CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03668/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sua condanna per il reato di minaccia grave in relazione all'art.339 c.p. e aggravata ex art. 71 comma1 d.lgs. n. 159/2011. Rilevato che il ricorrente deduce vizi di motivazione lamentando la mancata confutazione delle doglianze proposte con il gravame di merito in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 612 comma 2 c.p. Rilevato che si tratta di censure inammissibili, sia perché la Corte ha in realtà ampiamente risposto alle sollecitazioni difensive, sia perché, in realtà, le stesse erano manifestamente infondate, con conseguente irrilevanza di eventuali residui vizi di motivazione della sentenza impugnata. Rilevato in particolare che, anzitutto, del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante contestata è l'effettiva intimidazione della persona offesa. Va infatti ricordato che quello di minaccia è reato di pericolo integrato dalla mera idoneità della condotta ad intimidire e che dunque sussiste anche qualora la vittima non si sia effettivamente intimidita. Principio che vale anche ai fini della valutazione della gravità della minaccia, che deve considerarsi per l'appunto intrinsecamente tale a prescindere dalla reazione della persona offesa. Non di meno dirimente è il fatto che oggetto di contestazione era una minaccia a mano armata che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 612 comma 2 e 339 c.p. è tipizzata dalla prima delle due disposizioni citate sempre come grave, per il solo fatto che la condotta intimidatoria è stata consumata utilizzando un'arma, propria o impropria che sia, e dunque a prescindere da ulteriori valutazioni sulla consistenza dell'intimidazione. Rilevato che generica e manifestamente infondata è anche l'obiezione relativa al supposto travisamento in cui sarebbe incorso il giudice del merito per omessa considerazione delle dichiarazioni di un teste e del certificato del pronto soccorso. Quanto alle prime è evidente che la censura riguarda il significato probatorio delle medesime e non già il loro significante, atteso che in realtà il Marangoni ha confermato come l'imputato abbia afferrato una bottiglia. Che questa fosse stata rotta dallo stesso Rida e brandita nei confronti della vittima per accompagnare le frasi intimidatorie contestategli i giudici del merito lo hanno ritratto dalle parole della stessa persona offesa, la cui attendibilità è rimasta incontestata. Quanto al menzionato certificato la doglianza era priva di qualsivoglia fondamento, atteso che in alcun modo è stato mai contestato o ritenuto che le lesioni riportate da quest'ultima siano state causate con la bottiglia e dunque è irrilevante che, peraltro coerentemente, la documentazione sanitaria non vi faccia cenno. Rilevato infine, quanto al fatto che l'imputato abbia (volontariamente) rotto la bottiglia, come la Corte abbia logicamente inferito che egli sia rimasto in possesso di un coccio, coerentemente al tenore delle frasi pronunziate. Nessun dubbio dunque che, come correttamente ritenuto, l'oggetto brandito nei confronti della vittima fosse atto ad offendere, rimanendo dunque integrata l'aggravante di cui si discute. Quanto infine alla procedibilità d'ufficio del reato ed all'irrilevanza della intervenuta remissione della querela, val la pena comunque ricordare come la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 71 comma 1 d.lgs. n. 159/2011 comunque ha escluso la necessità di quest'ultima. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della