CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 14281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uardo all'efficacia dell'ordinanza presidenziale di cui all'art. 708 cod. proc. civ., assumendo che detto provvedimento non potrebbe costituire valido titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata. Il motivo è infondato alla stregua delle affermazioni reiterate della giurisprudenza di legittimità, in materia di efficacia delle statuizioni economiche rese con i provvedimenti presidenziali in sede di giudizio di separazione dei coniugi, quali l'ordinanza del presidente emanata ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ, avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 189 disp. att. cod. proc. civ., e quindi per espressa affermazione della legge, e che sono ritenuti insuscettibili di modifica se non nella sede deputata del giudizio di separazione (sull'efficacia esecutiva dell'ordinanza persidenziale si vedano: Cass. n. 04930 del Ud. 15/02/2022 PU R.G.N. 26190/2020; estensore: C. Valle 11/08/1988 Rv. 459752 - 01; Cass. n. 00453 del 11/02/1969 Rv. 338533 - 01; Cass. n. 410 del 18/02/1967 Rv. 326330 - 01; Cass. n. 01100 del 25/11/2000 Rv. 542159 - 01, che ne esclude solo l'idoneità ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale). Non paiono, peraltro, equiparabili la situazione dei coniugi separandi e quella dei genitori non coniugati, con riferimento ai quali l'obbligo di mantenimento del figlio decorre dal momento dalla effettiva cessazione della coabitazione dei genitori, in quanto solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento c-.--6 dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica (Cass. n. 3302 del 08/02/2017 Rv. 643362 - 02). Il secondo motivo è, pertanto, infondato. Il ricorso, nel riscontro di ipotesi di inammissibilità e di infondatezza delle censure che muove, è infondato. Il ricorso è, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di lite di questo giudizio di legittimità, in quanto la controparte è rimasta intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto (Sez. U. n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso; nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ud. 15/02/2022 PU R.G.N. 26190/2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, in data 15 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] valdi Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 26190/2020; estensore: C. Valle ' CORTE SI:Pnr.m.A [OSCURATO:PERSONA].RP. CENTRALE reazr, PLp QL; CArY/9,21-0(V9. /C.Q1`" IRAA3,,Artn bON, (Y‘ sb50 5o LL ,AkAitEre-,tizja, j:se 255144 I 7.2.- [OSCURATO:PERSONA].- 9TIA CAAb Mi t OWOCCITOt0/1-0jou?s:o Lt4 QJnATO D•geft ;•`"" Ve/131,5a-0 U/LVD (76.-a` c-ZRA ANarl- -Rok.erp, 041 0202) ‘-2 Cgry‘ \