CassazionedecretoSezione 4Decisione del 13 dicembre 2025
Cassazione n. 25539/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. Riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio al tribunale competente per un nuovo esame; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del riesame, su istanza di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e terza interessata dal decreto di sequestro probatorio emesso in data 13 dicembre 2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha confermato detto decreto e ha rigettato, ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., l'istanza di restituzione delle sostanze sequestrate, pur dando atto, in motivazione, del sopravvenuto difetto del fumus del reato ipotizzato per Carenza di offensività in concreto, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica. Nell'ambito del procedimento penale n. 11281/2025 in ordine al reato su indicato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] è stato emesso decreto di convalida di perquisizione e sequestro effettuati dalla polizia giudiziaria nei confronti dell'indagato e della ricorrente aventi ad oggetto: - kg 1,643 di marijuana e di 5 gr. di hashish rinvenuti all'interno del negozio [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - kg 6,4 di marijuana e kg. 1,922 di hashish rinvenuti nel garage di [OSCURATO:PERSONA] n. 7. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, [OSCURATO:PERSONA], formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata restituzione delle cose sequestrate, a fronte dell'accertata assenza di capacità drogante delle sostanze e del conseguente carattere lecito della loro detenzione. L'art. 18 del decreto legge n. 48/2025 convertito nella legge n. 80/2025, novellando la legge n. 242 del 2016, ha disposto il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (cannabis sativa I) anche in forma semilavorata, essiccata, triturata così come anche la commercializzazione dei prodotti contenenti fiori, compresi gli estratti, le resine e gli oli da essi derivati. Per effetto di tale previsione normativa, pertanto, le infiorescenze sono state espressamente escluse dalla disciplina della canapa industriale e le condotte sopracitate che le riguardano sono riconducibili nell'ambito della normativa dettata dal d.P.R n.309/90. Anche nel nuovo quadro normativo, è, tuttavia, pacifico che debbano valere i principi elaborati e ribaditi dalle sezioni unite secondo cui, in ragione del principio di offensività, laddove la sostanza non abbia alcuna efficacia drogante, il reato non è configurabile.Nel caso in esame il Tribunale, dopo aver vagliato e condiviso le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero, e richiamato la giurisprudenza di legittimità, ha concluso per il difetto di fumus del reato ipotizzato proprio in applicazione del principio di offensività, stante l'assenza di efficacia drogante della sostanza detenuta. Tuttavia, malgrado la chiara assenza di uno dei requisiti costitutivi del sequestro probatorio, il collegio non ha annullato il decreto di convalida e ha rigettato la conseguente domanda di restituzione, argomentando sulla natura di illiceità intrinseca delle infiorescenze, ritenute res extra commercium. Tale interpretazione- osserva il ricorrente- attribuisce al rinvio operato dal legislatore una portata molto più ampia di quella desumibile dal dato normativo, giacché il richiamo al sistema del testo unico non consente di qualificare automaticamente le infiorescenze prive di efficacia drogante come sostanza intrinsecamente illecite cui applicare il regime della confisca obbligatoria. Si tratterebbe, infatti, di estendere alle sostanze che non presentano le caratteristiche tipiche delle sostanze stupefacenti il regime ablativo previsto per queste ultime. L'art. 73 d.P.R. n. 309/90 prevede quale oggetto materiale delle condotte eterogenee sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero sostanze in grado di indurre una condizione di ridotto stato di coscienza e responsività e di provocare fenomeni di dipendenza secondo la letteratura scientifica. E' evidente che le res prive di tale caratteristica non possano essere considerate droga e quindi essere trattate allo stesso modo sulla scorta di un'interpretazione meramente formale del dato normativo. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e in particolare degli artt. 253 cod. proc. pen. e 240 comma 2 numero 2 cod. pen. in relazione all'assenza di dolo. Secondo il difensore, l'ulteriore vizio nel quale è incorso il Tribunale nel confermare il decreto di convalida e nel rigettare l'istanza di restituzione, deriva dall'aver trascurato il legittimo affidamento che l'odierna ricorrente ha maturato in ordine ai precedenti giudiziari a lei favorevoli. È principio pacifico che, stante la natura sommaria della valutazione in sede di riesame, il giudice può rilevare anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato purché emerga ictu oculi. Come emerso nel corso del giudizio di riesame, la signora [OSCURATO:PERSONA] e il figlio operano sin dal 2016 nel settore del commercio al dettaglio di prodotti derivati dalla canapa industriale nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla legge n. 242/2016. Già in epoca anteriore alla recente novella, la loro attività era stata oggetto di plurimi controlli da parte delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria del circondario di Modena all'esito dei quali era più volte emersa 3l'assenza di efficacia drogante dei prodotti posti in vendita. Da quanto descritto emerge, da un lato, che l'attività imprenditoriale svolta dalla signora [OSCURATO:PERSONA] si è sempre sviluppata in modo trasparente e dall'altro che la ricorrente ha maturato un legittimo affidamento sulla liceità delle proprie condotte. Il principio di prevedibilità, quale corollario dell'art. 7 della Cedu, è diretto a garantire al consociato la possibilità di orientare le proprie scelte sulla base della preventiva conoscibilità delle conseguenze penali della propria condotta: la prevedibilità è da valutare anche in relazione alla concreta posizione del soggetto destinatario dalla norma, dovendosi verificare se, alla luce delle circostanze del caso e del contesto normativo, egli potesse prevedere ragionevolmente la rilevanza penale della propria condotta. Tale principio trova applicazione anche nell'art. 5 cod. pen., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988, che, nel prevedere il principio che l'ignoranza della legge non scusa, consente al soggetto che ha violato la norma di portare a propria scusa la cosiddetta ignoranza inevitabile, cioè l'errore sulla legge penale non dovuta a colpa, quale causa soggettiva di esclusione della colpevolezza. Nel caso concreto a causa del repentino mutamento normativo e l'ottenimento di specifici precedenti e favorevoli per casi analoghi l'odierna ricorrente non poteva prevedere la penale rilevanza della propria condotta difettando così l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. 3. [OSCURATO:PERSONA], in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo assorbente motivo. 2. Il Tribunale ha preso le mosse dalle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] del Pubblico Ministero, il quale ha rilevato: -che assumendo come percentuale discriminante la potenzialità stupefacente della [OSCURATO:PERSONA] lo 0,5 °h è possibile comunque qualificare i reperti analizzati come appartenenti alla tipologia [OSCURATO:PERSONA]; - che dei 73 reperti totali, 29 contenevano un quantitativo di THC superiore al valore discriminante dello 0,5%; il superamento della soglia non comporta in automatico un'efficacia stupefacente della sostanza, per valutare la quale è necessario considerare sia il quantitativo di materiale massimo utilizzabile per il 4confezionamento di una sigaretta (valutato massimo pari a 1 gr.), sia il concetto di dose drogante; - che assumendo come quantitativo drogante la dose media singola (25 mg) è possibile affermare che per tutti i reperti analizzati sarebbero necessari quantitativi di preparato abbondantemente superiori al grammo per assumere 25 mg di THC; anche a voler ridurre il quantitativo di 25 mg al valore inferiore di 10 mg, i quantitativi di preparazione a base di [OSCURATO:PERSONA] necessari al raggiungimento di tale valore continuerebbero ad essere superiori al grammo. Sulla base di tali considerazioni il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel senso che tutto il materiale pervenuto alla sua attenzione era caratterizzato da quantità di principio psicoattivo tale da non assicurare un'efficacia drogante. Il Tribunale ha, poi, richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività. (In motivazione, la Corte ha precisato che la legge 2 dicembre 2016, n.242, qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art.2 della predetta legge) (Sez. U. n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956 - 01). Il Tribunale ha, quindi, concluso per la insussistenza del fumus del reato ipotizzato. Ciò nondimeno i giudici, pur a fronte della non configurabilità di alcuna fattispecie delittuosa, hanno ritenuto di non poter disporre la restituzione delle infiorescenze, assumendo che la disciplina introdotta dalla L. n. 242/2016, come novellata dalla L. n. 80/2025, avrebbe espunto dal raggio di legalità non solo le condotte di detenzione e commercializzazione, ma la stessa "materia" oggetto di tali condotte, qualificata come" res extra commercium, con conseguente applicabilità del regime di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen. e del divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. 3.11 percorso argomentativo adottato appare viziato nel senso dedotto dal ricorrente.3.1.11 controverso tema dei rapporti tra la disciplina contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] stupefacenti - che incrimina la coltivazione delle sostanze indicate nella tabella II (tra le quali vi è la cannabis in ogni sua varietà) - e la legge n. 242/2016 - contenente «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» - è stato affrontato da questa Corte di legittimità con la sentenza sopra richiamata delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956, secondo cui le coltivazioni incentivate dalla legge 242/2016 si collocano nell'alveo delle colture consentite ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 309/1990. Come la sentenza in esame sottolinea, quest'ultima norma richiama l'art. 14 (disposizione che, al comma 2 lett. b, impone l'introduzione nella tabella II di ogni varietà di cannabis) e, tuttavia, introduce un'eccezione al divieto quando la canapa sia coltivata «esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'art. 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea». Muovendo da queste premesse, la sentenza sostiene che «il sintagma contenuto nell'art. 1, comma 2, legge n. 242 del 2016, ove è stabilito che le coltivazioni di cui si tratta non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, delinea l'ambito dell'intervento normativo» e tale intervento «riguarda un settore dell'attività agroalimentare ontologicamente estraneo dall'ambito dei divieti stabiliti dal T. U. stup. in tema di coltivazioni». Secondo il supremo Collegio, «ciò consente di comprendere appieno, sul piano sistematico, la ragione per la quale la novella non ha effettuato alcuna modifica al dettato del T.U. stup., neppure nell'ambito delle disposizioni che inseriscono la cannabis e i prodotti da essa ottenuti nel delineato sistema tabellare. Secondo il supremo Collegio, la coltivazione della cannabis sativa L. ad uso agroalimentare, promossa dalla legge n. 242/2016, è stata definita non solo «mediante l'indicazione della varietà di canapa di cui si tratta», ma anche «in considerazione dello specifico ambito funzionale dell'attività medesima, che non contempla l'estrazione e la commercializzazione di alcun derivato con funzione stupefacente o psicotropa». Ne consegue che dalla coltivazione di cannabis sativa L. non possono essere lecitamente realizzati prodotti diversi da quelli elencati dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016 e, in particolare, tale coltivazione non può essere destinata alla commercializzazione di «foglie, infiorescenze, olio e resina» (pag. 13 della motivazione). Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno affrontato anche il tema delle soglie percentuali di THC che, secondo alcuni orientamenti, costituivano il discrimine della liceità della commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione agroindustriale di cannabis sativa L. Avendo riguardo ai valori 6indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n.242/2016, il massimo Consesso di legittimità ha chiarito che tali valori sono stati introdotti per tutelare gli agricoltori operanti nella filiera agroalimentare delineata dalla legge, i quali, pur avendo impiegato qualità di canapa consentite, potrebbero aver ottenuto un prodotto contenente una percentuale di THC superiore al limite massimo consentito perché compresa tra lo 0,2 e lo 0,6 °/0. L'art. 4, comma 5, legge n. 242/2016, stabilisce, infatti che in questi casi nessuna responsabilità possa essere posta a carico dell'agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge e l'art. 4, comma 7, nel prevedere la possibilità che vengano disposti il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa che, se pure impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge, presentino un contenuto di THC superiore allo 0,6%, ribadisce, anche in tal caso, che la responsabilità dell'agricoltore è esclusa. Ponendosi in questa prospettiva, le Sezioni unite hanno sostenuto che le richiamate percentuali di THC non possono essere valorizzate al fine di affermare la liceità della commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 o allo 0,2% e hanno concluso che la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, può integrare il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. Stup., anche quando il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7, della legge del 2016. Hanno fatta salva, però, la verifica della concreta offensività del fatto e, quindi, della capacità drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni. 3.2. Il quadro normativo è di recente cambiato. L'art. 2 della legge n. 242/2016 è stato modificato dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80). L'art 18, alle lett a) e b) della I. 9 giugno 2025 n. 80 ha introdotto, per quanto qui rileva: - un nuovo comma 3-bis dell'art. 1 della legge n. 242/2016, che espressamente esclude l'applicazione della legge n. 242/2016 "all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati" "ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309"; -un nuovo comma 3-bis dell'art. 2 della legge n. 242/2016, secondo cui "sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma 7semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2". Nell'incipit del decreto legge si afferma che il fine delle modifiche è quello di evitare "che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa ([OSCURATO:PERSONA] sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale.." Per eftetto del combinato disposto della clausola di non applicazione enunciata all'art. 1, nuovo comma 3-bis, e del corrispondente divieto stabilito all'art. 2, nuovo comma 3-bis, legge n. 242 cit., penalmente presidiato, a far data dal 12 aprile 2025, è divenuta vietata, sotto comminatoria di applicazione degli artt. 73 ss. d.P.R. n. 309 del 1990, l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa, in qualsiasi forma (semilavorata, essiccata o triturata) nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze (compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati). Fino all'odierno intervento legislativo - come già chiarito anche a livello ministeriale in attuazione della legge n. 242 del 2016 - si era ritenuto che le infiorescenze della canapa, pur non essendo citate espressamente dalla citata legge n. 242 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrassero nell'ambito dell'art. 2, comma 2, lett. g), ossia nell'ambito delle coltivazioni lecite destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivassero da una delle varietà ammesse, iscritte nell'apposito Catalogo, con contenuto complessivo di THC non superiore ai livelli stabiliti dalla normativa. Difatti, le varietà di canapa che la legge n. 242 del 2016 consente di coltivare a livello esclusivamente industriale sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva (CE) 2002/53 del Consiglio 13 giugno 2002: tali piante (nella loro interezza), non soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione, non rientrano neppure nell'ambito di applicazione del d.P.R. n. 309 del 1990 se hanno un tenore di THC inferiore o uguale allo 0,2%. Inoltre, in forza di una valutazione di opportunità sul piano repressivo affidata alla corrispondenza dei caratteri botanici dei prodotti ottenuti in esito al ciclo biologico della coltivazione, come già chiarito supra, l'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016 ha individuato una tolleranza fino al limite dello 0,6 per 8cento di THC, in grado di escludere l'antigiuridicità della messa a coltura industriale. In dottrina, peraltro, si è proposta una lettura dell'art. 18 e delle conseguenti modifiche alla legge n. 242/2016 che possa escludere, sulla base del principio di concreta offensività della condotta, la penale rilevanza dei fatti relativi alle infiorescenze prodotte dalla coltivazione di cannabis sativa "per difetto dell'elemento dell'offesa", quando il derivato sia, in concreto, privo di efficacia drogante o psicotropa, come peraltro già sostenuto dalle Sezioni Unite nella sentenza su richiamata. 3.2. Così ricostruito il quadro normativo, la motivazione adottata dal Tribunale del riesame appare effettivamente contraddittoria: da un lato esclude, proprio in ragione del principio di offensività, la rilevanza penale della detenzione della sostanza rinvenuta nella disponibilità della ricorrente e, dall'altro, rigetta la richiesta di restituzione della sostanza, senza tuttavia indicare sulla base di quale norma detta sostanza, in assenza di reato, possa essere confiscata. In proposito le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione hanno chiarito che il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Rv. 27669). In materia di stupefacenti, alla previsione generale dell'art. 240, secondo comma, cod. pen. siaggiunge la disposizione speciale di cui all'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990, secondo cui nel caso di condanna o di applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea. La confisca presuppone, in ogni caso, la configurabilità della fattispecie criminosa sottostante. Proprio in applicazione di tale principio, sempre in tema di sequestro probatorio di derivati dalla coltivazione di "cannabis sativa L" detenuti dall'indagato e destinati alla commercializzazione si è chiarito che "ai fini della legittimità del diniego della restituzione delle cose sequestrate in quanto riconducibili a quelle per le quali è prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2), cod. pen., non è sufficiente l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma occorre accertare l'efficacia drogante della sostanza, che integra l'intrinseca pericolosità della cosa, e il relativo onere della prova grava sul pubblico ministero" (Sez. 4, n. 18371 del 29/04/2021, Rv. 281170 - 01). 9Ne consegue che non può opporsi il divieto di restituzione della sostanza stupefacente e al contempo affermarsi che tale sostanza non ha efficacia drogante. Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. non opera in via automatica, ma presuppone necessariamente che il bene sequestrato sia riconducibile, quantomeno sul piano indiziario, a una fattispecie penalmente rilevante. In difetto di tale presupposto - espressamente escluso dal Tribunale del riesame in punto di offensività e di fumus del reato - la qualificazione delle res come oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen. risulta priva di adeguato fondamento giuridico. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Modena, che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi su indicati. Verificata la effettiva e totale assenza di efficacia drogante della sostanza sequestrata (peraltro anche in luoghi diversi rispetto a quelli di commercializzazione) (sul punto il Collegio non può non rilevare come i passaggi della consulenza richiamati fanno riferimento ad un contenuto di svariati campioni di THC superiore allo 0,5 °h), il Tribunale dovrà chiarire in che senso detta sostanza possa essere sottoposta a sequestro e confiscata. PQM P.Q.M