CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 23659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15298/15 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da quest’ultimo, nonché dall’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], residente in Bergamo, via [OSCURATO:PERSONA] 10/B. - intimato - Oggetto: avv. accer. IRES-altro Avverso la sentenza della COOMM. TRIB. REG. LOMBARDIA – sezione staccata di Brescia n. 6848/14, depositata in data 15/12/14. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 del consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Bergamo emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione un avviso di accertamento per IRES e sanzioni per il periodo di imposta 2004, avviso impugnato davanti alla C.t.p. di Bergamo che respingeva il ricorso. 2. All'esito del giudizio di primo grado veniva emessa una cartella dipagamento (n. 01920120180831900002), notificata ai soci, quali responsabili in solido, per il pagamento della somma complessiva di € 123.428,00, (€23.534,00 per IRES, € 5.070,16 per interessi ed € 94.824,00 per sanzioni). 3. I soci destinatari della cartella, Società elettrica [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p..a, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano distinti ricorsi alla C.t.p. di Bergamo, ricorsi che, con sentenza n. 49 del 19/3/2013, venivano accolti parzialmente, nel senso che si dichiaravano non dovute le sanzioni, confermando nel resto la pronuncia. 4. Contro la predetta sentenza, l'Agenzia delle Entrate di Bergamo proponeva appello assumendo che la responsabilità dei soci per i crediti sociali rimasti inadempiuti avrebbe dovuto riguardare qualunque obbligazione, anche quella derivante dalla applicazione delle sanzioni; con riguardo, poi, al contribuente [OSCURATO:PERSONA], deduceva l'esistenza di un giudicato esterno, stante l’avvenuta impugnazione di altra cartella di pagamento con esito infausto perché rigettato il ricorso con sentenza della C.t.p. di Bergamo. Inoltre, una ulteriore cartella di pagamento veniva emessa nei confronti dei soci [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] i quali proponevano ricorso innanzi alla C.t.p. di Bergamo che, con sentenza n. 47 del 27/2/2013, lo accoglieva parzialmente, dichiarando non dovute le sanzioni e confermando nel resto. 5. Anche avverso la predetta sentenza, l'Agenzia delle Entrate di Bergamo proponeva appello, assumendo che la responsabilità dei soci per i crediti sociali rimasti inadempiuti doveva riguardare qualunque obbligazione, anche quella derivante dalla applicazione delle sanzioni, non essendo necessario il requisito della colpa. In giudizio si costituivano i soci, chiedendo il rigetto dell’appello, dovendo l’autore delle violazioni identificarsi esclusivamente nell’ente sociale. 6. Con sentenza n. 13/10/14, depositata il 15/12/2014, la C.t.r. della Lombardia, riuniti gli appelli per l’identità delle questioni trattate, li rigettava confermando le decisioni appellate. La sentenza della C.t.r. è stata impugnata dall’Ufficiosulla scorta di due motivi. Si sono costituiti in giudizio con controricorso la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il Sig. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il Sig. [OSCURATO:PERSONA], e il Sig. [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto del ricorso. I controricorrenti hanno altresì proposto ricorso incidentale condizionato in caso di accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 9 giugno 2022, per la quale sono state depositate memorie dai controricorrenti. Considerato che: 1.1Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 cod. civ. e artt. 5 e 6 del d.lgs. 18 dicembre 1992, n. 472 in combinato disposto con l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» con riferimento all’error in iudicando nella parte in cui , nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la responsabilità dei soci per i crediti sociali insoddisfatti ex art. 2495, secondo comma, cod. civ. valevole per i soli tributi e non per le sanzioni perché mancante la prova di violazioni commesse dai soci nonché non ha ritenuto sussistente la responsabilità dei soci della società estinta se non nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza, violazione e falsa applicazione, dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» con riferimento all’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto la responsabilità dei soci per i crediti sociali insoddisfatti ex art. 2495, secondo comma, cod. civ. valevole per i soli tributi e non per le sanzioni perché mancante la prova di violazioni commesse dai soci nonché non ha ritenuto sussistente la responsabilità dei soci della società estinta se non nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione. 2. I controricorrenti propongono specifico motivo di ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale per violazione o falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 17, 25 e 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art.2945 cod. civ., tutti nel testo antecedente alla novella di cui all’art. 28 d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – inapplicabile ratione temporis– ed anche in combinato disposto tra loro con riferimento a quella parte della sentenza impugnata ove il giudice di appello ha annullato la pretesa sanzionatoria nei confronti dei soci per la ragione giuridica della sua intrasmissibilità dalla società ai soci e non perché derivante da sanzioni irrogate ad una società non esistente al momento della notifica dell’atto. 3. Va rilevato che ricorre l’opportunità di rinviare a nuovo ruolo per rimettere la trattazione della causa in pubblica udienza nonché per acquisire il fascicolo di ufficio, in considerazione della complessità delle questioni trattate. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo e rime