CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo G(As- -144 CarV>0 «A i. ci- 41C14~4. 4.4.ak4vvi N V-4 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo, in seguito a giudizio abbreviato, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 337 e 635 cod. pen. e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di giustizia, altresì disponendo nei suoi confronti l'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. 2. Il fatto: alle ore 14:15 circa del 16/06/2020, [OSCURATO:PERSONA] (anni 76), appena varcate le scale condominali della propria abitazione di Entratico, era stata avvicinata da un ragazzo che le chiedeva informazioni. [OSCURATO:PERSONA], priva di mascherina, gli chiedeva di allontanarsi, ma il giovane le afferrava la collana d'oro, strappandogliela dal collo. Fuggiva poi lungo le scale, inseguito dalla donna. Giunta sul portone, questa notava che ad attendere quel ragazzo vi era una persona alla guida di un grosso scooter, del quale riusciva a prendere il numero di targa, che riferiva agli operanti. Il ciclomotore, con le due persone a bordo, corrispondenti per gli abiti e i caschi indossati a quelli descritti dalla Trapletti, veniva notato sopraggiungere a forte velocità da una pattuglia dei Carabinieri nei pressi della rotatoria di Mornico al Serio. All'intimazione dell'alt, il conducente, identificato poi nell'odierno ricorrente, aveva ingaggiato un inseguimento rocambolesco, con manovre pericolose, procedendo contromano e zigzagando, mentre l'altro passeggero si sfilava il casco e lo lanciava dietro di sé, in direzione dell'autovettura di servizio di cui colpiva il lato sinistro, danneggiando il serbatoio del gasolio e lo pneumatico posteriore sinistro. Perso il controllo del veicolo, i due rovinavano al suolo e fuggivano a piedi. Entrambi venivano raggiunti dagli operanti. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva all'arresto, sferrando pugni e calci al volto del vicebrigadiere Malizia. Emergeva, in seguito, che il ciclomotore e la targa erano entrambi provento di furto ai danni di due distinte persone. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che articola cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al reato di cui all'art. 624 -bis cod. pen. La sentenza impugnata si fonda su mere supposizioni. Si ribadisce quanto già sostenuto con l'atto di appello, e cioè che, nella propria denuncia, la persona offesa collocava la consumazione del reato alle ore 14:15 in Entratico (BG), mentre il passaggio degli imputati dalla rotonda posta sulla SP98 di Mornico (BG), ove erano appostati gli operanti e che dista 17 km dal luogo ove si è consumato il reato, risaliva alle 14:20, sebbene quel tragitto abbia un tempo di percorrenza medio di 25 minuti circa in macchina. Sul punto, la sentenza è contraddittoria giacché utilizza l'età della vittima per giustificare un'evidente disomogeneità nella ricostruzione dei fatti e non utilizza lo stesso parametro che adopera quando sottolinea che la signora potrebbe ricordare un numero di targa non corretto. Non esistono agli atti risultanze oggettive sulla responsabilità del prevenuto, emergendo invece la possibilità che sia stata effettuata una ricostruzione fattuale successiva all'arresto dei soggetti che si è presunto fossero gli autori del delitto. 3.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento al reato di cui agli artt. 110 e 635, comma 2, cod. pen. Il lancio del casco non può attribuirsi all'odierno ricorrente, giacché si tratta di azione intrapresa autonomamente dal correo Oueslati. 3.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen. Appare pacifico dal verbale di arresto che l'imputato non abbia usato violenza per impedire l'esecuzione dell'atto d'ufficio da parte dell'operante, essendosi questo già interamente svolto come emerge dalla locuzione "una volta raggiunto". Si tratta, pertanto, di un comportamento successivo, esprimente soltanto disapprovazione verso l'atto compiuto. 3.4. Con il quarto motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento al reato di cui all'art. 648 cod. pen. In sede di convalida, il coimputato ha affermato di aver acquistato lui, tempo prima, il motorino al prezzo di 200 euro. Non vi sono elementi da cui possa desumersi che l'odierno ricorrente fosse partecipe della ricettazione. 3.5. Con il quinto motivo, deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 81 cod. pen., in ordine al quale si lamenta l'eccessività degli aumenti di pena, e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. 4. Il Procuratore generale ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Ciò premesso, il primo motivo, sulla ascrivibilità al prevenuto del furto con strappo, è infondato. Condivise le argomentazioni del Giudice dì primo grado sul punto, in particolare sulla piena plausibilità di uno stato di forte emotività ed agitazione che può verosimilmente avere indotto la persona offesa a sbagliare di alcuni minuti il momento in cui si è consumato il furto della collanina, la Corte territoriale valorizza una circostanza certa: e cioè che il ciclomotore venne rintracciato, pochi minuti dopo il fatto, e fermato, dopo una fuga spericolata ("contro mano" e "a folle velocità"), in base alla stessa targa (DA23521), indicata proprio dalla vittima. Evidenzia, poi, la sentenza impugnata che la giustificazione addotta dall'imputato, circa il fatto che, insieme al complice, sarebbe scappato solo perché consapevole di essere privo dei documenti di circolazione del motociclo, oltre ad essere «palesemente sproporzionata per difetto rispetto al comportamento assolutamente spregiudicato tenuto dai prevenuti (...), contrasta con la prova che il veicolo era stato notato procedere ad elevata velocità già prima ancora di essere inseguito dai militari», come emerso dal verbale di arresto menzionato nell'impugnata sentenza. Alla luce di tali emergenze, correttamente la Corte del merito afferma come il mancato recupero della refurtiva non possa certo dimostrare l'innocenza dell'imputato, «tenuto conto della facilissima possibilità da parte dei prevenuti di disfarsi, durante la fuga, di tale minuscolo oggetto». 3. Analoga valutazione di infondatezza va espressa con riguardo ai motivi secondo, terzo e quarto. 3.1. Quanto alla sussistenza del reato di danneggiamento, conseguito al lancio del casco da parte del coimputato, con motivazione congrua ed immune da censure, la Corte di appello sostiene che lo [OSCURATO:PERSONA] mostrò di condividere questa azione aggressiva e violenta, «siccome eseguita all'interno di una dinamica di comune condotta di fuga e di resistenza compiuta ad ogni costo, all'evidente fine di sottrarsi all'arresto». Invero, come affermato da questa Corte Suprema, perché il concorrente morale risponda di un reato di evento non è necessario, come per l'esecutore materiale, che l'evento sia stato da lui voluto con dolo diretto, ma è sufficiente che sia stato voluto con dolo eventuale e, pertanto, egli deve aver concorso all'azione dell'esecutore materiale non soltanto prevedendo in concreto l'evento come possibile conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata e sempre che l'evento rientri, in modo diretto e conseguenziale, nello schema esecutivo di tale azione (Sez. 2, n. 20793 del 15/04/2016, Belville, Rv. 267038). 3.2. Parimenti si dica con riguardo al reato di cui all'art. 337 cod. pen., che la Corte territoriale correttamente ha reputato pienamente configurato, trattandosi di condotta comunque reattiva, idonea ad intralciare e ritardare l'intervento dei Carabinieri, impegnati a fermare ed identificare i fuggitivi che si erano rifiutati di arrestarsi al segnale di alt loro intimato. Si tratta, dunque, di condotta tenuta durante il compimento delle operazioni e in tal caso, quali che siano gli scopi mediati e i motivi di fatto avuti di mira dall'imputato, il dolo specifico richiesto è pienamente concretato dalla coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio (Sez. 6, n. 38786 del 17/09/2014, Eki, Rv. 260469). E, dunque, correttamente il reato è stato ritenuto sussistente dalla sentenza impugnata.3.3. Altrettanto si dica per la configurabilità del reato di ricettazione. La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio giurisprudenziale in base al quale risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso medesimo (Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, dep. 2014, Proietto, Rv. 258264; Sez. 2, n. 41423 del 23/11/2010, Ienne, Rv 248718). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha affermato che la prova del concorso dello [OSCURATO:PERSONA] in tale condotta illecita è altresì rafforzata dalla circostanza che questi, non solo non ha giustificato il possesso del motociclo e della targa ivi apposta, beni entrambi oggetto di provenienza furtiva, ma ha pure confessato la sua consapevolezza della mancanza dei documenti di circolazione del suddetto veicolo. 4. Quanto, infine, al quinto motivo, la doglianza sulla continuazione si appalesa estremamente generica. Di contro, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità, la quale non impone l'obbligo di una specifica motivazione per ogni singolo aumento, soprattutto quando - come osservato dalla Corte territoriale nel caso di specie - si è in presenza di un calcolo scrupoloso effettuato dal Giudice di primo grado con riferimento ad ogni singola condotta delittuosa con aumenti non eccessivi e assolutamente proporzionati a ciascun reato contestato (in tal senso, Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770 - 01; Sez. 1, n. 39350 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276870 - 02, la quale ha stabilito che, n tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base). 4.1. Il ricorrente, poi, pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L'esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Il riconoscimento di dette circostanze presuppone, inoltre, l'esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento. Nella specie, tuttavia, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche le «modalità delle plurioffensive condotte delittuose, indicative di una personalità che, a dispetto della formale incensuratezza, risulta manifestamente incline a condotte illecite ai danni della persona e del patrimonio». Ha poi, in particolare, esattamente ricordato come l'invocata incensuratezza non possa, per ciò solo, essere posta a fondamento del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis, comma 3, cod. pen.). Si tratta di motivazione immune dalle sollevate censure. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ri