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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33128/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza sopra indicata, la Corte d’appello di Roma, quale giudicedell’esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione dell’istituto dellacontinuazione, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXX, ai sensi degli artt. 81cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ravvisando la sussistenza del medesimo disegnocriminoso tra i fatti per i quali egli era stato condannato con le sentenze emesseil 27/4/2007 dalla Corte d’appello di Genova, irrevocabile il 05/5/2008, ed il05.10.2007 dalla Corte d’appello di Firenze, irrevocabile il 01/01/2008, inrelazione ai delitti commessi di detenzione e cessione di sostanze stupefacentiprovenienti dall’Albania.In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ritenuto più grave il delitto di cui agliartt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo alla sentenzaemessa dalla Corte d’appello di Firenze, ha confermato la pena base e gliaumenti di pena a titolo di continuazione già applicati in tale decisione; harideterminato, ex art. 81 cpv. cod. pen., la pena relativa all’originario reato base,oggetto della sentenza della Corte di appello di Genova; ha ribadito, per i reatiulteriori accertati in quest’ultima sentenza, gli aumenti a titolo di continuazionegià stabiliti in cognizione; è così pervenuta ad una pena complessiva, pari adanni sedici e mesi tre di reclusione ed euro 131.000 di multa.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazioneagli artt. 81, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per la carenza dellamotivazione rispetto all’aumento di pena per i reati satelliti giudicati e già avvintisotto il vincolo della continuazione con la sentenza della Corte d’appello diabbia applicato il principio di diritto secondo cui “in tema di reato continuato, ilgiudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne,ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a normadell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dalgiudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sullapena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reatosatellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base delnuovo computo”.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazioneagli artt. 81, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per la carenza dellamotivazione in ordine alla riduzione, ritenuta minima, effettuata dal Giudicedell’esecuzione in rapporto alla pena complessiva già inflitta con la sentenza dellaCorte d’appello di Genova, riduzione peraltro operata solo in relazione al reatooriginariamente più grave, ivi accertato. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel motivarela decisione, ha richiamato “la personalità del condannato e la gravità dei fatticommessi”, senza considerare i profili dedotti con la richiesta odierna, che avevaevidenziato la risalenza nel tempo dei fatti (2001), la giovane età del ricorrenteal tempo della loro commissione, la successiva condotta di vita regolare e la suacondizione di tossicodipendenza.3.

Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità delricorso.È stata depositata memoria difensiva di replica a tali conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Le doglianze, suscettibili di esame congiunto in ragione della loro strettaconnessione, non colgono nel segno.2.1.

È principio consolidato che, in sede esecutiva, il riconoscimento dellacontinuazione tra reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili impone al giudicedi procedere a una nuova e autonoma determinazione della pena, secondo leregole stabilite dall’art. 81 cod. pen. e nel rispetto del limite previsto dall’art.671, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv.268735).

Con particolare riguardo all’ipotesi in cui ciascuno dei titoli esecutivicomprenda più reati già riuniti in continuazione, questa Corte ha affermato che ilgiudice dell’esecuzione deve scorporare i reati precedentemente unificati,individuare la violazione più grave e operare, sulla pena inflitta per quest’ultima,autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti incontinuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del31/01/2024, Rv. 286261).Il principio risponde alla necessità che la nuova pena complessiva noncostituisca il risultato della mera sommatoria dei cumuli già formati nei separatigiudizi di cognizione.

Il riconoscimento di un vincolo unitario tra reati giudicaticon distinti titoli determina, infatti, la formazione di una nuova fattispeciecontinuata e richiede, pertanto, l’individuazione di un’unica violazione più grave ela distinta considerazione di tutte le ulteriori violazioni quali reati satellite.3.

Il giudice dell’esecuzione si è attenuto a tale criterio.3.1.

Dal calcolo riportato nell’ordinanza risulta che la Corte territoriale non hasommato le pene complessive risultanti dai due titoli irrevocabili, né hamantenuto autonomi i precedenti cumuli giuridici.

Ha, invece, sciolto lecontinuazioni già riconosciute in sede di cognizione, individuato la violazione piùgrave nel delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990(oggetto della sentenza della Corte di appello di Firenze) e applicato sulla relativapena autonomi aumenti per ciascuna delle residue violazioni.

Sono staticonsiderati separatamente tanto i reati già satellite rispetto alla violazioneassunta come più grave, quanto quelli compresi nell’altro titolo esecutivo, tuttidivenuti satellite nell’ambito della nuova e più ampia continuazione.Risulta, pertanto, rispettata la sequenza operativa delineata da Sez. 1, n.17948 del 2024: scorporo delle violazioni già unificate, individuazione del reatopiù grave e applicazione di un autonomo aumento per ciascun reato satellite.

Lacensura difensiva muove, invece, da una non consentita sovrapposizione tral’autonomia formale e logico-giuridica dei singoli aumenti e la necessità checiascuno di essi sia determinato in misura diversa rispetto a quella già stabilitanei giudizi di cognizione.Il richiamato principio non impone al giudice dell’esecuzione di modificarenecessariamente l’entità degli aumenti in precedenza applicati.

Esige che lesingole violazioni siano nuovamente considerate nell’ambito del complessivotrattamento sanzionatorio e che per ciascuna di esse sia individuato un distintoincremento di pena.

Non vieta, tuttavia, che tale incremento coincida, in tutto oin parte, con quello già ritenuto congruo dal giudice della cognizione, quando nonemergano elementi idonei a dimostrarne l’inadeguatezza.

L’autonomia dellanuova valutazione, infatti, non postula la necessaria diversità del suo risultato.Ne consegue che la conferma degli aumenti già stabiliti in sede di cognizionenon integra, di per sé, né violazione dell’art. 81 cod. pen. né un difetto dimotivazione, purché il giudice dell’esecuzione abbia proceduto alla distintaconsiderazione delle singole violazioni e abbia verificato la congruità dei relativiincrementi nel quadro della nuova continuazione.In termini coerenti, è stato affermato che il giudice dell’esecuzione, nelrideterminare la pena per effetto del riconoscimento della continuazione, non ètenuto a ridurre gli aumenti già applicati dal giudice della cognizione in mancanzadi elementi indicativi della loro pregressa inadeguatezza (Sez. 6, n. 3998 del07/12/2023, dep. 2024, Rv. 286114-02).3.2.

Nel caso in esame, il ricorrente non indica alcuno specifico elemento dacui si possa desumere che gli aumenti originariamente applicati siano incongruirispetto alla gravità delle singole violazioni o che la loro conferma abbiadeterminato il superamento dei limiti legali.

Si limita, piuttosto, a postulare che ilriconoscimento di una continuazione più ampia avrebbe dovuto comportare, perciò solo, una generalizzata riduzione degli incrementi già stabiliti.Una siffatta conclusione non trova fondamento nella disciplina dell’art. 81 cod.pen.Il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di diversi titoli nonprecedentemente determinato.

Esso impone esclusivamente che la penacomplessiva sia ricalcolata secondo il criterio della violazione più graveaumentata per i reati satellite, entro il limite del triplo e nel rispetto del divieto disuperare la somma delle pene inflitte con le decisioni considerate, ai sensidell’art. 671, comma 2, cod. proc. pen.Non assume rilievo la circostanza che, per alcune delle violazioni già riunite alreato divenuto base del nuovo computo, gli incrementi siano rimasti invariati.Una volta accertato che quei reati sono stati scorporati e autonomamenteconsiderati, la coincidenza quantitativa con gli aumenti anteriormente applicatinon dimostra la mancata effettuazione della nuova valutazione, né rende ilcalcolo meramente apparente.Quanto agli ulteriori aumenti relativi ai reati compresi nel secondo titoloesecutivo, il giudice dell’esecuzione ne ha dato conto mediante il riferimento allanatura e alla gravità delle condotte, tutte attinenti alla detenzione e alla cessionedi sostanze stupefacenti, nonché alla personalità del condannato, pervenendo aincrementi coerenti con il complessivo disvalore dei fatti.In tema di reato continuato, la determinazione dell’aumento per ciascunaviolazione satellite è espressione di una valutazione discrezionale di merito.

