CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 21 gennaio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di strumento atto ad offendere; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva congruamente valutato il compendio probatorio (da pagina 3 della sentenza); Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod., pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S slao [OSCURATO:PERSONA](aR o P411a___ [OSCURATO:PERSONA]