CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11601/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti –controComune di Polignano a Mare in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1003/2020depositata il 12/06/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Bari emetteva decreto ingiuntivo n. 140/2008 neiconfronti del Comune di Polignano a Mare, notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], perNumero registro generale 23485/2020Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 11601/2026Data pubblicazione 28/04/2026il pagamento di €. 19.108,24 oltre interessi, a favore di Enrichetta DiCiommo e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di compensi spettanti al dantecausa di queste ultime, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per l’attivitàprofessionale svolta in favore del Comune ingiunto.Gli incarichi professionali erano stati affidati all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con due diverse delibere della Giunta municipale, perresistere in due giudizi innanzi al TAR Puglia conclusisi conprovvedimenti di perenzione, rispettivamente del 10.15.1999 e del24.12.2002.Avverso il suddetto decreto ingiuntivo il Comune di Polignano aMare proponeva opposizione, che il Tribunale di Bari - Sez. distaccatadi Rutigliano rigettava.Il Comune di Polignano a Mare proponeva appello innanzi alla Corted’Appello di Bari, che accoglieva l’impugnazione e revocava il decretoingiuntivo, dichiarando prescritto il credito dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].A sostegno della decisione, la Corte d’appello osservava:- non trovava applicazione la prescrizione presuntiva triennale exart. 2957 c.c. perché il caso di specie riguardava un contratto con unente pubblico che necessita di particolari formalità;- trovava, invece, applicazione la disciplina della prescrizionedecennale: anche volendo estendere a essa il comma 2 dell’art. 2957c.c. ai fini dell’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere laprescrizione estintiva ordinaria, esso andava individuato nelle dueultime attività svolte dall’avvocato nell’ambito dei due giudizi pendentiinnanzi al TAR, cui si dovevano aggiungere ulteriori due anni qualetermine massimo di fissazione dell’udienza di discussione del ricorso;- a partire dalle date così individuate (12.02.1989 e dicembre1993) decorreva il termine decennale di prescrizione che, non essendoNumero registro generale 23485/2020Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 11601/2026Data pubblicazione 28/04/2026mai stato validamente interrotto, doveva ritenersi già maturato alladata di notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorsoper cassazione, articolato in due motivi e illustrato da memoria.Resiste il Comune di Polignano a Mare con controricorso illustratoda memoria.All’esito della camera di consiglio del 5.2.2026 la Corte riserva ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si deduce “violazione ed erronea/falsaapplicazione degli artt. 2935, 2943, 2946 e 2957 c.c., nonchéviolazione del d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (Tab. B - rif. art. 1, nn. 14e 15). Illegittima ed erronea individuazione del dies a quo dal qualecalcolare la decorrenza del termine decennale di prescrizione ordinariadel credito professionale maturato dall’avvocato”. Le ricorrenticensurano l’affermazione della Corte d'Appello nella parte in cui non haritenuto possibile l'equiparazione di un decreto presidenziale diperenzione a una sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2957,comma 2, c.c. da ciò discendendo una serie di errori di diritto: a) l’art.2957, comma 2, è applicabile anche alla prescrizione estintivadecennale; b) l’elencazione dei termini di decorrenza della prescrizionecontenuta nel comma 2 dell’art. 2957 c.c. non è tassativa: l’affare puòdirsi terminato anche nel caso di morte del difensore, cessazionedell’esercizio della professione, estinzione del processo. Nel caso dispecie l’affare non poteva dirsi concluso, in quanto mancava lastatuizione sulle spese, intervenuta solo con i decreti di perenzione. Insintesi: i termini di prescrizione decennale dovevano essere computatia partire dal 15.10.1999 e dal 24.12.2002, con la conseguenza che allaNumero registro generale 23485/2020Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 11601/2026Data pubblicazione 28/04/2026data di notificazione del decreto ingiuntivo (11.06.2008) detti termininon erano ancora spirati.2. Con il secondo motivo si deduce “violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 23 е 25 legge 6 dicembre 1971 n. 1034; e, perl'effetto, violazione ed erronea/falsa applicazione degli artt. 2935,2943, 2946 e 2957 c.c. Illegittima ed erronea individuazione del dies aquo dal quale calcolare la decorrenza del termine decennale diprescrizione ordinaria del credito professionale maturato dal de cuius”.Sostengono le ricorrenti che per il calcolo del dies a quo del termine diprescrizione non si può ritenere, come ha fatto la Corte d’Appello, chela perenzione maturi, sempre e in automatico, decorso il bienniodall’ultima attività della parte. Al contrario, nel processoamministrativo l’istituto della perenzione non può mai configurarsiallorché il ritardo nella trattazione del ricorso sia dovuto all’ufficiogiudiziario che, nonostante una domanda di fissazione dell’udienzaavanzata tempestivamente dalla parte, non