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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23210/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cuielettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con sede in Conegliano (TV), alla via VittorioAlfieri n. 1, e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano,alla via Bastioni di [OSCURATO:PERSONA] n. 19, in persona del procuratoredott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] KhalifhIannucci ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamentedomicilia in Larino (CB), alla Piazza del Popolo n. 5.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, n. cron.302/2025 depositata il giorno 06/10/2025.Numero registro generale 1969/2026Numero sezionale 489/2026Numero di raccolta generale 23210/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 14/07/2026dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Roma, 13 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cuielettivamente domiciliano in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6,presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con sede in Conegliano (TV), alla via VittorioAlfieri n. 1, e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano,alla via Bastioni di [OSCURATO:PERSONA] n. 19, in persona del procuratoredott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] KhalifhIannucci ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamentedomicilia in Larino (CB), alla Piazza del Popolo n. 5.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, n. cron.302/2025 depositata il giorno 06/10/2025.Numero registro generale 1969/2026Numero sezionale 489/2026Numero di raccolta generale 23210/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 14/07/2026dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Roma, 13 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese
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