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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 25974/2026

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o [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione, già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore;-resistente con mandato-avverso la sentenza n. 975/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Palermoil 12.10.2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 206/2022Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 25974/2026Data pubblicazione 30/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità, richiamato nella proposta di definizione, inepoca recente e successiva alla proposizione del ricorso, possono esserecompensate tra le parti.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 25/09/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero dell'Istruzione, già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore;-resistente con mandato-avverso la sentenza n. 975/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Palermoil 12.10.2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Numero registro generale 206/2022Numero sezionale 975/2026Numero di raccolta generale 25974/2026Data pubblicazione 30/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità, richiamato nella proposta di definizione, inepoca recente e successiva alla proposizione del ricorso, possono esserecompensate tra le parti. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 25/09/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25974/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris