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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28093/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01TXHYO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. e all'art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30 del 2007 e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., è generico e reiterativo, in quanto si risolve nella pedissequa riproposizione di argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, esaurendosi in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato evidenziando la insussistenza di elementi valorizzabili a tal fine; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01TXHYO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. e all'art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30 del 2007 e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato, che deduce vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., è generico e reiterativo, in quanto si risolve nella pedissequa riproposizione di argomentazioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, esaurendosi in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente motivato evidenziando la insussistenza di elementi valorizzabili a tal fine; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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