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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 32896/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natail [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con sentenza exart. 444 cod. proc. pen. in data 3 luglio 2025 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro1.000,00 di multa in ordine ai reati di rapina tentata e consumata, e furto aggravato alla stessa contestati.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata tramite il difensore deducendo, con unico motivo, violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità per il capo n. 3 dell’imputazione.

3. Il ricorso è proposto per motivi del tutto generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero l’impugnazione è priva di qualsiasi adeguata ragione di critica della decisione impugnata pur emessa a seguito di patteggiamento; al proposito va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de lla ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 25 settembre 2025 IL CONSIGLIERE E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natail [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con sentenza exart. 444 cod. proc. pen. in data 3 luglio 2025 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro1.000,00 di multa in ordine ai reati di rapina tentata e consumata, e furto aggravato alla stessa contestati. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata tramite il difensore deducendo, con unico motivo, violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità per il capo n. 3 dell’imputazione. 3. Il ricorso è proposto per motivi del tutto generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero l’impugnazione è priva di qualsiasi adeguata ragione di critica della decisione impugnata pur emessa a seguito di patteggiamento; al proposito va ricordato come secondo l’orientamento di legittimità ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 -01). 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de lla ricorrente a l pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 25 settembre 2025 IL CONSIGLIERE E
Sentenza Cassazione n. 32896/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris