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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28105/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., ha dichiarato il predetto imputato colpevole del reato di tentato furto, aggravato dal fatto commesso su cosa esistente presso uno stabilimento pubblico; Ritenuto che il ricorso è inammissibile anzitutto perché non indica in maniera specifica i punti della decisione oggetto di impugnazione, ricomprendendoli tutti in modo indistinto nell'unico motivo proposto; Considerato, in ogni caso, che le censure proposte - che contestano l'attendibilità delle prove a carico dell'imputato, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. - sono privi di specificità perché evitano di misurarsi con le ragioni attraverso le quali quelle medesime questioni sono state affronta e risolte dal giudice di secondo grado; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen., ha dichiarato il predetto imputato colpevole del reato di tentato furto, aggravato dal fatto commesso su cosa esistente presso uno stabilimento pubblico; Ritenuto che il ricorso è inammissibile anzitutto perché non indica in maniera specifica i punti della decisione oggetto di impugnazione, ricomprendendoli tutti in modo indistinto nell'unico motivo proposto; Considerato, in ogni caso, che le censure proposte - che contestano l'attendibilità delle prove a carico dell'imputato, la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e il diniego dell'art. 131-bis cod. pen. - sono privi di specificità perché evitano di misurarsi con le ragioni attraverso le quali quelle medesime questioni sono state affronta e risolte dal giudice di secondo grado; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 28105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris