CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze ex artt. 47, 47 ter e 50 O.P. avanzate da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che - considerati i numerosi precedenti per fatti di particolare gravità e le informazioni delle Forze dell'ordine - non vi fossero i presupposti per l'accesso a dette misure alternative, di contenuto troppo ampio rispetto alla pericolosità sociale del condannato. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno, indicando a motivo di impugnazione la violazione di legge sub specie di inesistenza ed apparenza della motivazione, poiché l'impugnata ordinanza ha totalmente ignorato le circostanze dedotte e dimostrate dalla difesa (che sono state riproposte nel ricorso), nonché omesso di pronunciarsi sulle richieste subordinate di detenzione domiciliare ex art. 47 ter e di semilibertà ex art. 50 O.P. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. L'esegesi di questa Corte in materia di misure alternative, con parti- colare riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, è nel senso che ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995 Fiorentino, Rv. 203154). Questa Corte ha altresì specificato che le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare ai fini di tale giudizio sono da un lato il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informa- zioni di polizia, dall'altro la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio- familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affida- mento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante. 1.2. Nel caso in esame, come ha rimarcato anche il Procuratore generale, l'ordinanza manca di un apparato motivazionale sufficiente a delineare le ragioni del rigetto delle istanze, sia in termini generali, mancando indicazioni circa la significatività del percorso rieducativo intrapreso dal ricorrente, che per difetto di specificità con riguardo alle singole istanze avanzate dall'Esposito. Invero, la motivazione consta di una mera elencazione di ciò che risulta a carico dell'Esposito, senza alcuna notazione in termini di meritevolezza delle misure alternative richieste a tenore del trattamento rieducativo in corso, e senza considerare che la DDA di Roma con nota del 9/2/2021 ha escluso collega- menti con la criminalità organizzata e rilevato l'assenza di pendenze, in contrasto con il "recentissimo" proc. n. 43882/2011 (che in realtà ha riguardato i figli dell'Esposito, ma non l'odierno ricorrente). Nemmeno è conducente il richiamo all'ordinanza cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto la posizione dell'Esposito è stata stralciata, consistendo nella violazione della misura di prevenzione e nella falsificazione dei documenti per i quali si è proceduto separatamente (sono appunto i titoli in esecuzione). 1.3. Va infine rilevato che non risulta alcuna valutazione specifica in ordine alle ulteriori misure alternative richieste dall'Esposito, sotto questo profilo risultando una totale omissione motivazionale. Alla stregua di tali indicazioni, il provvedimento in esame rivela lacune di valutazione in merito agli indicati elementi che è necessario colmare, nella piena autonomia di giudizio, da parte del Tribunale di sorveglianza. 2. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per la completa valutazione delle istanze di misure alternative avanzate da [OSCURATO:PERSONA], alla stregua dei principi di diritto che si sono richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il giorno