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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33785/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04B30F1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 84 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sull'art. 62 -bis cod. pen.) da critiche di merito e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-6); il secondo e il terzo motivo (sull'art. 62 n. 4 cod. pen. e sulla recidiva) da censure manifestamente infondate (cfr. pag. 6 e 7, ove si rinviene corretta, non manifestamente illogica e adeguata motivazione sui rispettivi punti); il quarto motivo (sulla espulsione) da censure meramente oppositive (cfr. pag. 9 ove risulta una adeguata e non viziata motivazione sulla concreta pericolosità sociale del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04B30F1 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 84 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti il primo motivo (sull'art. 62 -bis cod. pen.) da critiche di merito e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-6); il secondo e il terzo motivo (sull'art. 62 n. 4 cod. pen. e sulla recidiva) da censure manifestamente infondate (cfr. pag. 6 e 7, ove si rinviene corretta, non manifestamente illogica e adeguata motivazione sui rispettivi punti); il quarto motivo (sulla espulsione) da censure meramente oppositive (cfr. pag. 9 ove risulta una adeguata e non viziata motivazione sulla concreta pericolosità sociale del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 33785/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris