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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19034/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 del Gip di Astiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilirgetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in preambolo il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Astiha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento che aveva, in data 12 novembre 2024,dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione di alcuni beni rivendicati da GiulianoImbrenda come di sua proprietà e non compresi nel precedente provvedimento di parzialerestituzione, emesso in data 27 aprile 2022.A sostegno della decisione ha osservato che:- il [OSCURATO:PERSONA] della cognizione, con sentenza del 13 ottobre 2021, divenuta cosagiudicata, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione per il reato di cui all’art.648 cod. pen. (così diversamente qualificata l’originaria imputazione per riciclaggio)contestato a [OSCURATO:PERSONA] e disposto la restituzione in suo favore di parte di beni di suaproprietà.

Per i restanti beni la sentenza aveva disposto la vendita, secondo la procedura dicui all’art. 152 d.P.R. n. 115 del 2002 e la devoluzione allo Stato del ricavato, ove gli stessibeni non fossero stati chiesti in restituzione entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato;- con provvedimento del 27 aprile 2022, interpretando il giudicato di cui alla sentenzadel 13 ottobre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione aveva disposto l'acquisizione al patrimoniodello Stato di tutti i beni di cui non era stata disposta la restituzione.

Ciò che riteneva –diversamente da quanto sostenuto dall’opponente – legittimo, avendo il [OSCURATO:PERSONA] dellacognizione fissato un congruo termine dal passaggio in giudicato della sentenza entro cui ilegittimi proprietari avrebbero potuto fare istanza per la restituzione, decorso il quale glistessi erano stati legittimamente acquisiti al patrimonio dello Stato ovvero distrutti, se privid’interesse economico;- tanto la sentenza del 13 ottobre 2021, quanto l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzionedel 27 aprile 2022 non venivano fatte oggetto d’impugnazione;- non poteva assegnarsi alcuna rilevanza ad altro provvedimento emesso dal Giudicedell’esecuzione in data 26 luglio 2022 con cui un altro bene era stato restituito a [OSCURATO:PERSONA],nonostante il decorso del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del13 ottobre 202, trattandosi di un provvedimento insuscettibile d’incidere sulla correttezzadella declaratoria d’inammissibilità pronunciata il 12 novembre 2024;-la procedura seguita dal giudicante non poteva reputarsi in contrasto con quella di cuial d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la disciplina in parola è applicabile esclusivamente nel casoin cui manchi il provvedimento, in questo caso invece esistente, contenente le indicazioni peril caso in cui i beni (tutti ovvero alcuni) oggetto di sequestro non siano chiesti in restituzione.

2. Avverso il suddetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore difiducia avv.to Zanalda, propone ricorso per cassazione e deduce la violazione degli artt. 2, 3,24, 25, 27, 42, 111, 117, Cost., art. 7 CEDU, art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU, artt.157 e ss, 648 cod. pen. artt. 252, 253, 648, 649, 665, 666 cod. proc. pen.; artt. 79, 80, 81, 82disp. att. cod. proc. pen. e artt. 149, 150, 151 d.P.R. n. 115 del 2002, nonché il correlatovizio di motivazione.2.1.

Sotto un primo profilo lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe interpretatoerroneamente il giudicato e che difetterebbero i presupposti per disporre la vendita dei beninon restituiti, perché si sarebbe attribuita portata decisoria alla sentenza su una condizioneincerta nell’ an e nel quando: la sentenza non era divenuta irrevocabile e non era certal’identificazione del legittimo proprietario dei singoli beni.Sotto altro profilo deduce che non sarebbe stata seguita la corretta scansione dei tempiprevista dall’art. 150 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il quale, una volta che la sentenza èdivenuta inoppugnabile,il provvedimento di restituzione è comunicato all’avente diritto e alcustode e contiene la comunicazione relativa alle spese di custodia e conservazione dellecose sequestrate, oltre all’avvertimento che somme e valori sequestrati decorsi tre mesidalla comunicazione senza il ritiro sono devoluti alla Cassa delle ammende.Denuncia che tali prescrizioni non sarebbero state osservate, così come altrettantonegletto sarebbe stato il disposto di cui al seguente art. 151 d.

P.R. n. 115 del 2002.2.2.

Sotto altro profilo, secondo il ricorrente, l’interpretazione della disciplina in paroladata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione darebbe luogo a dubbi di compatibilità costituzionale econvenzionale, in quanto violerebbe gli artt.2, 3, 24, 25, 27, 42, 111, 117, Cost., art. 7CEDU, sostanziandosi nell’esproprio di beni altrui in violazione dei canoni di ragionevolezzae prevedibilità.Inoltre, si finirebbe per attribuire alla sentenza di proscioglimento per prescrizione lacompetenza all’adozione del provvedimento di confisca, in contrasto con i principi espressisul punto dalla giurisprudenza di legittimità (ampiamente citata dal ricorrente).2.3.

Un ulteriore profilo di doglianza sarebbe individuabile nell’errata affermazionesecondo cui l’ordinanza di restituzione dei beni in data 28 aprile 2022, avendoespressamente disposto la vendita dei beni non restituiti, aveva contenuto decisorioirrevocabile, poiché per principio pacifico affermato dalla giurisprudenza di legittimità leordinanze pronunciate dal giudice dell'esecuzione hano natura di giudicato “debole”.2.4.

Si denuncia, ancora, la contraddittorietà dell’ordinanza rispetto alla precedente del26 luglio 2022, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione aveva disposto la restituzione di altribeni ad [OSCURATO:PERSONA] nonostante il decorso del termine dei tre mesi dall’irrevocabilità dellasentenza e si lamenta la mancata indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto che taledecisione fosse insuscettibile di incidere sulla regiudicanda.2.5.

Infine, l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare sulle ulteriori censuremosse dall’opponente, rispettivamente relative: i) alla mancanza nel verbale sequestroprobatorio della descrizione dele cautele adottate e del luogo di custodia, nonché delladedotta applicazione dell’art. 262 cod. proc. pen., con la conseguenza che le cosesequestrate non avrebbero potuto essere devolute allo Stato secondo le modalità seguite nelprocedimento di esecuzione in quanto la disciplina dell’art. 262 cod. proc. pen. è speciale ederogatoria rispetto a quella delineata dagli artt. 150 e ss. d.

P.R. n. 115 del 2002; ii) allarichiesta, svolta con le note d’udienza, di conoscere gli estremi e di consentire l’accesso agliammende.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta depositata l’8 gennaio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, che denuncia censure infondate in modo manifesto, dev’essere dichiaratoinammissibile.1.

Non è superfluo richiamare le vicende che hanno interessato il provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del 13 ottobre2021, aveva dichiarato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione per prescrizione del reato di cuiall’art. 648 cod. pen. (così diversamente qualificata l’originaria imputazione per riciclaggio) edisposto la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto e la vendita dei beni nonoggetto di esplicita richiesta secondo la procedura di cui all’art. 152 d.P.R. n. 115 del 2002,con devoluzione allo Stato del ricavato, ove i beni non fossero stati richiesti in restituzioneentro tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

La sentenza, rimasta non impugnata, èdivenuta cosa giudicata.In data 27.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione di alcuni beni di cui provava latitolarità (senza null’altro chiedere in quella sede) e tale istanza era accolta conprovvedimento del 27.4.2022.

Anche tale ordinanza non veniva impugnata.Con ulteriore istanza in data 27 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione diulteriori beni, diversi da quelli oggetto della precedente richiesta.Tale istanza era respinta dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione sul presupposto che l’ordinanzadel 27 aprile 2022 era divenuta esecutiva e, comunque, si era già provveduto sui beni nonreclamati in conformità a quanto disposto nella sentenza del 13 ottobre 2021, divenutairrevocabile.Detto provvedimento è stato confermato con l’ordinanza in preambolo.2.

Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che è manifestamente infondato il primoprofilo di censura che addebita al [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione un’erronea interpretazione delgiudicato.Al contrario il giudicato, di per sé dal tenore chiaro ed incontroverso – che si è formatoin sede di cognizione e che non ha disposto alcun provvedimento ablativo –è statointerpretato correttamente in ossequio al principio secondo cui «in tema di esecuzione dellapena e delle misure di sicurezza reali, il giudice è tenuto a interpretare il giudicato e arenderne esplicito il contenuto ed i limiti ricavando dalla decisione irrevocabile tutti glielementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai fini dell'accoglimento omeno dell'istanza» (Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624; Sez. 1, n. 14984del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063).Analogamente deve dirsi dell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del 24 aprile 2022,che non ha disposto alcuna confisca, ma ha ribadito quanto già stabilito con la sentenza del13 ottobre 2021, sicché le censure che involgono la violazione delle disposizioni in materiasono del tutto eccentriche rispetto al contenuto della sentenza e dell’ordinanza.

Sul punto, inparticolare, è del tutto destituita di fondamento l’osservazione contenuta nel ricorso secondocui – in violazione della consolidata giurisprudenza di legittimità – la sentenza diproscioglimento per prescrizione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] integrerebbe un’ipotesi diconfisca senza condanna, poiché – come si è già osservato – la predetta pronuncia non hadisposto alcun provvedimento ablativo, ma ha soltanto disciplinato il procedimento direstituzione di quanto già a suo tempo sequestrato.3.

È inammissibile, perché contraria al consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità in materia, la doglianza secondo cui non sarebbe stata seguita la scansione deitempi prevista dall’art. 150 d.P.R. n. 115 del 2002 e il disposto di cui al seguente art. 151 d.P.R. n. 115 del 2002 con la conseguente illegittimità di tutto il procedimento.

Si è, infatti,affermato che, in assenza di una specifica previsione normativa, non dà luogo a nullità laviolazione delle prescrizioni formali previste dall'art. 150 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 perla restituzione di beni sequestrati. (Sez. 6, n. 29370 del 07/06/2006, Bonaccorso, Rv.235431 - 01).4.

Le questioni sollevate col ricorso in ordine alla legittimità del sequestro, invece, sonoprecluse perché non sono state fatte valere a suo tempo con i mezzi d’impugnazioneproponibili avverso la misura cautelare adottata nel corso del processo di cognizione.

Inoltre,va ricordato il condivisibile principio, riferibile anche al caso presente in cui si controverte delrifiuto di restituzione di beni già sequestrati, secondo cui «In tema di sequestro probatorio, insede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta direstituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., ilgiudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengonoalla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere lafondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al Tribunale delriesame – ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimentodel vincolo». (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994 - 01).5.

Il provvedimento impugnato non presenta vizi rilevabili in fase di legittimità nemmenoin riferimento alla denunciata contraddittorietà rispetto alla precedente del 26 luglio 2022 conla quale altro [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione aveva disposto la restituzione di altri beni a [OSCURATO:PERSONA],nonostante il decorso del termine dei tre mesi dal giudicato della sentenza di merito.

IlGiudice dell’opposizione, infatti, ha correttamente evidenziato che tale provvedimento,peraltro reso in contrasto con il giudicato, non è in alcun modo suscettibile di incidere sulladeclaratoria d’inammissibilità pronunciata il 12 novembre 2024, poichè l'errore commesso inprecedenza non doveva essere ripetuto, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] non aveva intesoimpugnare, nè la sentenza e nemmeno l'ordinanza che avevano ribadito come la restituzionedei beni, poi tardivamente rivendicati, dovesse essere chiesta entro il termine perentorio iviindicato.6.

Da ultimo, va osservato che le asserite carenze del verbale sequestro probatorioavrebbero dovuto essere contestate con lo strumento del riesame avverso dettoprovvedimento, così come il ricorrente avrebbe dovuto chiedere l’esame degli atti riguardantile procedure di vendita e devoluzione alla cassa delle ammende all’Istituto che di taleprocedura si è occupato e non al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che, dunque, correttamente nonha fornito alcuna risposta al riguardo.7.

Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivicon conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 del Gip di Astiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilirgetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Astiha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento che aveva, in data 12 novembre 2024,dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione di alcuni beni rivendicati da GiulianoImbrenda come di sua proprietà e non compresi nel precedente provvedimento di parzialerestituzione, emesso in data 27 aprile 2022.A sostegno della decisione ha osservato che:- il [OSCURATO:PERSONA] della cognizione, con sentenza del 13 ottobre 2021, divenuta cosagiudicata, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione per il reato di cui all’art.648 cod. pen. (così diversamente qualificata l’originaria imputazione per riciclaggio)contestato a [OSCURATO:PERSONA] e disposto la restituzione in suo favore di parte di beni di suaproprietà. Per i restanti beni la sentenza aveva disposto la vendita, secondo la procedura dicui all’art. 152 d.P.R. n. 115 del 2002 e la devoluzione allo Stato del ricavato, ove gli stessibeni non fossero stati chiesti in restituzione entro tre mesi dal suo passaggio in giudicato;- con provvedimento del 27 aprile 2022, interpretando il giudicato di cui alla sentenzadel 13 ottobre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione aveva disposto l'acquisizione al patrimoniodello Stato di tutti i beni di cui non era stata disposta la restituzione. Ciò che riteneva –diversamente da quanto sostenuto dall’opponente – legittimo, avendo il [OSCURATO:PERSONA] dellacognizione fissato un congruo termine dal passaggio in giudicato della sentenza entro cui ilegittimi proprietari avrebbero potuto fare istanza per la restituzione, decorso il quale glistessi erano stati legittimamente acquisiti al patrimonio dello Stato ovvero distrutti, se privid’interesse economico;- tanto la sentenza del 13 ottobre 2021, quanto l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzionedel 27 aprile 2022 non venivano fatte oggetto d’impugnazione;- non poteva assegnarsi alcuna rilevanza ad altro provvedimento emesso dal Giudicedell’esecuzione in data 26 luglio 2022 con cui un altro bene era stato restituito a [OSCURATO:PERSONA],nonostante il decorso del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del13 ottobre 202, trattandosi di un provvedimento insuscettibile d’incidere sulla correttezzadella declaratoria d’inammissibilità pronunciata il 12 novembre 2024;-la procedura seguita dal giudicante non poteva reputarsi in contrasto con quella di cuial d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la disciplina in parola è applicabile esclusivamente nel casoin cui manchi il provvedimento, in questo caso invece esistente, contenente le indicazioni peril caso in cui i beni (tutti ovvero alcuni) oggetto di sequestro non siano chiesti in restituzione. 2. Avverso il suddetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore difiducia avv.to Zanalda, propone ricorso per cassazione e deduce la violazione degli artt. 2, 3,24, 25, 27, 42, 111, 117, Cost., art. 7 CEDU, art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU, artt.157 e ss, 648 cod. pen. artt. 252, 253, 648, 649, 665, 666 cod. proc. pen.; artt. 79, 80, 81, 82disp. att. cod. proc. pen. e artt. 149, 150, 151 d.P.R. n. 115 del 2002, nonché il correlatovizio di motivazione.2.1. Sotto un primo profilo lamenta che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe interpretatoerroneamente il giudicato e che difetterebbero i presupposti per disporre la vendita dei beninon restituiti, perché si sarebbe attribuita portata decisoria alla sentenza su una condizioneincerta nell’ an e nel quando: la sentenza non era divenuta irrevocabile e non era certal’identificazione del legittimo proprietario dei singoli beni.Sotto altro profilo deduce che non sarebbe stata seguita la corretta scansione dei tempiprevista dall’art. 150 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo il quale, una volta che la sentenza èdivenuta inoppugnabile,il provvedimento di restituzione è comunicato all’avente diritto e alcustode e contiene la comunicazione relativa alle spese di custodia e conservazione dellecose sequestrate, oltre all’avvertimento che somme e valori sequestrati decorsi tre mesidalla comunicazione senza il ritiro sono devoluti alla Cassa delle ammende.Denuncia che tali prescrizioni non sarebbero state osservate, così come altrettantonegletto sarebbe stato il disposto di cui al seguente art. 151 d. P.R. n. 115 del 2002.2.2. Sotto altro profilo, secondo il ricorrente, l’interpretazione della disciplina in paroladata dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione darebbe luogo a dubbi di compatibilità costituzionale econvenzionale, in quanto violerebbe gli artt.2, 3, 24, 25, 27, 42, 111, 117, Cost., art. 7CEDU, sostanziandosi nell’esproprio di beni altrui in violazione dei canoni di ragionevolezzae prevedibilità.Inoltre, si finirebbe per attribuire alla sentenza di proscioglimento per prescrizione lacompetenza all’adozione del provvedimento di confisca, in contrasto con i principi espressisul punto dalla giurisprudenza di legittimità (ampiamente citata dal ricorrente).2.3. Un ulteriore profilo di doglianza sarebbe individuabile nell’errata affermazionesecondo cui l’ordinanza di restituzione dei beni in data 28 aprile 2022, avendoespressamente disposto la vendita dei beni non restituiti, aveva contenuto decisorioirrevocabile, poiché per principio pacifico affermato dalla giurisprudenza di legittimità leordinanze pronunciate dal giudice dell'esecuzione hano natura di giudicato “debole”.2.4. Si denuncia, ancora, la contraddittorietà dell’ordinanza rispetto alla precedente del26 luglio 2022, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione aveva disposto la restituzione di altribeni ad [OSCURATO:PERSONA] nonostante il decorso del termine dei tre mesi dall’irrevocabilità dellasentenza e si lamenta la mancata indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto che taledecisione fosse insuscettibile di incidere sulla regiudicanda.2.5. Infine, l’ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare sulle ulteriori censuremosse dall’opponente, rispettivamente relative: i) alla mancanza nel verbale sequestroprobatorio della descrizione dele cautele adottate e del luogo di custodia, nonché delladedotta applicazione dell’art. 262 cod. proc. pen., con la conseguenza che le cosesequestrate non avrebbero potuto essere devolute allo Stato secondo le modalità seguite nelprocedimento di esecuzione in quanto la disciplina dell’art. 262 cod. proc. pen. è speciale ederogatoria rispetto a quella delineata dagli artt. 150 e ss. d. P.R. n. 115 del 2002; ii) allarichiesta, svolta con le note d’udienza, di conoscere gli estremi e di consentire l’accesso agliammende. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoriascritta depositata l’8 gennaio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, che denuncia censure infondate in modo manifesto, dev’essere dichiaratoinammissibile.1. Non è superfluo richiamare le vicende che hanno interessato il provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del 13 ottobre2021, aveva dichiarato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione per prescrizione del reato di cuiall’art. 648 cod. pen. (così diversamente qualificata l’originaria imputazione per riciclaggio) edisposto la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto e la vendita dei beni nonoggetto di esplicita richiesta secondo la procedura di cui all’art. 152 d.P.R. n. 115 del 2002,con devoluzione allo Stato del ricavato, ove i beni non fossero stati richiesti in restituzioneentro tre mesi dal suo passaggio in giudicato. La sentenza, rimasta non impugnata, èdivenuta cosa giudicata.In data 27.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione di alcuni beni di cui provava latitolarità (senza null’altro chiedere in quella sede) e tale istanza era accolta conprovvedimento del 27.4.2022. Anche tale ordinanza non veniva impugnata.Con ulteriore istanza in data 27 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione diulteriori beni, diversi da quelli oggetto della precedente richiesta.Tale istanza era respinta dal [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione sul presupposto che l’ordinanzadel 27 aprile 2022 era divenuta esecutiva e, comunque, si era già provveduto sui beni nonreclamati in conformità a quanto disposto nella sentenza del 13 ottobre 2021, divenutairrevocabile.Detto provvedimento è stato confermato con l’ordinanza in preambolo.2. Tanto premesso in fatto, osserva il Collegio che è manifestamente infondato il primoprofilo di censura che addebita al [OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione un’erronea interpretazione delgiudicato.Al contrario il giudicato, di per sé dal tenore chiaro ed incontroverso – che si è formatoin sede di cognizione e che non ha disposto alcun provvedimento ablativo –è statointerpretato correttamente in ossequio al principio secondo cui «in tema di esecuzione dellapena e delle misure di sicurezza reali, il giudice è tenuto a interpretare il giudicato e arenderne esplicito il contenuto ed i limiti ricavando dalla decisione irrevocabile tutti glielementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai fini dell'accoglimento omeno dell'istanza» (Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624; Sez. 1, n. 14984del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063).Analogamente deve dirsi dell’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione del 24 aprile 2022,che non ha disposto alcuna confisca, ma ha ribadito quanto già stabilito con la sentenza del13 ottobre 2021, sicché le censure che involgono la violazione delle disposizioni in materiasono del tutto eccentriche rispetto al contenuto della sentenza e dell’ordinanza. Sul punto, inparticolare, è del tutto destituita di fondamento l’osservazione contenuta nel ricorso secondocui – in violazione della consolidata giurisprudenza di legittimità – la sentenza diproscioglimento per prescrizione emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] integrerebbe un’ipotesi diconfisca senza condanna, poiché – come si è già osservato – la predetta pronuncia non hadisposto alcun provvedimento ablativo, ma ha soltanto disciplinato il procedimento direstituzione di quanto già a suo tempo sequestrato.3. È inammissibile, perché contraria al consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità in materia, la doglianza secondo cui non sarebbe stata seguita la scansione deitempi prevista dall’art. 150 d.P.R. n. 115 del 2002 e il disposto di cui al seguente art. 151 d.P.R. n. 115 del 2002 con la conseguente illegittimità di tutto il procedimento. Si è, infatti,affermato che, in assenza di una specifica previsione normativa, non dà luogo a nullità laviolazione delle prescrizioni formali previste dall'art. 150 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 perla restituzione di beni sequestrati. (Sez. 6, n. 29370 del 07/06/2006, Bonaccorso, Rv.235431 - 01).4. Le questioni sollevate col ricorso in ordine alla legittimità del sequestro, invece, sonoprecluse perché non sono state fatte valere a suo tempo con i mezzi d’impugnazioneproponibili avverso la misura cautelare adottata nel corso del processo di cognizione. Inoltre,va ricordato il condivisibile principio, riferibile anche al caso presente in cui si controverte delrifiuto di restituzione di beni già sequestrati, secondo cui «In tema di sequestro probatorio, insede di opposizione avverso il decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta direstituzione delle cose sequestrate, prevista dall'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., ilgiudice per le indagini preliminari non può ordinare il dissequestro per motivi che attengonoalla legittimità del provvedimento genetico - in quanto la competenza a decidere lafondatezza del fumus del reato contestato è riservata in via esclusiva al Tribunale delriesame – ma solo per ragioni che attengono alla necessità od opportunità del mantenimentodel vincolo». (Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994 - 01).5. Il provvedimento impugnato non presenta vizi rilevabili in fase di legittimità nemmenoin riferimento alla denunciata contraddittorietà rispetto alla precedente del 26 luglio 2022 conla quale altro [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione aveva disposto la restituzione di altri beni a [OSCURATO:PERSONA],nonostante il decorso del termine dei tre mesi dal giudicato della sentenza di merito. IlGiudice dell’opposizione, infatti, ha correttamente evidenziato che tale provvedimento,peraltro reso in contrasto con il giudicato, non è in alcun modo suscettibile di incidere sulladeclaratoria d’inammissibilità pronunciata il 12 novembre 2024, poichè l'errore commesso inprecedenza non doveva essere ripetuto, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] non aveva intesoimpugnare, nè la sentenza e nemmeno l'ordinanza che avevano ribadito come la restituzionedei beni, poi tardivamente rivendicati, dovesse essere chiesta entro il termine perentorio iviindicato.6. Da ultimo, va osservato che le asserite carenze del verbale sequestro probatorioavrebbero dovuto essere contestate con lo strumento del riesame avverso dettoprovvedimento, così come il ricorrente avrebbe dovuto chiedere l’esame degli atti riguardantile procedure di vendita e devoluzione alla cassa delle ammende all’Istituto che di taleprocedura si è occupato e non al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione che, dunque, correttamente nonha fornito alcuna risposta al riguardo.7. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivicon conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19034/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris