del medesimo rilevata sulla vetrina (<<ritenuta pienamente dimostrata dalla corrispondenza per forma e posizione di ben 16 punti caratteristici»), ritenendo superflua l'acquisizione di accertamenti ulteriori sulla sostanza ematica rinvenuta sul posto.

Pur non essendo in discussione che la presenza dei ben 16 punti rilevati potesse condurre alla riconducibilità dell'impronta all'imputato, si era contestato che da tale presenza si potesse inferire la prova della colpevolezza del medesimo in ordine al furto perpetrato all'interno dell'esercizio commerciale.

Analogo argomento è in buona sostanza posto a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata da parte del P.G. nella requisitoria scritta.

Ora, a ben vedere, leggendo, in particolare, anche la pronuncia di primo grado - che trattandosi di doppia conforme costituisce un unicum motivazionale con quella di secondo grado - si scopre che - di là della pregnanza attribuito all'unico elemento probatorio emerso, costituito come detto dalla presenza dell'impronta dell'imputato sul luogo del furto - non vi è certezza sul posto in cui tale impronta è stata rilevata, se cioè all'esterno dell'esercizio commerciale, sulla vetrina o sulla finestra, o, all'interno di esso, sul bauletto di un ciclomotore che ivi si trovava, o ancora in entrambi i luoghi (nella sentenza di primo grado, pur dandosi atto della presenza di tali diverse impronte e della ricondotta attribuzione di una sola di esse all'imputato non si precisa con chiarezza quale di esse sia quella dell'imputato, attribuendosi infine entrambe al Donato; né viene tale aspetto chiarito in quella di secondo grado che fa invece riferimento all'impronta rilasciata sulla vetrina), laddove il punto ove si trovava l'impronta - a seconda se all'interno o all'esterno del locale o in entrambi i luoghi - potrebbe, all'evidenza, assumere diverso rilievo nella ricostruzione del fatto e sulla sua attribuibilità al Donato.

Sicchè, prima ancora di ragionarsi in termini di sintomaticità 'necessaria' dell'indizio ovvero di indizio cd. necessario, s'impone riconsiderare gli esatti termini della ricostruzione quanto al luogo della rilevazione dell'impronta ricondotta all'imputato.

Né, di conseguenza, a fronte di una tale incertezza, potrebbe assumere rilievo dirimente la mancanza di una ricostruzione alternativa, circa la presenza della sua impronta in quel luogo, da parte dall'imputato; laddove peraltro - è il caso di precisare - l'ipotesi alternativa deve essere vagliata dal giudice a prescindere dalla sua indicazione da parte dell'imputato, ove l'inferenza che scaturisce dalla valutazione dell'elemento di prova non è di tipo unidirezionale, conciliandosi esso anche con altre possibili, plausibili, spiegazioni alternative, che, sebbene non indicate espressamente dalla difesa, sono implicite nella ricostruzione probatoria - come nel caso di specie in cui la presenza dell'impronta dell'imputato potrebbe essere dipesa da un suo contatto accidentale non collegato con il furto, soprattutto se posta all'esterno del locale, salvo a verificarne la collocazione precisa ovvero la prossimità con il punto di effrazione o con la zona in cui è avvenuto l'ingresso).

In altri termini, il fatto che l'imputato abbia reputato di rimanere silente non può risolversi in alcun modo in un elemento che va a completare la prova - allo stato mancante - della ricostruzione accusatoria.

In tema di valutazione della prova, il mancato riscontro della tesi difensiva non consente di trarre elementi di prova a carico dell'imputato, ove dal compendio probatorio non possa desumersi la non razionalità del dubbio derivante dall'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa (Sez. 6, n. 10423 del 19/02/2020, Rv. 278751 - 01); col corollario che tale principio non può che operare anche ove manchi una specifica ricostruzione alternativa della difesa perché anche in tale ipotesi ciò che rileva è se il dubbio da essa, comunque, insinuato dinanzi al giudice di merito attraverso la contestazione della conducenza unidirezionale dell'elemento probatorio, sia razionale; e tale deve ritenersi il dubbio che si fonda - come nel caso di specie - sulla stessa valenza, dubbia, dell'indizio.

Il procedimento logico deve condurre, come ha già più volte avuto modo di osservare questa Corte, alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio (Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449 - 01).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio, assorbiti gli altri motivi.

P.Q.M.

Annulla la sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9fto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cyé ha concluso chiedendo 44; ,;(.4 /1.t21-0- u i il difensore difensore .141,e:"""r [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato dall'avere usato violenza sulle cose (forzatura della finestra). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'omessa motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato e l'illogicità e manifesta infondatezza della parte motiva nonché l'illogicità della ricostruzione in fatto, e la violazione dell'art. 533, comma 1, del codice di di rito, in relazione agli articoli 192, commi primo e secondo del codice di rito; nonchè il vizio di motivazione in relazione ai motivi specifici di appello; si era contestato, in particolare, l'incompletezza e contraddittorietà della prova assunta in dibattimento basata unicamente sull'impronta palmare, rinvenuta peraltro all'esterno della vetrina del locale rispetto alla quale non vi è neppure certezza in ordine alla coincidenza tra il rilascio della stessa e il momento del furto; i giudici dell'appello hanno solo apparentemente motivato la sentenza impugnata ritenendo di rispondere a quanto rilevato coi motivi di appello che poneva il dubbio sulla responsabilità dell'imputata, affermata, sulla base di mero sospetto, nei seguenti termini: <<[..1 pienamente dimostrata dalla corrispondenza per forma e posizione di ben 16 punti caratteristici ritenendo superflua l'acquisizione di accertamenti ulteriori sulla sostanza ematica rinvenuta sul posto»; laddove coi motivi di appello sì era evidenziato che un dato incontrovertibile lo si sarebbe potuto avere solo se si fosse proceduto all'analisi delle tracce ematiche rinvenute all'interno del locale poiché per ragionamento logico le stesse avrebbero potuto appartenere al presunto autore del furto. Al riguardo, dunque, del tutto insoddisfacente è da ritenere la motivazione resa dalla Corte territoriale in risposta a quanto dedotto dal difensore, né essa potrebbe essere integrata da quella di primo grado che a sua volta non è affatto esaustiva e chiara sul punto. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in riferimento agli articoli 624 625 cod. pen. e 192 del codice di rito; al difetto di prova non si potrebbe ovviare attribuendosi rilievo decisivo alla circostanza, processualmente neutra, che l'imputato non si sia sottoposto ad esame ovvero non abbia inteso fornire alcuna spiegazione alternativa che desse conto di una differente ragione della presenza delle sue impronte in quel luogo in corrispondenza con l'evento delittuoso, così da consentire di ipotizzare una ragionevole differente ricostruzione del significato probatorio di quella acquisizione investigativa. Il silenzio dell'accusato non può costituire di per sé prova del fatto né può essere considerato un'implicita ammissione dell'addebito, ma soprattutto, essendovi un unico elemento che avrebbe portato all'individuazione dell'imputato, non sarebbe possibile porre a carico dello stesso la scelta processuale del silenzio; differente il caso in cui vi sia un quadro probatorio solido che faccia propendere per una soluzione di colpevolezza, solo in tal caso l'assenza di spiegazione alternativa può essere considerata come un elemento, seppur residuale e sussidiario, di conferma degli elementi acquisiti e delle conclusioni raggiunte. Non è invece possibile utilizzare il silenzio per completare il quadro accusatorio, per colmare eventuali lacune probatorie poiché non deve essere l'accusato a fornire spiegazioni in relazione agli elementi a suo carico ma il giudice autonomamente a verificare se alla luce degli elementi acquisiti siano prospettabili ricostruzioni alternative caratterizzate da plausibilità e concretezza. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., anch'essa oggetto di specifico motivo di gravame che aveva evidenziato lo scarso valore economico della somma sottratta di soli 100 €, che insieme al pregiudizio patrimoniale cagionato con l'effrazione della finestra costituisce sicuramente un valore economico irrisorio, tanto che la persona offesa non ha neppure inteso costituirsi parte civile. 2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio per mancanza, erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai parametri di cui agli articoli 132, 133 cod. pen.; l'esercizio della discrezionalità è più un dovere vincolato che un libero potere regolato dai limiti esterni segnati dai tipi di pena combinati nella norma incriminatrice e dal minimo e massimo previsto per ciascuna specie di pena nonché da limiti interni delineati proprio dalle norme specifiche da applicare. Nel caso di specie le operazioni di calcolo effettuate dal giudice di primo grado e confermate dalla Corte territoriale risultano fondate solo sui precedenti penali dell'imputato. La Corte di appello ritiene che la corretta contestazione della recidiva qualificata precluda per legge la possibilità di un bilanciamento più favorevole delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, in realtà, avrebbe dovuto rideterminare la pena inflitta essendo il calcolo effettuato dal giudice di primo grado palesemente errato. