CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato in quanto nel cantiere sequestrato erano stati compiuti dei lavori con asportazione di materiali edili. La tesi del furto è stata ampiamente valutata dal giudice di merito con accertamenti insindacabili in sede di legittimità, rilevando l'assenza di denuncia di furto da parte del proprietario. La conoscenza della qualifica di custode emerge, per la sentenza impugnata, dagli atti e dalla consegna del foglio di sequestro al ricorrente nominato ivi custode. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Sul punto, del resto, il ricorso è generico e reiterativo del motivo di appello, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci