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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 15818/2023

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sizione a decreto di espulsione Ud.27/04/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21287/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell’ INTERNO, PREFETTURA della PROVINCIA di [OSCURATO:PERSONA], QUESTURAdi [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 82/2021 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco residente in Spagna, presentava ricorso al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto in data 9 febbraio 2021, in considerazione del fatto che il cittadino straniero risultava destinatario di un provvedimento del Questore di Milano del 25 febbraio 2020 con cui gli era stato intimato di rientrare nel territorio spagnolo, essendosi il suo soggiorno in Italia protratto per oltre tre mesi. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con ordinanza del 25 giugno 2021, rigettava il ricorso, dopo aver constatato che non vi era prova in atti che il Baissa avesse impugnato il provvedimento del Questore di Milano che costituiva il presupposto fondante l’atto di espulsione.

2. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza.

Gli intimati Ministero dell’Interno, Prefetto della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e Questore di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Considerato che:

3. Il primo motivo di ricorso denuncia l’assenza di una motivazione comprensibile del provvedimento impugnato, in violazione del disposto dell’art. 13, comma 7, T.U.I., a mente del quale il decreto di esplusione deve essere tradotto in una lingua conosciuta al migrante.

4. Il motivo è inammissibile.

Il decreto impugnato dà conto che l’opponente aveva dedotto, quali motivi di censura nei confronti dell’atto impugnato, “la nullità formale per incompetenza funzionale del vice prefetto alla sottoscrizione del provvedimento nonché l’infondatezza della motivazione”.

Nulla, dunque, è stato dedotto in sede di merito in ordine al corretto adempimento dell’obbligo di traduzione previsto dall’art. 13, comma 7, T.U.I..

Ne discende l’inammissibilità del mezzo in esame, dato che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito (Cass. 14599/2005). 5.1 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “difetto di motivazione e assenza di istruttoria nel giudizio avanti al Giudice di pace –vizio della relativa decisione”, sostiene che il provvedimento impugnato si sia appiattito su quanto esposto dal Prefetto e non abbia valutato l’assenza di pericolosità dell’opponente, né abbia spiegato i motivi per cui si fosse optato per l’espulsione piuttosto che per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. 5.2 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “ancora sul difetto di motivazione del provvedimento e difetto di istruttoria”, lamenta che il provvedimento impugnato abbia ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione emesso in base a una precedente intimazione del Questore di Milano, senza però verificare se vi fossero giustificazioni della presenza del Baissa sul territorio nazionale dopo un anno,né chiarire quali accertamenti fossero stati fatti in merito alla situazione del medesimo.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione dell’identico vizio addotto, non sono fondati.

Una simile indicazione era sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 13, comma 3, T.U.I. (a mente del quale il decreto di espulsione amministrativa deve contenere gli elementi necessari e sufficienti dai quali, con la normale diligenza, sia possibile identificare con sufficiente chiarezza la violazione addebitata che ha dato luogo all'adozione del provvedimento amministrativo; cfr. Cass. 462/2010), poiché le norme appena richiamate non prevedono che dovessero essere valutati ulteriori presupposti, rispetto al protrarsi del soggiorno oltre il limite (di novanta giorni) che, per i soggiorni di breve durata, esonera dalla richiesta del permesso, al fine di emettere il provvedimento di espulsione Spettava poi al migrante allegare e dar prova di eventuali fatti impeditivi dell’allontanamento, che non risultano essere stati in alcun modo dedotti avanti al giudice di merito o in questa sede.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in questa sede delle amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sizione a decreto di espulsione Ud.27/04/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21287/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell’ INTERNO, PREFETTURA della PROVINCIA di [OSCURATO:PERSONA], QUESTURAdi [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 82/2021 depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/4/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco residente in Spagna, presentava ricorso al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto in data 9 febbraio 2021, in considerazione del fatto che il cittadino straniero risultava destinatario di un provvedimento del Questore di Milano del 25 febbraio 2020 con cui gli era stato intimato di rientrare nel territorio spagnolo, essendosi il suo soggiorno in Italia protratto per oltre tre mesi. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con ordinanza del 25 giugno 2021, rigettava il ricorso, dopo aver constatato che non vi era prova in atti che il Baissa avesse impugnato il provvedimento del Questore di Milano che costituiva il presupposto fondante l’atto di espulsione. 2. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] prospettando tre motivi di doglianza. Gli intimati Ministero dell’Interno, Prefetto della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] e Questore di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Considerato che: 3. Il primo motivo di ricorso denuncia l’assenza di una motivazione comprensibile del provvedimento impugnato, in violazione del disposto dell’art. 13, comma 7, T.U.I., a mente del quale il decreto di esplusione deve essere tradotto in una lingua conosciuta al migrante. 4. Il motivo è inammissibile. Il decreto impugnato dà conto che l’opponente aveva dedotto, quali motivi di censura nei confronti dell’atto impugnato, “la nullità formale per incompetenza funzionale del vice prefetto alla sottoscrizione del provvedimento nonché l’infondatezza della motivazione”. Nulla, dunque, è stato dedotto in sede di merito in ordine al corretto adempimento dell’obbligo di traduzione previsto dall’art. 13, comma 7, T.U.I.. Ne discende l’inammissibilità del mezzo in esame, dato che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito (Cass. 14599/2005). 5.1 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “difetto di motivazione e assenza di istruttoria nel giudizio avanti al Giudice di pace –vizio della relativa decisione”, sostiene che il provvedimento impugnato si sia appiattito su quanto esposto dal Prefetto e non abbia valutato l’assenza di pericolosità dell’opponente, né abbia spiegato i motivi per cui si fosse optato per l’espulsione piuttosto che per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. 5.2 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “ancora sul difetto di motivazione del provvedimento e difetto di istruttoria”, lamenta che il provvedimento impugnato abbia ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione emesso in base a una precedente intimazione del Questore di Milano, senza però verificare se vi fossero giustificazioni della presenza del Baissa sul territorio nazionale dopo un anno,né chiarire quali accertamenti fossero stati fatti in merito alla situazione del medesimo. 6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione dell’identico vizio addotto, non sono fondati. Una simile indicazione era sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 13, comma 3, T.U.I. (a mente del quale il decreto di espulsione amministrativa deve contenere gli elementi necessari e sufficienti dai quali, con la normale diligenza, sia possibile identificare con sufficiente chiarezza la violazione addebitata che ha dato luogo all'adozione del provvedimento amministrativo; cfr. Cass. 462/2010), poiché le norme appena richiamate non prevedono che dovessero essere valutati ulteriori presupposti, rispetto al protrarsi del soggiorno oltre il limite (di novanta giorni) che, per i soggiorni di breve durata, esonera dalla richiesta del permesso, al fine di emettere il provvedimento di espulsione Spettava poi al migrante allegare e dar prova di eventuali fatti impeditivi dell’allontanamento, che non risultano essere stati in alcun modo dedotti avanti al giudice di merito o in questa sede. 7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede delle amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contr
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