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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30649/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/7/2025 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], la quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la condanna per il reato di calunnia, commesso dall'imputato in occasione delle sommarie informazioni rilasciate al pubblico ministero il 17/11/2016.

In tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di presunte condotte illecite tenutedai Carabinieri che avevano sottoposto a controllo [OSCURATO:PERSONA], trovandolo in possesso di sostanza stupefacente.

Secondo la concorde ricostruzione operata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento amministrativo intentato nei suoi confronti a seguito dell'accertato uso di stupefacenti (ex art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) depositava una dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], contenente le accuse - poi ritenute false - nei confronti dei militari.

Sulla base di quanto addotto nel procedimento amministrativo, si iscriveva il procedimento penale a carico dei militari e, in tale contesto [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente confermando quando in precedenza dichiarato per iscritto, rendeva le dichiarazioni ritenute false.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo e secondo motivo, si formulano plurime censure in ordine alla motivazione della sentenza impugnata, eccependo la sostanziale mancanza di motivazione, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la ricostruzione operata in primo grado, senza confrontarsi con gli specifici motivi di impugnazione.

Nel merito, la motivazione risulterebbe in ogni caso viziata e si fonderebbe su un travisamento delle prove raccolte.

È emerso, infatti, che la dichiarazione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] è stata utilizzata da quest'ultimo, essendo stata allegata prima a sostegno della memoria difensiva presentata al Prefetto di Udine (nell'aprile 2015) nel procedimento ex art.75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, successivamente, alla denuncia sporta nell'ottobre 2015.

Sostiene il ricorrente, pertanto, che egli non aveva presentato alcuna denuncia e che il procedimento penale scaturiva esclusivamente dalle iniziative assunte da [OSCURATO:PERSONA].

Si eccepisce, inoltre, l'inutilizzabilità delle s.i.t. rese dall'imputato in data 17 novembre 2016, sul presupposto che l'escussione del dichiarante doveva essere interrotta ex art. 63 cod. proc. pen., al fine di garantire al predetto la necessaria assistenza difensiva.

Ne consegue che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che si colloca a monte delle s.i.t., sarebbe inidonea ad integrare il reato di calunnia, non configurando alcuna delle condotte previste dall'art. 368 cod. pen., mentre le s.i.t., in quanto inutilizzabili, non consentirebbero ugualmente di fondare la penale responsabilità dell'imputato.

Il ricorrente, infine, censura anche la ricostruzione in fatto degli accadimenti descritti nelle dichiarazioni ritenute false.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione e violazione 2di legge in merito all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio.

2.3. Con il quarto motivo, si contesta l'omesso riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato, evidenziandosi come, per consolidata giurisprudenza, il reato di calunnia si consuma con la prima comunicazione della falsa accusa.

Si afferma, pertanto, che il momento di consumazione del reato non doveva essere individuato nella data del 17 novembre 2016 (quando vennero rese le s.i.t.), bensì nel 30 marzo 2015 (data della dichiarazione resa a Galdo e da quest'ultimo utilizzata). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Per quanto concerne i primi due motivi di ricorso deve, in primo luogo, escludersi che ricorra il vizio di motivazione apparente, posto che la sentenza della Corte di appello ha puntualmente risposto ai motivi di impugnazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Nel momento in cui emerge un vaglio critico alle argomentazioni dedotte con l'appello, non può dedursi l'apparenza della motivazione per il sol fatto che l'iter argomentativo seguito dal giudice di appello sia sostanzialmente sovrapponibile a quello seguito in primo grado.

Tale convergenza, infatti, non è il frutto di un mero appiattimento del giudice di appello sulla motivazione della sentenza di primo grado, bensì è l'effetto della condivisa ricostruzione in fatto e diritto.

2.2. Manifestamente infondate sono anche le censure in ordine all'individuazione della condotta integrante il reato di calunnia.

Nel merito, non è contestata la sequenza temporale e le condotte individualmente ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

È stato pacificamente accertato, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] si è prestato a rendere una dichiarazione di comodo in favore di Galdeo, che quest'ultimo ha utilizzato prima nel procedimento amministrativo ex art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, poi, per sporgere denuncia a carico dei militari che lo avevano sottoposto a controllo.

Orbene, in questa prima fase correttamente non è stata individuata alcuna condotta, personalmente riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, suscettibile di fondare il reato di calunnia, posto che le iniziative assunte da [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, quella sfociata nella denuncia a carico dei militari, è stata frutto di una sua scelta 3personale, senza che sia in alcun modo emersa una consapevole e personale partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, non è neppure provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato la sua dichiarazione per sporgere la suddetta denuncia.

Quanto detto consente di affermare che, prima di rendere le s.i.t. nel novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto in essere alcuna delle condotte contemplate dall'art. 368 cod. pen., non potendosi considerare tale la mera sottoscrizione della dichiarazione consegnata a Galdo. .

2.3. Il reato di calunnia, invece, è stato correttamente ritenuto commesso nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito delle indagini avviate a carico dei militari accusati da Galdo, ha reso le sommarie informazioni, confermando le false dichiarazioni rese fin dalla sottoscrizione del documento rilasciato a Galdig.

Né è condivisibile l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa, posto che l'obbligo di interrompere il dichiarante ex art. 63 cod. proc. pen. sorge solo nel momento in cui emergono gli indizi di reità a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto a s.i.t. le indagini avevano ad oggetto le condotte contestate ai militari e non vi era alcuna preventiva o concomitante emergenza che potesse far ritenere sussistenti indizi di reità a carico del dichiarante.

In buona sostanza, quindi, solo le s.i.t. sono le dichiarazioni integranti il reato di calunnia e, in quanto tali, sicuramente utilizzabili.

Sul punto è sufficiente ribadire il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo (Sez.U, n. 33583 del 26/3/2015, Rv. 264481).

2.4. Infine, per quanto concerne il merito della vicenda e, in particolare, la valutazione degli elementi che hanno condotto i giudici di secondo grado a ritenere la falsità della ricostruzione "di favore" rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], se ne deve dichiarare la manifesta infondatezza.

La difesa, infatti, ripropone questioni valutative delle prove che attingono direttamente al merito e che sono state oggetto di esaustiva motivazione da parte della Corte di appello, senza che emergano profili idonei a sostenere che la 4motivazione sul punto sia manifestamente illogica o contraddittoria.

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche.

Per quanto attiene al primo aspetto, la Corte di appello ha reso un'esaustiva motivazione idonea a sottolineare la particolare offensività della condotta illecita realizzata dall'imputato, evidenziando anche la circostanza che la calunnia è stata duplice, avendo l'imputato falsamente accusato entrambi i carabinieri intervenuti in occasione dell'accertamento svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso di specie, si è chiaramente in presenza di un'ipotesi di concorso formale di reati, che avrebbe imposto l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 81 cod. pen., con conseguente individuazione del reato base e del conseguente aumento.

La Corte di appello ha dato atto che la pena è stata computata in modo unitario, pur tenendo conto della duplicità della condotta e, quindi, della sua maggiore offensività, quale parametro giustificativo del discostamento dal minimo edittale.

Si tratta di un'argomentazione obiettivamente idonea a dar conto delle ragioni che hanno indotto alla quantificazione della pena, né, del resto, l'imputato si può dolere dell'omessa applicazione del regime del concorso formale di reati, posto che quest'ultimo, implicando l'espresso riconoscimento della duplicità delle condotte illecite, si tradurrebbe in un risultato sfavorevole per il ricorrente.

Parimenti motivata è l'esclusione del riconoscimento delle attenuanti generiche, posto che a fronte di una condotta ritenuta di apprezzabile gravità, la difesa non ha evidenziato alcun elemento favorevole ed oggettivamente in grado di giustificare l'attenuazione della pena inflitta.

4. Il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto l'omessa declaratoria della prescrizione, è manifestamente infondato.

Richiamando quando sopra indicato, in ordine all'individuazione del momento consumativo del reato, ne consegue l'infondatezza della tesi difensiva volta a retrodatare la condotta, ancorandola al momento in cui la dichiarazione scritta in favore di Galdgr' è stata rilasciata e poi utilizzata.

Ne consegue che, al momento della sentenza di appello, il reato è stato correttamente ritenuto non prescritto.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese 5processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/7/2025 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], la quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la condanna per il reato di calunnia, commesso dall'imputato in occasione delle sommarie informazioni rilasciate al pubblico ministero il 17/11/2016. In tale occasione, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di presunte condotte illecite tenutedai Carabinieri che avevano sottoposto a controllo [OSCURATO:PERSONA], trovandolo in possesso di sostanza stupefacente. Secondo la concorde ricostruzione operata dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento amministrativo intentato nei suoi confronti a seguito dell'accertato uso di stupefacenti (ex art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) depositava una dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], contenente le accuse - poi ritenute false - nei confronti dei militari. Sulla base di quanto addotto nel procedimento amministrativo, si iscriveva il procedimento penale a carico dei militari e, in tale contesto [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente confermando quando in precedenza dichiarato per iscritto, rendeva le dichiarazioni ritenute false. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo e secondo motivo, si formulano plurime censure in ordine alla motivazione della sentenza impugnata, eccependo la sostanziale mancanza di motivazione, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la ricostruzione operata in primo grado, senza confrontarsi con gli specifici motivi di impugnazione. Nel merito, la motivazione risulterebbe in ogni caso viziata e si fonderebbe su un travisamento delle prove raccolte. È emerso, infatti, che la dichiarazione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] è stata utilizzata da quest'ultimo, essendo stata allegata prima a sostegno della memoria difensiva presentata al Prefetto di Udine (nell'aprile 2015) nel procedimento ex art.75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, successivamente, alla denuncia sporta nell'ottobre 2015. Sostiene il ricorrente, pertanto, che egli non aveva presentato alcuna denuncia e che il procedimento penale scaturiva esclusivamente dalle iniziative assunte da [OSCURATO:PERSONA]. Si eccepisce, inoltre, l'inutilizzabilità delle s.i.t. rese dall'imputato in data 17 novembre 2016, sul presupposto che l'escussione del dichiarante doveva essere interrotta ex art. 63 cod. proc. pen., al fine di garantire al predetto la necessaria assistenza difensiva. Ne consegue che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che si colloca a monte delle s.i.t., sarebbe inidonea ad integrare il reato di calunnia, non configurando alcuna delle condotte previste dall'art. 368 cod. pen., mentre le s.i.t., in quanto inutilizzabili, non consentirebbero ugualmente di fondare la penale responsabilità dell'imputato. Il ricorrente, infine, censura anche la ricostruzione in fatto degli accadimenti descritti nelle dichiarazioni ritenute false. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce il vizio di motivazione e violazione 2di legge in merito all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio. 2.3. Con il quarto motivo, si contesta l'omesso riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato, evidenziandosi come, per consolidata giurisprudenza, il reato di calunnia si consuma con la prima comunicazione della falsa accusa. Si afferma, pertanto, che il momento di consumazione del reato non doveva essere individuato nella data del 17 novembre 2016 (quando vennero rese le s.i.t.), bensì nel 30 marzo 2015 (data della dichiarazione resa a Galdo e da quest'ultimo utilizzata). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Per quanto concerne i primi due motivi di ricorso deve, in primo luogo, escludersi che ricorra il vizio di motivazione apparente, posto che la sentenza della Corte di appello ha puntualmente risposto ai motivi di impugnazione proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Nel momento in cui emerge un vaglio critico alle argomentazioni dedotte con l'appello, non può dedursi l'apparenza della motivazione per il sol fatto che l'iter argomentativo seguito dal giudice di appello sia sostanzialmente sovrapponibile a quello seguito in primo grado. Tale convergenza, infatti, non è il frutto di un mero appiattimento del giudice di appello sulla motivazione della sentenza di primo grado, bensì è l'effetto della condivisa ricostruzione in fatto e diritto. 2.2. Manifestamente infondate sono anche le censure in ordine all'individuazione della condotta integrante il reato di calunnia. Nel merito, non è contestata la sequenza temporale e le condotte individualmente ascritte a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È stato pacificamente accertato, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] si è prestato a rendere una dichiarazione di comodo in favore di Galdeo, che quest'ultimo ha utilizzato prima nel procedimento amministrativo ex art. 75 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, poi, per sporgere denuncia a carico dei militari che lo avevano sottoposto a controllo. Orbene, in questa prima fase correttamente non è stata individuata alcuna condotta, personalmente riferibile a [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, suscettibile di fondare il reato di calunnia, posto che le iniziative assunte da [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, quella sfociata nella denuncia a carico dei militari, è stata frutto di una sua scelta 3personale, senza che sia in alcun modo emersa una consapevole e personale partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, non è neppure provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato la sua dichiarazione per sporgere la suddetta denuncia. Quanto detto consente di affermare che, prima di rendere le s.i.t. nel novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] non aveva posto in essere alcuna delle condotte contemplate dall'art. 368 cod. pen., non potendosi considerare tale la mera sottoscrizione della dichiarazione consegnata a Galdo. . 2.3. Il reato di calunnia, invece, è stato correttamente ritenuto commesso nel momento in cui [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito delle indagini avviate a carico dei militari accusati da Galdo, ha reso le sommarie informazioni, confermando le false dichiarazioni rese fin dalla sottoscrizione del documento rilasciato a Galdig. Né è condivisibile l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa, posto che l'obbligo di interrompere il dichiarante ex art. 63 cod. proc. pen. sorge solo nel momento in cui emergono gli indizi di reità a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto a s.i.t. le indagini avevano ad oggetto le condotte contestate ai militari e non vi era alcuna preventiva o concomitante emergenza che potesse far ritenere sussistenti indizi di reità a carico del dichiarante. In buona sostanza, quindi, solo le s.i.t. sono le dichiarazioni integranti il reato di calunnia e, in quanto tali, sicuramente utilizzabili. Sul punto è sufficiente ribadire il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni "indizianti" di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale per fatti pregressi, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza, in quanto la predetta norma di garanzia è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commetterlo (Sez.U, n. 33583 del 26/3/2015, Rv. 264481). 2.4. Infine, per quanto concerne il merito della vicenda e, in particolare, la valutazione degli elementi che hanno condotto i giudici di secondo grado a ritenere la falsità della ricostruzione "di favore" rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], se ne deve dichiarare la manifesta infondatezza. La difesa, infatti, ripropone questioni valutative delle prove che attingono direttamente al merito e che sono state oggetto di esaustiva motivazione da parte della Corte di appello, senza che emergano profili idonei a sostenere che la 4motivazione sul punto sia manifestamente illogica o contraddittoria. 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. Per quanto attiene al primo aspetto, la Corte di appello ha reso un'esaustiva motivazione idonea a sottolineare la particolare offensività della condotta illecita realizzata dall'imputato, evidenziando anche la circostanza che la calunnia è stata duplice, avendo l'imputato falsamente accusato entrambi i carabinieri intervenuti in occasione dell'accertamento svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, si è chiaramente in presenza di un'ipotesi di concorso formale di reati, che avrebbe imposto l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 81 cod. pen., con conseguente individuazione del reato base e del conseguente aumento. La Corte di appello ha dato atto che la pena è stata computata in modo unitario, pur tenendo conto della duplicità della condotta e, quindi, della sua maggiore offensività, quale parametro giustificativo del discostamento dal minimo edittale. Si tratta di un'argomentazione obiettivamente idonea a dar conto delle ragioni che hanno indotto alla quantificazione della pena, né, del resto, l'imputato si può dolere dell'omessa applicazione del regime del concorso formale di reati, posto che quest'ultimo, implicando l'espresso riconoscimento della duplicità delle condotte illecite, si tradurrebbe in un risultato sfavorevole per il ricorrente. Parimenti motivata è l'esclusione del riconoscimento delle attenuanti generiche, posto che a fronte di una condotta ritenuta di apprezzabile gravità, la difesa non ha evidenziato alcun elemento favorevole ed oggettivamente in grado di giustificare l'attenuazione della pena inflitta. 4. Il quarto motivo di ricorso, avente ad oggetto l'omessa declaratoria della prescrizione, è manifestamente infondato. Richiamando quando sopra indicato, in ordine all'individuazione del momento consumativo del reato, ne consegue l'infondatezza della tesi difensiva volta a retrodatare la condotta, ancorandola al momento in cui la dichiarazione scritta in favore di Galdgr' è stata rilasciata e poi utilizzata. Ne consegue che, al momento della sentenza di appello, il reato è stato correttamente ritenuto non prescritto. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese 5processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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