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Alla stregua della semplice lettura della motivazione della sentenza impugnata non si può affermare che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive, né che siano pervenuti alla loro conclusione attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi sotto il profilo della razionalità motivazionale e sulla base di apprezzamenti logici adeguati. La Corte di appello ha ritenuto di dovere confermare la penale responsabilità dell'imputato unicamente sulla base dell'impronta del medesimo rilevata sulla vetrina (<<ritenuta pienamente dimostrata dalla corrispondenza per forma e posizione di ben 16 punti caratteristici»), ritenendo superflua l'acquisizione di accertamenti ulteriori sulla sostanza ematica rinvenuta sul posto. Pur non essendo in discussione che la presenza dei ben 16 punti rilevati potesse condurre alla riconducibilità dell'impronta all'imputato, si era contestato che da tale presenza si potesse inferire la prova della colpevolezza del medesimo in ordine al furto perpetrato all'interno dell'esercizio commerciale. Analogo argomento è in buona sostanza posto a sostegno della richiesta di annullamento della sentenza impugnata da parte del P.G. nella requisitoria scritta. Ora, a ben vedere, leggendo, in particolare, anche la pronuncia di primo grado - che trattandosi di doppia conforme costituisce un unicum motivazionale con quella di secondo grado - si scopre che - di là della pregnanza attribuito all'unico elemento probatorio emerso, costituito come detto dalla presenza dell'impronta dell'imputato sul luogo del furto - non vi è certezza sul posto in cui tale impronta è stata rilevata, se cioè all'esterno dell'esercizio commerciale, sulla vetrina o sulla finestra, o, all'interno di esso, sul bauletto di un ciclomotore che ivi si trovava, o ancora in entrambi i luoghi (nella sentenza di primo grado, pur dandosi atto della presenza di tali diverse impronte e della ricondotta attribuzione di una sola di esse all'imputato non si precisa con chiarezza quale di esse sia quella dell'imputato, attribuendosi infine entrambe al Donato; né viene tale aspetto chiarito in quella di secondo grado che fa invece riferimento all'impronta rilasciata sulla vetrina), laddove il punto ove si trovava l'impronta - a seconda se all'interno o all'esterno del locale o in entrambi i luoghi - potrebbe, all'evidenza, assumere diverso rilievo nella ricostruzione del fatto e sulla sua attribuibilità al Donato. Sicchè, prima ancora di ragionarsi in termini di sintomaticità 'necessaria' dell'indizio ovvero di indizio cd. necessario, s'impone riconsiderare gli esatti termini della ricostruzione quanto al luogo della rilevazione dell'impronta ricondotta all'imputato. Né, di conseguenza, a fronte di una tale incertezza, potrebbe assumere rilievo dirimente la mancanza di una ricostruzione alternativa, circa la presenza della sua impronta in quel luogo, da parte dall'imputato; laddove peraltro - è il caso di precisare - l'ipotesi alternativa deve essere vagliata dal giudice a prescindere dalla sua indicazione da parte dell'imputato, ove l'inferenza che scaturisce dalla valutazione dell'elemento di prova non è di tipo unidirezionale, conciliandosi esso anche con altre possibili, plausibili, spiegazioni alternative, che, sebbene non indicate espressamente dalla difesa, sono implicite nella ricostruzione probatoria - come nel caso di specie in cui la presenza dell'impronta dell'imputato potrebbe essere dipesa da un suo contatto accidentale non collegato con il furto, soprattutto se posta all'esterno del locale, salvo a verificarne la collocazione precisa ovvero la prossimità con il punto di effrazione o con la zona in cui è avvenuto l'ingresso). In altri termini, il fatto che l'imputato abbia reputato di rimanere silente non può risolversi in alcun modo in un elemento che va a completare la prova - allo stato mancante - della ricostruzione accusatoria. In tema di valutazione della prova, il mancato riscontro della tesi difensiva non consente di trarre elementi di prova a carico dell'imputato, ove dal compendio probatorio non possa desumersi la non razionalità del dubbio derivante dall'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa (Sez. 6, n. 10423 del 19/02/2020, Rv. 278751 - 01); col corollario che tale principio non può che operare anche ove manchi una specifica ricostruzione alternativa della difesa perché anche in tale ipotesi ciò che rileva è se il dubbio da essa, comunque, insinuato dinanzi al giudice di merito attraverso la contestazione della conducenza unidirezionale dell'elemento probatorio, sia razionale; e tale deve ritenersi il dubbio che si fonda - come nel caso di specie - sulla stessa valenza, dubbia, dell'indizio. Il procedimento logico deve condurre, come ha già più volte avuto modo di osservare questa Corte, alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio (Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449 - 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio, assorbiti gli altri motivi. P.Q.M. Annulla la sen
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