CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25152/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10766-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 2 , presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente - avverso l’ordinanza rep. 379 /2021 de l TRIBUNALE di POTENZA , depositata il 22/03/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dovutole come difensore di persona ammessa al beneficio del patrocino a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento penale, emesso dal Tribunale di Potenza. La ricorrente lamentava, in particolare, il mancato riconoscimento del compenso per la fase di convalida dell’arresto e per quella introduttiva del giudizio dibattimentale. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Potenza accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendole il compenso per la fase di convalida, limitatamente alla sola fase decisoria, e per la fase introduttiva del giudizio dibattimentale, compensando per intero le spese. Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, in primo dei quali articolato in diversi profili. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo , l a ricorrent e lamenta la violazione degli artt. 170, 109, 82 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 4 del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente: -riconosciuto, per la fase di convalida, il solo compenso per la fase decisionale, e non anche per le presupposte fasi di studio e introduttiva (profili A e B, pagg. 9 e 11 del ricorso);- limitato ai valori minimi di tariffa, per la fase di convalida, il compenso liquidato per la fase decisionale, sulla base di una motivazione apodittica (profili C e D, pagg. 12 e 15 del ricorso); - limitato ai valori minimi di tariffa, per la fase dibattimentale, il compenso liquidato per le varie fasi, senza considerare che il procedimento si era svolto dinanzi a giudice togato, e dunque non presentava gli indici di minore complessità che ne avrebbero comportato l’assegnazione ad un G.O.P., ed aveva richiesto una istruttoria complessa ed articolata, e finendo per liquidare un importo non adeguato ed offensivo del decoro e della dignità della professione forense (ulteriori profili sviluppati da pag.16 a pag. 21 del ricorso). La censura è fondata, relativamente ai profili A e B. Il Tribunale, infatti, ha riconosciuto alla ricorrente il compenso per il giudizio di convalida, limitatamente alla sola fase decisionale, omettendo di considerare che questa consegue, logicamente, alle precedenti fasi, di studio ed introduttiva. Il giudice dell’opposizione ha dato atto che la domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato era stata presentata in cancelleria il 16.12.2011, data dell’udienza di convalida dell’arresto, ma non ha considerato la decisiva circostanza, indicata dalla ricorrente, secondo cui vi era stata, nello stesso giorno, la richiesta di copia degli atti in esenzione dal pagamento dei relativi diritti. Avrebbero dovuto dunque essere considerate, nella liquidazione del compenso dovuto per la fase di convalida, anche le attività antecedenti alla decisione, e dunque le fasi di studio ed introduttiva. In relazione ai rimanenti profili, invece, la censura è inammissibile. Per quanto attiene al quantum del compenso riconosciuto per la fase decisionale, il Tribunale ha ritenuto di contenerlo al minimo di tariffa, in considerazione del fatto che l’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere ed il difensore si era limitato ad opporsi alla convalida della misura limitativa della libertà e a depositare tre documenti (cfr. pag. 6 dell’ordinanza impugnata). Le doglianze proposte dalla ricorrente, relativamente a tale profilo, non si confrontano con la ratio della decisione, in quanto nessuno degli elementi indicati dal giudice di merito viene revocato in dubbio. La censura, dunque, si risolve in una mera istanza di riconoscimento di una somma superiore a quella ritenuta congrua dal Tribunale, sulla base dell’attività professionale in concreto svolta dalla Petrucci e sulla scorta di motivazione non apparente né manifestamente illogica, idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez.U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv.666639). Le medesime considerazioni valgono per le ulteriori censure attinenti alla fase dibattimentale: anche in questo caso, infatti, il Tribunale ha motivato la propria decisione di escludere la spettanza del compenso per la fase introduttiva, in difetto di prova dello svolgimento, da parte della Petrucci, di un’attività riconducibile nel novero di quelle indicate dall’art. 12, terzo comma, lettera b) del D.M. n. 55 del 2014 (esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e citazione del responsabile civile) e di contenere, per le restanti fasi di studio, istruttoria e decisionale, il compenso ai minimi di tariffa, vista la natura dei reati addebitati al soggetto ammessoal patrocinio gratuito e considerato che il giudizio era stato introdotto con citazione diretta e si era svolto dinanzi ad un G.O.P. (cfr. pag. 7 dell’ordinanza impugnata).La ricorrente contesta tale valutazione, evidenziando che il giudizio era stato inizialmente celebrato da un giudice togato, che aveva ammesso le richieste istruttorie ed ascoltato i testimoni, e che solo in fase decisionale lo stesso era stato riassegnato ad un G.O.P., il quale aveva rinnovato la fase dibattimentale tornando ad escutere i testimoni e ad ascoltare l’imputato. Ad avviso della ricorrente, dunque, difetterebbero due degli indici evidenziati