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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 32718/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di lesioni colpose (art.590 cod. pen.).

Letti gli allegati all'atto di ricorso, contenenti la remissione della querela e l'accettazione della remissione da parte della querelata, ritualmente formalizzate (artt. 152 e 155 cod. pen.).

Letta la memoria difensiva in atti depositata a mezzo PEC. [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] che le spese del procedimento rimangono a carico della querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stato diversamente convenuto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Spese a carico della querelata.

Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di lesioni colpose (art.590 cod. pen.). Letti gli allegati all'atto di ricorso, contenenti la remissione della querela e l'accettazione della remissione da parte della querelata, ritualmente formalizzate (artt. 152 e 155 cod. pen.). Letta la memoria difensiva in atti depositata a mezzo PEC. [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] che le spese del procedimento rimangono a carico della querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stato diversamente convenuto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico della querelata. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32718/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris