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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 25778/2026

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2025 della Corte di appello di Bologna;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Bologna, accogliendo il concordato proposto dalleparti, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Rimini del18/12/2024, ha rideterminato nella misura indicata nell’accordo la pena inflitta aSalvatore Zappalà in ordine ai reati a lui ascritti, dichiarando inammissibili imotivi rinunciati e confermando nel resto la sentenza appellata.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato,tramite il suo difensore, denunciando l’omessa motivazione in ordine allainsussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e allapossibile applicazione dell'art. 131bis cod. pen.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.

Ed infatti, secondoquanto costantemente affermato da questa Corte, nei confronti della sentenzaresa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01).

Nel caso in esame,dagli atti risulta che l'imputato ha concordato una nuova pena, rinunciando atutti i motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio(inclusi dunque quelli relativi alla responsabilità e al proscioglimento perparticolare tenuità del fatto); da ciò consegue che lo stesso non può denunciarein questa sede i vizi indicati nel ricorso posto che hanno ad oggetto punti delladecisione impugnata investiti proprio dai motivi di appello rinunciati.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della Corte di appello di Bologna;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con rito “de plano”;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc.pen., la Corte di appello di Bologna, accogliendo il concordato proposto dalleparti, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Rimini del18/12/2024, ha rideterminato nella misura indicata nell’accordo la pena inflitta aSalvatore Zappalà in ordine ai reati a lui ascritti, dichiarando inammissibili imotivi rinunciati e confermando nel resto la sentenza appellata.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato,tramite il suo difensore, denunciando l’omessa motivazione in ordine allainsussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e allapossibile applicazione dell'art. 131bis cod. pen.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondoquanto costantemente affermato da questa Corte, nei confronti della sentenzaresa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano ripropostedoglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619-01). Nel caso in esame,dagli atti risulta che l'imputato ha concordato una nuova pena, rinunciando atutti i motivi di gravame diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio(inclusi dunque quelli relativi alla responsabilità e al proscioglimento perparticolare tenuità del fatto); da ciò consegue che lo stesso non può denunciarein questa sede i vizi indicati nel ricorso posto che hanno ad oggetto punti delladecisione impugnata investiti proprio dai motivi di appello rinunciati.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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