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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 giugno 2020

Cassazione n. 33576/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente grdt ORDINANZA sul ricorso n. 16992-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del socio accomandatario e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 996/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue.

La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & Co. (di seguito V2',1/4 [OSCURATO:SOCIETA].) ha, a ministero dei propri difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposto un primo ricorso per cassazione, avverso la sentenza n. 996 del 07/05/2020, emanata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., e lo ha notificato il 10/06/2020 via PEC e depositato nella cancelleria di questa Corte il 26/06/2020.

Successivamente la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato ulteriore ricorso, di identico tenore e avverso la stessa sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a ministero degli stessi difensori, alle stesse controparti Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], e ne ha chiesto la riunione al precedente ricorso.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto, inoltre, un terzo ricorso, con gli stessi difensori, nei confronti delle due dette controparti (Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), ma ampliando il numero dei motivi di impugnazione, passati da uno (come nei due primi ricorsi) a tre.

Questo ultimo ricorso non risulta essere stato notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA], o, meglio, non risulta prodotta, allo stato, la relativa cartolina di ritorno.

Ric. 2020 n. 16992 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -2- Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito ritualmente, con distinti controricorsi, avverso i primi due ricorsi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.

I due ricorsi, successivi al primo, sono inammissibili, in quanto con la proposizione del primo ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva oramai consumato il potere d'impugnazione (si vedano, quale espressione di orientamento oramai costante: Cass. n. 24332 del 29/11/2016 Rv. 641900 — 01; n. 08306 del 12/04/2011 Rv. 617153 -01).

Deve, pertanto, essere esaminato soltanto il primo dei tre ricorsi, ossia quello notificato il 10/06/2020 e depositato il 26/06/2020.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ.

La proposta di inammissibilità formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.

Non sono state depositate memorie.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con unico motivo così rubricato: violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 101, 102, 145, 549 e 618, comma 1, cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e (o) comunque per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (eccezione di omessa notifica al debitore e inesistenza giuridica della notifica al creditore) che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il debito del Comune di [OSCURATO:PERSONA], terzo pignorato, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha, pertanto accolto l'opposizione proposta dal Comune suddetto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'ha condannata alle spese di lite, disattendendo le censure di rito relative all'omessa notifica alla [OSCURATO:SOCIETA]. e al creditore procedente).

Ric. 2020 n. 16992 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -3- Il ricorso è inammissibile, per carente esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3 e della contestuale proposizione di censure in diritto e in fatto, senza che sia possibile discernerle compiutamente e, inoltre, in quanto esso deduce quale omesso esame una circostanza, quella della notifica alla [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice esecutata, sulla quale l'accertamento giudiziale è certamente stato effettuato, tanto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne ha, nella fase di merito, dichiarato la contumacia.

Il ricorso è, inoltre, inammissibile laddove censura l'ordinanza del Tribunale collegiale in sede di reclamo sull'ordinanza di sospensione del giudice dell'esecuzione, in quanto detta ordinanza è priva del carattere della decisorietà essendo in facoltà delle parti introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva (Cass. n. 25411 del 10/10/2019 Rv. 655372 —01).

Con riferimento al vizio di omessa notifica al creditore procedente deve rilevarsene l'inammissibilità in quanto, come prospettato dall'ente pubblico controricorrente, alcun concreto nocumento ne è derivato alla [OSCURATO:SOCIETA]., posto che essa nulla ha dedotto circa le decadenze e le preclusioni processuali in cui sarebbe incorsa a causa della mancata, e, comunque, irrituale notifica e quale concreto pregiudizio le abbia arrecato la stessa (quale espressione di un orientamento oramai costante si veda: Cass. n. 26419 del 20/11/2020 Rv. 659858 -01), posto che essa ha potuto partecipare attivamente a tutte le fasi processuali con pienezza di potere d'impulso, come risulta dalle difese da essa esposte.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], unica controparte Ric. 2020 n. 16992 sez.

M3 - ud. 10-06-2021 -4- costituita in questa fase di legittimità, come da dispositivo, tenuto conto sia del valore della controversia che dell'attività processuale espletata.

Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza, nei confronti della ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, ove effettivamente dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.700,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno 2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente grdt ORDINANZA sul ricorso n. 16992-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del socio accomandatario e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 996/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. La [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & Co. (di seguito V2',1/4 [OSCURATO:SOCIETA].) ha, a ministero dei propri difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposto un primo ricorso per cassazione, avverso la sentenza n. 996 del 07/05/2020, emanata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., e lo ha notificato il 10/06/2020 via PEC e depositato nella cancelleria di questa Corte il 26/06/2020. Successivamente la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato ulteriore ricorso, di identico tenore e avverso la stessa sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a ministero degli stessi difensori, alle stesse controparti Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], e ne ha chiesto la riunione al precedente ricorso. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto, inoltre, un terzo ricorso, con gli stessi difensori, nei confronti delle due dette controparti (Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), ma ampliando il numero dei motivi di impugnazione, passati da uno (come nei due primi ricorsi) a tre. Questo ultimo ricorso non risulta essere stato notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA], o, meglio, non risulta prodotta, allo stato, la relativa cartolina di ritorno. Ric. 2020 n. 16992 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito ritualmente, con distinti controricorsi, avverso i primi due ricorsi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. I due ricorsi, successivi al primo, sono inammissibili, in quanto con la proposizione del primo ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva oramai consumato il potere d'impugnazione (si vedano, quale espressione di orientamento oramai costante: Cass. n. 24332 del 29/11/2016 Rv. 641900 — 01; n. 08306 del 12/04/2011 Rv. 617153 -01). Deve, pertanto, essere esaminato soltanto il primo dei tre ricorsi, ossia quello notificato il 10/06/2020 e depositato il 26/06/2020. Il ricorso è stato avviato alla trattazione secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ. La proposta di inammissibilità formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. Non sono state depositate memorie. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con unico motivo così rubricato: violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 101, 102, 145, 549 e 618, comma 1, cod. proc. civ. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e (o) comunque per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (eccezione di omessa notifica al debitore e inesistenza giuridica della notifica al creditore) che è stato oggetto di discussione tra le parti. La sentenza impugnata ha ritenuto insussistente il debito del Comune di [OSCURATO:PERSONA], terzo pignorato, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha, pertanto accolto l'opposizione proposta dal Comune suddetto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'ha condannata alle spese di lite, disattendendo le censure di rito relative all'omessa notifica alla [OSCURATO:SOCIETA]. e al creditore procedente). Ric. 2020 n. 16992 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- Il ricorso è inammissibile, per carente esposizione dei fatti di causa, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3 e della contestuale proposizione di censure in diritto e in fatto, senza che sia possibile discernerle compiutamente e, inoltre, in quanto esso deduce quale omesso esame una circostanza, quella della notifica alla [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice esecutata, sulla quale l'accertamento giudiziale è certamente stato effettuato, tanto che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ne ha, nella fase di merito, dichiarato la contumacia. Il ricorso è, inoltre, inammissibile laddove censura l'ordinanza del Tribunale collegiale in sede di reclamo sull'ordinanza di sospensione del giudice dell'esecuzione, in quanto detta ordinanza è priva del carattere della decisorietà essendo in facoltà delle parti introdurre il giudizio di merito sull'opposizione esecutiva (Cass. n. 25411 del 10/10/2019 Rv. 655372 —01). Con riferimento al vizio di omessa notifica al creditore procedente deve rilevarsene l'inammissibilità in quanto, come prospettato dall'ente pubblico controricorrente, alcun concreto nocumento ne è derivato alla [OSCURATO:SOCIETA]., posto che essa nulla ha dedotto circa le decadenze e le preclusioni processuali in cui sarebbe incorsa a causa della mancata, e, comunque, irrituale notifica e quale concreto pregiudizio le abbia arrecato la stessa (quale espressione di un orientamento oramai costante si veda: Cass. n. 26419 del 20/11/2020 Rv. 659858 -01), posto che essa ha potuto partecipare attivamente a tutte le fasi processuali con pienezza di potere d'impulso, come risulta dalle difese da essa esposte. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], unica controparte Ric. 2020 n. 16992 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -4- costituita in questa fase di legittimità, come da dispositivo, tenuto conto sia del valore della controversia che dell'attività processuale espletata. Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza, nei confronti della ricorrente, dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il cd. raddoppio del contributo unificato, ove effettivamente dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.700,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno 2021. Il