dal giudice dell’opposizione, poiché il giudizio non era stato introdotto con citazione diretta e non si era svolto davanti ad un G.O.P. In realtà, il Tribunale non ha motivato la propria decisione sulla base del fatto che il giudizio fosse stato introdotto con citazione diretta, bensì sulla scortadi “… una pluralità di fattori, rappresentati, in primo luogo, dalla natura dei reati addebitati all’imputato, per i quali è consentita la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p., procedimento applicabile per i soli reati il cui accertamento risulti,sotto un profilo probatorio, meno complesso e che, peraltro, nel caso di specie è stato celebrato dinanzi ad un giudice onorario, circostanza questa idonea a corroborare l’assunto della minore complessità del procedimento …” (cfr. pag. 7 dell’ordinanza). Il giudice di merito, dunque, non ha affatto affermato che, in concreto, il giudizio fosse stato introdotto nelle forme di cui all’art. 550 c.p.p., ma si è limitato a dare atto che, vista la natura del reato contestato all’imputato, tale forma –prevista per gli illeciti il cui accertamento richiede un’istruttoria di minore complessità– sarebbe s tata possibile. La censura non si confronta con tale ratio, giacché la ricorrente concentra la sua contestazione sulle concrete modalità di svolgimento del giudizio, senza porre nel dubbio l’assunto principale della motivazione della decisione impugnata, rappresentato, come detto, dal rilievo che la natura del reato contestato consentiva l’introduzione del giudizio nelle forme di cui all’art. 550 c.p.p. e che questo costituiva indice della natura non particolarmente complessa dell’istruttoria. Neppure coglie nel segno l’ulteriore rilievo della Petrucci, secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il giudizio fosse stato celebrato da un G.O.P., posto che esso, in un primo momento, si era invece svolto dinanzi ad un giudice togato. Lastessa ricorrente, infatti, dà atto che il giudizio era stato riassegnato ad un giudice onorario, che aveva provveduto a rinnovare il dibattimento e la relativa attività istruttoria. L’assunto del Tribunale, dunque, non è smentito, ma (anzi) confermato dalla stessa prospettazione della parte ricorrente. Né può ragionevolmente sostenersi che, per il semplice fatto che il giudizio sia stato inizialmente svolto dinanzi ad un giudice togato, e poi riassegnato ad un G.O.P, debba ritenersi erronea la valutazionerelativa alla natura non particolarmente complessa dell’istruttoria, poiché tale accertamento va condotto sulla scorta della natura del reato e dell’attività posta in essere, e non in base a circostanze meramente eventuali, la cui verificazione, peraltro,non implica alcun aggravio nello svolgimento del giudizio né incide sulla sua complessità. Né potrebbe, per altro verso, sostenersi che debba essere riconosciuto un compenso in misura superiore al minimo per il sol fatto che il dibattimento sia stato rinnovato, poiché ciò non è previsto da alcuna norma. Infine, ed in ogni caso, occorre evidenziare che il Tribunale ha indicato almeno tre elementi a sostegno della sua decisione circa il quantum del compenso riconosciuto alla Petrucci per la fase dibattimentale (natura del reato; complessità dell’istruttoria; celebrazione dinanzi ad un giudice onorario) e che la ricorrente ha contestato soltanto due di tali elementi, trascurando totalmente di considerare quello principale, concernente la natura del reato contestato al suo assistito. La doglianza, dunque, non esaurisce la ratio della decisione, e dunque non si confronta in modo adeguato con essa. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art.92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente compensato per intero le spese del giudizio di opposizione, in assenza di soccombenza reciproca ed in presenza di totale soccombenza del Ministero. La censura è fondata. Il Tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla Petrucci avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante per l’attività professionale da lei svolta, ma ha compensato per intero le spese, ravvisando una “… soccombenza reciproca, rappresentata dall’accoglimento parziale della domanda proposta dall’opponente, in misura, peraltro, nettamente inferiore rispetto a quanto richiesto …” (cfr. pag. 8 dell’ordinanza impugnata). Tale motivazione collide con il più recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “ In tema dispese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciprocasoccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso diparziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento dellespese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale oparziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. U , Sentenza n. 32061del 31/10/2022, Rv. 666063).Il Tribunale non avrebbe quindi potuto ravvisare una ipotesi di soccombenza reciproca a fronte dell’accoglimento solo parziale dell’opposizione, ma avrebbe dovuto tener conto della circostanza, nel rispetto dei limiti minimi imposti dalla tariffa in vigore, nella liquidazione delle spese. In definitiva, vanno accolti il primo, per quanto di ragione, ed il secondo motivo di ricorso. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata al Tribunale di Potenza, in differente composizione, anche per lespese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corteaccoglie il primo motivo del ricorso, per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione, ed il secondo motivo. Cassa la decisione impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche