CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; letta la memoria del difensore; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420); «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; 2considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le sentenze della Corte di appello di Napoli in data 16 maggio 2006 (irrevocabile il 9 ottobre 2007) per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e della Corte di assise di appello di Napoli del 7 febbraio 2012 (irrevocabile il 24 marzo 2012) per omicidio aggravato anche dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, tenuto conto del lasso di tempo decorso tra l'adesione del ricorrente al sodalizio mafioso e la commissione dell'omicidio determinato da ragioni estemporanee e non esistenti al momento in cui il condannato ha iniziato la condotta partecipativa; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze (quali, principalmente, la collocazione della ideazione dell'omicidio in epoca prossima all'adesione del ricorrente al sodalizio camorristico) asseritamente descritte nel provvedimento impugnato che, dunque, esibirebbe una motivazione contraddittoria; l'assunto difensivo si basa sostanzialmente sulla ricostruzione dell'omicidio di cui alla seconda sentenza di condanna come funzionale al perseguimento di interessi dell'associazione mafiosa, siccome commesso in vendetta di un attentato subito da alcuni sodali di [OSCURATO:PERSONA]; tale assunto è manifestamente infondato, tenuto conto che ad essere temporalmente prossima all'adesione di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo mafioso non è l'ideazione dell'omicidio, bensì la commissione dell'attentato per vendicare il quale è stato commesso l'omicidio rispetto al quale non viene indicata, plausibilmente, in ricorso alcuna precisa epoca di insorgenza della relativa deliberazione; deve essere espressamente richiamato l'arresto della giurisprudenza di questa Corte in base al quale «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione» (fra le molte, Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo, Rv. 275334 - 02); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 3 P.Q.M