CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13158/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a, viaSan [OSCURATO:PERSONA] n. 10, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,- intimata -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 1 - n. 337/2020, depositata il 22gennaio 2020;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodell’8 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 27540/2020Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 13158/2026Data pubblicazione 07/05/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ViboValentia notificava, in data 20 dicembre 2012, alla Villa deiGerani [OSCURATO:SOCIETA]., avviso di accertamento n.TD9030201150/2012, con il quale riprendeva a tassazione, perl’anno d’imposta 2009, costi riguardante perdite su crediti edaltre spese, per complessivi € 166.707,97, con conseguenterideterminazione delle imposte ai fini IRES ed IRAP.2. Avverso tale avviso di accertamento la società proponevaricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di ViboValentia la quale, con sentenza n. 1088/2015, depositata il 10dicembre 2015, lo accoglieva parzialmente, ritenendodeducibili i costi per la tassa raccolta e smaltimento rifiuti (per€ 2.720,00) e per la tassa di concessione regionale per l’attivitàdelle case di cura (per € 2.520,00), e confermando invecel’accertamento nella parte relativa al recupero a tassazione dicontributi associativi per € 5.520,00, per imposte e tassededucibili per € 241,78, e per perdite su crediti per complessivi€ 155.706,19; spese compensate.3. Interposto gravame dalla società contribuente, laCommissione Tributaria Regionale della Calabria – sez. n. 1,con sentenza n. 337/2020, pronunciata il 9 maggio 2018 edepositata in segreteria il 22 gennaio 2020, rigettava l’appello,confermando la decisione impugnata, con compensazione dellespese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela Villa dei [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di tre motivi(ricorso notificato il 22 ottobre 2020).L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.5. Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questaR.G. N. 27540/2020 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27540/2020Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 13158/2026Data pubblicazione 07/05/2026sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’8 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1c.p.c.- Considerato che:1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tremotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso viene eccepita «violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1,n. 3), nonché per omessa, insufficiente o contraddittoriamotivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio(art. 360, comma 1, n. 5), per erronea/omessa valutazionedella documentazione prodotta con ricorso in appello circa lasussistenza del credito vantato e portato in perdita (art. 360,comma 1, n. 4)»Sostiene, in particolare, la società ricorrente che la C.T.R.avrebbe omesso di esaminare e valutare l’ampiadocumentazione prodotta in sede di appello, volta acomprovare l’esistenza del credito nei confronti della societàSogeland s.r.l., e la sopravvenuta inesigibilità di tale credito.1.2. Con il secondo motivo la Villa dei [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.deduce «violazione e/o falsa applicazione di orme di diritto(art. 360, comma 1, n. 3), nonché per omessa, insufficiente ocontraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivoper il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5), per omessavalutazione circa la sussistenza del credito anche in relazionealla partecipazione della debitrice ad opera della creditrice».Rileva, in particolare, la società contribuente che la C.T.R.aveva ritenuto insussistente il credito vantato nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base della sussistenza del rapportodi partecipazione esistente tra le due società (con la ricorrenteR.G. N. 27540/2020 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27540/2020Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 13158/2026Data pubblicazione 07/05/2026titolare del 98% delle quote della partecipata [OSCURATO:SOCIETA].),nel mentre tale circostanza doveva ritenersi irrilevante, ai finidella valutazione della perdita dedotta.1.3. Con il terzo motivo, infine, si deduce «violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n.3), nonché per omessa, insufficiente o contraddittoriamotivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio(art. 360, comma 1, n. 4 e 5), per vizio del procedimento eomessa valutazione della produzione documentalecomprovante la sussistenza del credito, anche in relazione aglielementi di precisione e certezza del credito».Lamenta, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avevaerroneamente ritenuto insussistente il credito vantato neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante la copiosadocumentazione prodotta a conforto della prova del credito.2. I motivi di ricorso possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi,riguardando tutti l’omesso esame di una serie di documentiprodotti in appello, che comproverebbero l’esistenza delcredito la cui perdita è stata dedotta, e l’inesigibilità dellostesso credito.I suddetti motivi sono fondati.La C.T.R. ha confermato la sentenza di primo grado, nellaparte in cui ha escluso la sussistenza di un rapportocreditore/debitore tra la ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA].,in quanto le quote di partecipazione di quest’ultima eranodetenute, per il 98%, dalla stessa creditrice, per cui, a dettadella Corte regionale, il credito in questione erasostanzialmente un finanziamento che la Villa dei GeraniR.G. N. 27540/2020 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27540/2020Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 13158/2026Data pubblicazione 07/05/2026Gestione s.r.l. aveva erogato a se stessa, e come talefiscalmente irrilevante.Orbene, a parte l’erroneità di base del ragionamento inquestione, stante la diversa soggettività giuridica delle duesocietà, mette conto evidenziare che la Corte territoriale nonha tenuto conto, nell’effettuare le sue valutazioni, di una seriedi fatti documentali, che comproverebbero la sussistenza delcredito in questione, e cioè un decreto ingiuntivo non opposto(emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellaSogeland s.r.l. su ricorso della odierna ricorrente), un atto diprecetto, nonché una relazione del legale della societàricorrente dalla quale si evince l’irreperibilità del destinatario el’impossibilità di procedere al recupero del credito.Trattasi di elementi che non sono stati proprio consideratidalla C.T.R., che si è limitata ad escludere l’esistenza delcredito perché la debitrice è detentrice del 98% della [OSCURATO:SOCIETA],e quindi si sarebbe trattato di un “finanziamento a se stessa”da parte della Villa dei Gerani, nel mentre da tali documenti sievincerebbe non solo la sussistenza del finanziamento inquestione (posto che la natura di società partecipata dellafinanziata non esclude certo la natura del credito), ma anchela sua sostanziale inesigibilità.3. Consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione dellasentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, indiversa composizione, la quale dovrà valutare tutti gli elementidocumentali prodotti dalla ricorrente, rimettendosi alla stessaanche la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MR.G. N. 27540/2020 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 27540/2020Numero sezionale 13/2026Numero di raccolta generale 13158/2026Data pubblicazione 07/05/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 8 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 27540/2020 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]