CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 06868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Aosta per il reato di cui all'art. 624-bis (capo 1), e per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen. (capo 2). Deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, nonché inesistenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 152/2019 del Tribunale di Aosta. In data 29/11/22 sono pervenute, a sostegno del ricorso, conclusioni scritte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha motivatamente applicato la recidiva, valutando gli innumerevoli precedenti penali per reati contro il patrimonio quali indici di maggiore pericolosità dell'imputato in relazione alla commissione del nuovo reato oggetto di giudizio, espressione di un modello di vita caratterizzato dalla ripetizione seriale di atti predatori di varia natura (pp. 2 e 3). Non sussistono, quindi, i prospettati profili di violazione di legge e di vizio di motivazione, trattandosi di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, P.G. in proc. Palmisani ed altro, Rv.230591). Parimenti si dica con riguardo alle statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti le quali sono censurabili in Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298). La Corte territoriale ha qui, peraltro, espresso le ragioni ostative al riconoscimento dell'invocato giudizio di prevalenza (p. 3). Il motivo sul riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 152/2019, infine, non risulta essere stati devoluto con l'atto di appello, conseguendone, pertanto, la sua inammissibilità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere este