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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13313/2026

Testo disponibile della fonte

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sitata in data 12/12/2022 dalla Corte di Appello diNumero registro generale 10583/2023Salerno, sezione lavoro, con la quale è stato dichiarato Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 13313/2026improcedibile l’appello proposto dalla stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, in funzione digiudice del lavoro, che aveva a sua volta dichiaratoinammissibile il ricorso della lavoratrice proposto avverso ilprovvedimento dell’INPS di cancellazione dall’elenco deibraccianti agricoli e per l’accertamento negativo dell’indebitopreteso dall’Istituto per gli anni 2009-2010.2.

L’INPS è rimasto intimato.3.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.4.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 15/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione ederrata applicazione di norme di diritto (processuali) ex art.360, primo comma, n. 3), c.p.c. ed in particolare violazionedegli artt. 415, 417, 153 comma 2 c.p.c.; insufficienza,erroneità o contraddittorietà della motivazione; nullità dellasentenza impugnata.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione ed errataapplicazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c. ed in particolare violazione degli artt. 22c. 1 L. n. 83/1970 conv. con L. n. 83/1970, art. 11 del D. Lgs.n. 375/1993; assenza di motivazione; nullità della sentenzaimpugnata.3.

Con entrambi i motivi di ricorso la difesa della partericorrente censura la sentenza impugnata per aver dichiaratoimproponibile l’appello proposto dalla medesima parteavverso la sentenza di primo grado.3.

Ad avviso del Collegio va rilevata, in via preliminare,l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica.4.

Assume decisivo rilievo la circostanza che il ricoNrusmoer o registro generale 10583/2023Numero sezionale 1819/2026per cassazione sia stato notificato presso la direzNuiomnereo d i raccolta generale 13313/2026provinciale dell’INPS e non presso la sede centrale di Roma.

Data pubblicazione 08/05/20264.1.

Poiché l’INPS era contumace in appello e mancavaun difensore costituito in secondo grado, il ricorso andavanotificato alla parte personalmente presso la sede di Roma.5.

Assumono rilievo in proposito numerosi ed univociprecedenti di questa Corte.5.1.

Si consideri, innanzi tutto, Cass. 24/10/2018,n. 27017: in tema di notificazione, ai fini della decorrenza deltermine per l'impugnazione, la sentenza deveessere notificata personalmente alla parte contumace.

Neconsegue che, in caso di contumacia dell'INPS, lanotificazione deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 145,comma 1, c.p.c., a Roma, nella sede centrale dell'Istituto,nella persona del suo presidente o con consegna dell'atto aduna delle persone indicate dalla norma; né assume rilievo ladisposizione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. inl. n. 326 del 2003, che limita la prescrizionedella notifica presso la struttura territoriale dell'ente pubblico(competente in relazione al luogo di residenza o domiciliodegli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altrispecifici atti, tra i quali - salvo che per la materiadell'invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l'art. 10,comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005,dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provincialidell'Istituto - non è compresa la sentenza.5.2.

Ed ancora: Cass. 20/10/2020, n. 22856 haaffermato che «la notificazione dell'atto di appello, ove l'Inpssia rimasto contumace in primo grado, va eseguita nella sedecentrale e domicilio legale dell'Istituto, non assumendo rilievol'art. 44, comma 1-bis, della L. n. 30 del 1997, che limitaNu mlae ro registro generale 10583/2023Numero sezionale 1819/2026notifica presso la struttura territoriale dell'ente a speciNfiucmie reo d i raccolta generale 13313/2026diversi atti processuali, tra cui non è compreso il gravame (in Data pubblicazione 08/05/2026tal senso, Cass, Sez.

L. 22616/2013 e precedenti ivi citati eCass.

Sez.

L, n. 11132 del 30/05/2016 (Rv. 639933 e, più direcente, Cass. Sez.

L, n. 27017 del 24/10/2018.

Negli stessitermini anche Corte Conti, sez.

II giur. centr. 24 aprile 2014,n. 293 secondo cui, «in caso di contumacia dell'ente la notificadella sentenza va effettuata - secondo le regole ordinarie (art.292 c.p.c. oltre citato) - nella sede legale dell'Ente, non nellasede periferica.5.3.

L’orientamento è costante e risalente atteso cheCass. 6/04/1983, n. 2378 già affermava in proposito: anorma dell'art. 330 cod. proc. civ.,la notifica del ricorso per Cassazione nei confronti della parterimasta contumace nel giudizio di merito va effettuata allaparte stessa personalmente e, perciò, ove trattisi diimpugnazione nei confronti dell'I.N.P.S., nella Sede legaledell'istituto in Roma, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. edell'art. 1 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e non già nellaSede provinciale dello stesso istituto.6.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile per difetto dinotifica nei termini della impugnazione.7.

Nulla in ordine alle spese in difetto di costituzionedell’Istituto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 10583/2023contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 13313/2026norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Data pubblicazione 08/05/2026Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dellaQuarta Sezione civile del 15 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sitata in data 12/12/2022 dalla Corte di Appello diNumero registro generale 10583/2023Salerno, sezione lavoro, con la quale è stato dichiarato Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 13313/2026improcedibile l’appello proposto dalla stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, in funzione digiudice del lavoro, che aveva a sua volta dichiaratoinammissibile il ricorso della lavoratrice proposto avverso ilprovvedimento dell’INPS di cancellazione dall’elenco deibraccianti agricoli e per l’accertamento negativo dell’indebitopreteso dall’Istituto per gli anni 2009-2010.2. L’INPS è rimasto intimato.3. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 15/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione ederrata applicazione di norme di diritto (processuali) ex art.360, primo comma, n. 3), c.p.c. ed in particolare violazionedegli artt. 415, 417, 153 comma 2 c.p.c.; insufficienza,erroneità o contraddittorietà della motivazione; nullità dellasentenza impugnata.2. Con il secondo motivo si deduce violazione ed errataapplicazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360, primocomma, n. 3), c.p.c. ed in particolare violazione degli artt. 22c. 1 L. n. 83/1970 conv. con L. n. 83/1970, art. 11 del D. Lgs.n. 375/1993; assenza di motivazione; nullità della sentenzaimpugnata.3. Con entrambi i motivi di ricorso la difesa della partericorrente censura la sentenza impugnata per aver dichiaratoimproponibile l’appello proposto dalla medesima parteavverso la sentenza di primo grado.3. Ad avviso del Collegio va rilevata, in via preliminare,l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica.4. Assume decisivo rilievo la circostanza che il ricoNrusmoer o registro generale 10583/2023Numero sezionale 1819/2026per cassazione sia stato notificato presso la direzNuiomnereo d i raccolta generale 13313/2026provinciale dell’INPS e non presso la sede centrale di Roma. Data pubblicazione 08/05/20264.1. Poiché l’INPS era contumace in appello e mancavaun difensore costituito in secondo grado, il ricorso andavanotificato alla parte personalmente presso la sede di Roma.5. Assumono rilievo in proposito numerosi ed univociprecedenti di questa Corte.5.1. Si consideri, innanzi tutto, Cass. 24/10/2018,n. 27017: in tema di notificazione, ai fini della decorrenza deltermine per l'impugnazione, la sentenza deveessere notificata personalmente alla parte contumace. Neconsegue che, in caso di contumacia dell'INPS, lanotificazione deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 145,comma 1, c.p.c., a Roma, nella sede centrale dell'Istituto,nella persona del suo presidente o con consegna dell'atto aduna delle persone indicate dalla norma; né assume rilievo ladisposizione di cui all'art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. inl. n. 326 del 2003, che limita la prescrizionedella notifica presso la struttura territoriale dell'ente pubblico(competente in relazione al luogo di residenza o domiciliodegli interessati) ai soli atti introduttivi del giudizio e ad altrispecifici atti, tra i quali - salvo che per la materiadell'invalidità civile, ove la disciplina introdotta con l'art. 10,comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005,dispone che la notifica sia effettuata presso le sedi provincialidell'Istituto - non è compresa la sentenza.5.2. Ed ancora: Cass. 20/10/2020, n. 22856 haaffermato che «la notificazione dell'atto di appello, ove l'Inpssia rimasto contumace in primo grado, va eseguita nella sedecentrale e domicilio legale dell'Istituto, non assumendo rilievol'art. 44, comma 1-bis, della L. n. 30 del 1997, che limitaNu mlae ro registro generale 10583/2023Numero sezionale 1819/2026notifica presso la struttura territoriale dell'ente a speciNfiucmie reo d i raccolta generale 13313/2026diversi atti processuali, tra cui non è compreso il gravame (in Data pubblicazione 08/05/2026tal senso, Cass, Sez. L. 22616/2013 e precedenti ivi citati eCass. Sez. L, n. 11132 del 30/05/2016 (Rv. 639933 e, più direcente, Cass. Sez. L, n. 27017 del 24/10/2018. Negli stessitermini anche Corte Conti, sez. II giur. centr. 24 aprile 2014,n. 293 secondo cui, «in caso di contumacia dell'ente la notificadella sentenza va effettuata - secondo le regole ordinarie (art.292 c.p.c. oltre citato) - nella sede legale dell'Ente, non nellasede periferica.5.3. L’orientamento è costante e risalente atteso cheCass. 6/04/1983, n. 2378 già affermava in proposito: anorma dell'art. 330 cod. proc. civ.,la notifica del ricorso per Cassazione nei confronti della parterimasta contumace nel giudizio di merito va effettuata allaparte stessa personalmente e, perciò, ove trattisi diimpugnazione nei confronti dell'I.N.P.S., nella Sede legaledell'istituto in Roma, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ. edell'art. 1 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e non già nellaSede provinciale dello stesso istituto.6. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per difetto dinotifica nei termini della impugnazione.7. Nulla in ordine alle spese in difetto di costituzionedell’Istituto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 10583/2023contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a Numero sezionale 1819/2026Numero di raccolta generale 13313/2026norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Data pubblicazione 08/05/2026Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio dellaQuarta Sezione civile del 15 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino
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