Larelativa motivazione non richiede una diffusa esposizione di tutti i criteri previstidall’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che dal provvedimento risultinointelligibili il percorso valutativo seguito e le ragioni della misura prescelta,sempre che l’aumento non sia illegale o manifestamente sproporzionato.L’ordinanza impugnata soddisfa tale soglia argomentativa.

Essa consente diindividuare la pena relativa alla violazione più grave, i singoli reati satellite, gliaumenti riferiti a ciascuno di essi e il criterio complessivamente seguito per ladeterminazione della pena finale.

La difesa non deduce errori aritmetici oviolazioni dei limiti legislativamente stabiliti, ma sollecita una diversa valutazionedella misura degli incrementi, non consentita nel giudizio di legittimità inpresenza di una motivazione non apparente e immune da manifesta illogicità.4.

Parimenti infondato è il secondo motivo nella parte concernente l’omessaconsiderazione dello stato di tossicodipendenza.4.1.

È vero che l’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce rilievo, ai finidell’applicazione della continuazione in sede esecutiva, anche allo stato ditossicodipendenza.

Tale elemento opera, tuttavia, quale possibile indice delmedesimo disegno criminoso, purché sia accertato un nesso funzionale tra lacondizione personale del condannato e la commissione dei reati.Nel caso in esame, la continuazione è stata riconosciuta.

Non viene, dunque,in discussione l’omessa valorizzazione della tossicodipendenza quale elementosintomatico dell’unitaria ideazione criminosa.I precedenti richiamati nella memoria difensiva concernono provvedimenti neiquali i l giudice dell ’esecuzione aveva omesso di pronunciarsi sullatossicodipendenza nell’ambito della valutazione circa la stessa sussistenza dellacontinuazione.

Essi non sono immediatamente sovrapponibili alla fattispecie inesame, nella quale il vincolo è stato riconosciuto e la censura riguardaesclusivamente la concreta misura degli aumenti.

La memoria difensiva invoca,in particolare, la condizione di tossicodipendenza anche quale ragione perl’applicazione di incrementi inferiori.Dalla disposizione richiamata non è desumibile un automatismo tratossicodipendenza e riduzione della pena.

Una volta riconosciuta lacontinuazione, la misura dell’aumento resta regolata dai criteri di cui agli artt. 81e 133 cod. pen.

Lo stato di tossicodipendenza può concorrere alla valutazionecomplessiva soltanto ove siano dedotti elementi specifici dai quali risulti la suaincidenza sulla gravità delle singole condotte, sull’intensità del dolo o sullacapacità a delinquere.Sul punto, il ricorso si limita a richiamare tale condizione in termini generali ea contrapporla alla valutazione della personalità del condannato compiuta dallaCorte territoriale, senza indicare circostanze individualizzanti che rendanomanifestamente incongrui gli aumenti applicati.Analoga genericità connota i riferimenti alla giovane età dell’interessato almomento dei fatti, alla risalenza temporale delle condotte e alla successivaregolarità di vita.

Si tratta di elementi che, pur astrattamente valutabili, nonimpongono una determinata quantificazione della pena e non rendono illegittimala decisione del giudice dell’esecuzione, il quale ha posto in comparazione taliprofili con la pluralità, la natura e l’oggettiva gravità delle violazioni, nonché conla complessiva personalità desumibile dai titoli in esecuzione.Le deduzioni difensive si risolvono, pertanto, nella prospettazione di unadiversa ponderazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e nella richiesta disostituire alla valutazione discrezionale del giudice dell’esecuzione una piùfavorevole determinazione degli aumenti.

Una simile richiesta esula dal sindacatodi legittimità, non essendo ravvisabili violazioni di legge, omissioni decisive ofratture logiche nel percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata.5.

Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato e da ciò consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza sopra indicata, la Corte d’appello di Roma, quale giudicedell’esecuzione, accoglieva la richiesta di applicazione dell’istituto dellacontinuazione, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXX, ai sensi degli artt. 81cod. pen. e 671 cod. proc. pen., ravvisando la sussistenza del medesimo disegnocriminoso tra i fatti per i quali egli era stato condannato con le sentenze emesseil 27/4/2007 dalla Corte d’appello di Genova, irrevocabile il 05/5/2008, ed il05.10.2007 dalla Corte d’appello di Firenze, irrevocabile il 01/01/2008, inrelazione ai delitti commessi di detenzione e cessione di sostanze stupefacentiprovenienti dall’Albania.In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ritenuto più grave il delitto di cui agliartt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativo alla sentenzaemessa dalla Corte d’appello di Firenze, ha confermato la pena base e gliaumenti di pena a titolo di continuazione già applicati in tale decisione; harideterminato, ex art. 81 cpv. cod. pen., la pena relativa all’originario reato base,oggetto della sentenza della Corte di appello di Genova; ha ribadito, per i reatiulteriori accertati in quest’ultima sentenza, gli aumenti a titolo di continuazionegià stabiliti in cognizione; è così pervenuta ad una pena complessiva, pari adanni sedici e mesi tre di reclusione ed euro 131.000 di multa.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazioneXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazioneagli artt. 81, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per la carenza dellamotivazione rispetto all’aumento di pena per i reati satelliti giudicati e già avvintisotto il vincolo della continuazione con la sentenza della Corte d’appello diabbia applicato il principio di diritto secondo cui “in tema di reato continuato, ilgiudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne,ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a normadell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dalgiudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sullapena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reatosatellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base delnuovo computo”.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazioneagli artt. 81, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per la carenza dellamotivazione in ordine alla riduzione, ritenuta minima, effettuata dal Giudicedell’esecuzione in rapporto alla pena complessiva già inflitta con la sentenza dellaCorte d’appello di Genova, riduzione peraltro operata solo in relazione al reatooriginariamente più grave, ivi accertato. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel motivarela decisione, ha richiamato “la personalità del condannato e la gravità dei fatticommessi”, senza considerare i profili dedotti con la richiesta odierna, che avevaevidenziato la risalenza nel tempo dei fatti (2001), la giovane età del ricorrenteal tempo della loro commissione, la successiva condotta di vita regolare e la suacondizione di tossicodipendenza.3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità delricorso.È stata depositata memoria difensiva di replica a tali conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Le doglianze, suscettibili di esame congiunto in ragione della loro strettaconnessione, non colgono nel segno.2.1. È principio consolidato che, in sede esecutiva, il riconoscimento dellacontinuazione tra reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili impone al giudicedi procedere a una nuova e autonoma determinazione della pena, secondo leregole stabilite dall’art. 81 cod. pen. e nel rispetto del limite previsto dall’art.671, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv.268735). Con particolare riguardo all’ipotesi in cui ciascuno dei titoli esecutivicomprenda più reati già riuniti in continuazione, questa Corte ha affermato che ilgiudice dell’esecuzione deve scorporare i reati precedentemente unificati,individuare la violazione più grave e operare, sulla pena inflitta per quest’ultima,autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti incontinuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del31/01/2024, Rv. 286261).Il principio risponde alla necessità che la nuova pena complessiva noncostituisca il risultato della mera sommatoria dei cumuli già formati nei separatigiudizi di cognizione. Il riconoscimento di un vincolo unitario tra reati giudicaticon distinti titoli determina, infatti, la formazione di una nuova fattispeciecontinuata e richiede, pertanto, l’individuazione di un’unica violazione più grave ela distinta considerazione di tutte le ulteriori violazioni quali reati satellite.3. Il giudice dell’esecuzione si è attenuto a tale criterio.3.1. Dal calcolo riportato nell’ordinanza risulta che la Corte territoriale non hasommato le pene complessive risultanti dai due titoli irrevocabili, né hamantenuto autonomi i precedenti cumuli giuridici. Ha, invece, sciolto lecontinuazioni già riconosciute in sede di cognizione, individuato la violazione piùgrave nel delitto di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990(oggetto della sentenza della Corte di appello di Firenze) e applicato sulla relativapena autonomi aumenti per ciascuna delle residue violazioni. Sono staticonsiderati separatamente tanto i reati già satellite rispetto alla violazioneassunta come più grave, quanto quelli compresi nell’altro titolo esecutivo, tuttidivenuti satellite nell’ambito della nuova e più ampia continuazione.Risulta, pertanto, rispettata la sequenza operativa delineata da Sez. 1, n.17948 del 2024: scorporo delle violazioni già unificate, individuazione del reatopiù grave e applicazione di un autonomo aumento per ciascun reato satellite. Lacensura difensiva muove, invece, da una non consentita sovrapposizione tral’autonomia formale e logico-giuridica dei singoli aumenti e la necessità checiascuno di essi sia determinato in misura diversa rispetto a quella già stabilitanei giudizi di cognizione.Il richiamato principio non impone al giudice dell’esecuzione di modificarenecessariamente l’entità degli aumenti in precedenza applicati. Esige che lesingole violazioni siano nuovamente considerate nell’ambito del complessivotrattamento sanzionatorio e che per ciascuna di esse sia individuato un distintoincremento di pena. Non vieta, tuttavia, che tale incremento coincida, in tutto oin parte, con quello già ritenuto congruo dal giudice della cognizione, quando nonemergano elementi idonei a dimostrarne l’inadeguatezza. L’autonomia dellanuova valutazione, infatti, non postula la necessaria diversità del suo risultato.Ne consegue che la conferma degli aumenti già stabiliti in sede di cognizionenon integra, di per sé, né violazione dell’art. 81 cod. pen. né un difetto dimotivazione, purché il giudice dell’esecuzione abbia proceduto alla distintaconsiderazione delle singole violazioni e abbia verificato la congruità dei relativiincrementi nel quadro della nuova continuazione.In termini coerenti, è stato affermato che il giudice dell’esecuzione, nelrideterminare la pena per effetto del riconoscimento della continuazione, non ètenuto a ridurre gli aumenti già applicati dal giudice della cognizione in mancanzadi elementi indicativi della loro pregressa inadeguatezza (Sez. 6, n. 3998 del07/12/2023, dep. 2024, Rv. 286114-02).3.2. Nel caso in esame, il ricorrente non indica alcuno specifico elemento dacui si possa desumere che gli aumenti originariamente applicati siano incongruirispetto alla gravità delle singole violazioni o che la loro conferma abbiadeterminato il superamento dei limiti legali. Si limita, piuttosto, a postulare che ilriconoscimento di una continuazione più ampia avrebbe dovuto comportare, perciò solo, una generalizzata riduzione degli incrementi già stabiliti.Una siffatta conclusione non trova fondamento nella disciplina dell’art. 81 cod.pen.Il riconoscimento della continuazione tra fatti oggetto di diversi titoli nonprecedentemente determinato. Esso impone esclusivamente che la penacomplessiva sia ricalcolata secondo il criterio della violazione più graveaumentata per i reati satellite, entro il limite del triplo e nel rispetto del divieto disuperare la somma delle pene inflitte con le decisioni considerate, ai sensidell’art. 671, comma 2, cod. proc. pen.Non assume rilievo la circostanza che, per alcune delle violazioni già riunite alreato divenuto base del nuovo computo, gli incrementi siano rimasti invariati.Una volta accertato che quei reati sono stati scorporati e autonomamenteconsiderati, la coincidenza quantitativa con gli aumenti anteriormente applicatinon dimostra la mancata effettuazione della nuova valutazione, né rende ilcalcolo meramente apparente.Quanto agli ulteriori aumenti relativi ai reati compresi nel secondo titoloesecutivo, il giudice dell’esecuzione ne ha dato conto mediante il riferimento allanatura e alla gravità delle condotte, tutte attinenti alla detenzione e alla cessionedi sostanze stupefacenti, nonché alla personalità del condannato, pervenendo aincrementi coerenti con il complessivo disvalore dei fatti.In tema di reato continuato, la determinazione dell’aumento per ciascunaviolazione satellite è espressione di una valutazione discrezionale di merito. Larelativa motivazione non richiede una diffusa esposizione di tutti i criteri previstidall’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente che dal provvedimento risultinointelligibili il percorso valutativo seguito e le ragioni della misura prescelta,sempre che l’aumento non sia illegale o manifestamente sproporzionato.L’ordinanza impugnata soddisfa tale soglia argomentativa. Essa consente diindividuare la pena relativa alla violazione più grave, i singoli reati satellite, gliaumenti riferiti a ciascuno di essi e il criterio complessivamente seguito per ladeterminazione della pena finale. La difesa non deduce errori aritmetici oviolazioni dei limiti legislativamente stabiliti, ma sollecita una diversa valutazionedella misura degli incrementi, non consentita nel giudizio di legittimità inpresenza di una motivazione non apparente e immune da manifesta illogicità.4. Parimenti infondato è il secondo motivo nella parte concernente l’omessaconsiderazione dello stato di tossicodipendenza.4.1. È vero che l’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. attribuisce rilievo, ai finidell’applicazione della continuazione in sede esecutiva, anche allo stato ditossicodipendenza. Tale elemento opera, tuttavia, quale possibile indice delmedesimo disegno criminoso, purché sia accertato un nesso funzionale tra lacondizione personale del condannato e la commissione dei reati.Nel caso in esame, la continuazione è stata riconosciuta. Non viene, dunque,in discussione l’omessa valorizzazione della tossicodipendenza quale elementosintomatico dell’unitaria ideazione criminosa.I precedenti richiamati nella memoria difensiva concernono provvedimenti neiquali i l giudice dell ’esecuzione aveva omesso di pronunciarsi sullatossicodipendenza nell’ambito della valutazione circa la stessa sussistenza dellacontinuazione. Essi non sono immediatamente sovrapponibili alla fattispecie inesame, nella quale il vincolo è stato riconosciuto e la censura riguardaesclusivamente la concreta misura degli aumenti. La memoria difensiva invoca,in particolare, la condizione di tossicodipendenza anche quale ragione perl’applicazione di incrementi inferiori.Dalla disposizione richiamata non è desumibile un automatismo tratossicodipendenza e riduzione della pena. Una volta riconosciuta lacontinuazione, la misura dell’aumento resta regolata dai criteri di cui agli artt. 81e 133 cod. pen. Lo stato di tossicodipendenza può concorrere alla valutazionecomplessiva soltanto ove siano dedotti elementi specifici dai quali risulti la suaincidenza sulla gravità delle singole condotte, sull’intensità del dolo o sullacapacità a delinquere.Sul punto, il ricorso si limita a richiamare tale condizione in termini generali ea contrapporla alla valutazione della personalità del condannato compiuta dallaCorte territoriale, senza indicare circostanze individualizzanti che rendanomanifestamente incongrui gli aumenti applicati.Analoga genericità connota i riferimenti alla giovane età dell’interessato almomento dei fatti, alla risalenza temporale delle condotte e alla successivaregolarità di vita. Si tratta di elementi che, pur astrattamente valutabili, nonimpongono una determinata quantificazione della pena e non rendono illegittimala decisione del giudice dell’esecuzione, il quale ha posto in comparazione taliprofili con la pluralità, la natura e l’oggettiva gravità delle violazioni, nonché conla complessiva personalità desumibile dai titoli in esecuzione.Le deduzioni difensive si risolvono, pertanto, nella prospettazione di unadiversa ponderazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e nella richiesta disostituire alla valutazione discrezionale del giudice dell’esecuzione una piùfavorevole determinazione degli aumenti. Una simile richiesta esula dal sindacatodi legittimità, non essendo ravvisabili violazioni di legge, omissioni decisive ofratture logiche nel percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata.5. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato e da ciò consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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