abbia provveduto a fissarel’udienza nei termini prescritti, come si è verificato nella fattispecie.3.Il primo motivo è fondato, con il conseguente assorbimento delsecondo motivo.Premesso il dato pacifico che è oggetto di lite un’eccezione diprescrizione estintiva, e non di prescrizione presuntiva, si rammentaquanto la Cassazione ha già statuito, in ordine all’applicabilità dell’art.2957, comma 2, c.c. dettato in materia di prescrizione presuntivaanche alla prescrizione estintiva ordinaria delle competenze dovute agliavvocati. La disposizione individua il dies a quo con riferimento nonsolo ai casi espressamente previsti, ma anche per tutte le ipotesi in cuiuna causa obiettiva o subbiettiva faccia venir meno il rapporto tracliente e avvocato, e altrimenti, per gli affari non terminati, avendoriguardo al momento dell'ultima prestazione svolta dal professionista,Numero registro generale 23485/2020Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 11601/2026Data pubblicazione 28/04/2026ispirandosi al generale principio secondo cui la prescrizione decorre dalmomento in cui il diritto può essere fatto valere (Cass. Sez. 2, n. 7429del 20/3/2024; Cass. Sez. 2, n. 17924 del 22/6/2023).Quindi, si considera che l’art. 2957, comma 2, c.c. («Per lecompetenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legaliil termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delleparti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, laprescrizione decorre dall'ultima prestazione») individua due differenticriteri di decorrenza del termine di prescrizione, distinguendo tra i casiin cui l’affare si considera concluso, per i quali il termine di prescrizionecoincide con la «decisione della lite», e cioè con la data in cui vi èprovvedimento non più impugnabile che chiude definitivamente lacausa; e i casi in cui gli «affari non sono terminati», per i quali laprescrizione decorre dall’ultima prestazione resa dal professionistacome attività svolta in esecuzione del contratto di patrocinio. Questaultima previsione si giustifica solo nelle ipotesi in cui il rapporto dipatrocinio conosca un periodo di prolungata inerzia per una stasi delprocesso e non subentri alcuna causa, soggettiva od oggettiva, cheponga termine al medesimo rapporto col cliente. Con la precisazioneche si considerano definiti non solo gli affari conclusi con la decisione,anche in rito, la conciliazione, la revoca del mandato, ma anche quelliin cui una causa obiettiva o soggettiva faccia venir meno il rapporto tracliente ed avvocato, come nel caso di morte del difensore o diestinzione del giudizio in cui sia stato svolto il patrocinio (Cass. Sez. 2,n. 2222 del 3/2/2026; Cass. n. 7429 del 2024, cit.; Cass. n. 17924 del2023, cit.).Inoltre, per quanto interessa nella fattispecie, la Suprema Corte hastatuito, con riguardo all’ipotesi di estinzione del processoamministrativo per mancata presentazione di istanza di prosecuzioneNumero registro generale 23485/2020Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 11601/2026Data pubblicazione 28/04/2026ex art. 9 della legge n. 205 del 2000, che la prescrizione del creditoprofessionale dell'avvocato non può decorrere prima della data dipronuncia del decreto con cui viene dichiarata la perenzione del ricorsoe l'estinzione della causa, non rilevando la scadenza del terminebiennale decorrente dal deposito del ricorso, entro il quale dovevaessere proposta istanza di prosecuzione; ciò perché l'estinzione delgiudizio va dichiarata dal giudice e, pertanto, prima dell'adozione deldecreto e della sua definitività, il rapporto processuale è ancorapendente e non può considerarsi automaticamente esaurito il rapportoprofessionale (Cass. n. 7429/2024 cit.; Cass. Sez. 2, n. 31931dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata, da pag.7; Cass. n.2222/2026 cit.; cfr.,altresì, Cass. Sez. 2, n. 21749 del 29/7/2021, Consiglio di Stato n.2881 del 9/4/2008, Cass. Sez. U. n. 396 del 11/1/2011).Applicando i principi esposti al caso che ci occupa, con riferimentoall’attività professionale svolta nel primo giudizio conclusosi condecreto di perenzione del 15.10.1999, la prescrizione non potevadecorrere prima di quella data; ciò perché, anche secondo ledisposizioni previgenti all’art. 9 legge n. 205 del 2000, il rapportoprocessuale era ancora pendente prima dell’emissione del decreto diperenzione e quindi neppure il rapporto professionale poteva esserecessato in ragione della definizione della lite.Per quanto riguarda, invece, il secondo giudizio, il decesso deldifensore è avvenuto in data 14.4.2002, prima della pubblicazione deldecreto di perenzione in data 24.12.2002, con la conseguenza che èstato il decesso dell’avvocato a determinare la cessazione del rapportoprofessionale; quindi, è dal 14-4-2002 che ha iniziato a decorrere iltermine di prescrizione decennale.La sentenza impugnata, non avendo fatto applicazione dei principiesposti, ha erroneamente dichiarato la prescrizione e deve essereNumero registro generale 23485/2020Numero sezionale 280/2026Numero di raccolta generale 11601/2026Data pubblicazione 28/04/2026cassata; dovrà pronunciare la Corte d’Appello di Bari in diversacomposizione, facendo applicazione dei principi enunciati e attenendosia quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causaalla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, che deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino