CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35572/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di RAGUSA (dato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del veicolo targato [OSCURATO:TARGA] sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 256 comma 1 del d.lgs. 15272006, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione e cioè dal terzo interessato rispetto al quale non si rinviene procura speciale per il difensore; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il Presidente