CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09919/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10804/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente provinciale p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Venezia n. 511/23, depositata il 7 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con sentenza pubblicata il 4 ottobre 2019 il Tribunale di Vicenza accolse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], annullando a)le elezioni tenutesi il 27 aprile 2017 per la carica di Componente del Consiglio Mandamentale quale Rappre- sentante Mandamentale di Categoria in Rappresentanza del Sistema di Mer- cato [OSCURATO:PERSONA], b)le elezioni tenutesi il 4 maggio 2016 per la carica di Presidente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ciale di [OSCURATO:PERSONA], Componente il Consiglio Direttivo, quale [OSCURATO:PERSONA] dei Sistemi di [OSCURATO:PERSONA] di Categoria in Rappresentanza del Sistema di Mercato, e c)le elezioni tenutesi il 16 mag- gio 2016 per la carica di Componente della [OSCURATO:PERSONA] quale Rap- presentante Mandamentale di Categoria in Rappresentanza del Sistema di [OSCURATO:PERSONA]; che l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dalla Corte d'appello di Venezia, che con sentenza del 7 marzo 2023 ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dal Pozzebon; che avversola predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, illustrati anche con memoria, cui il Pozzebon ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la nullità della sentenza impugnata per difetto, perplessità e/o incompren- sibilità della motivazione, nonché la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., sostenendo che, nell'escludere l'intervenuta cessazione della materia del con- tendere, per effetto della rinnovazione delle cariche sociali, determinata dallo svolgimento delle elezioni cui il Pozzebon non aveva partecipato,la Corte ter- ritoriale ha richiamato un precedente giurisprudenziale non pertinente e ha omesso di tenere conto dell'intervenuta modificazione della clausola statuta- ria contestata; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 23 cod. civ., insistendo sul difetto d'interesse ad agire del Pozzebon, in conseguenza dell'avvenuto svolgimento delle elezioni e della conseguente impossibilità di annullarne l'esito, in pregiudizio dei diritti dei terzi di buona fede che avevano assunto le rispettive cariche; che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applica- zione degli artt. 23 e 1442 cod. civ., censurando la sentenza per aver rigettato l'eccezione di prescrizionedella domanda di annullamento delle competizioni elettorali e dei relativi esiti, senza considerare che la dichiarazione di nullità o inefficacia o l'annullamento dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto non erano stati chiesti in via meramente incidentale, ma con efficacia di giudicato; che con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa appli- cazione dell’art. 23 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, censurando la sentenza impugnata per aver annullato le elezioni, senza tenere conto del carattere eccezionale dell'art. 23 cit.e della sua inapplicabilità agli esiti elettorali, non assimilabili a deliberazioni dell'assemblea; che con il quinto motivola ricorrente deduce la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e degli artt. 100 e 113 cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza impugnata per apparenza della motivazione, sostenendo che, nella interpretazionedell'art. 33 dello Statuto della Confartigianato, la Corte terri- toriale ha sovrapposto la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti, avendo applicato ilcriterio ermeneutic o fondat o sulla buona fede, anziché quello fondato sul significato letterale delle espressioni usate; che con il sesto motivo la ricorrente lamenta violazione di norme impera- tive, l'omesso esame delle deduzioni di essa appellante e la palese illogicità nell’applicazione di norme imperative, sostenendo che, nel richiamare i prin- cipi di democraticità, diritto di difesa ed eguaglianza, la sentenza impugnata non ha considerato per un verso che gli stessi sono stati rispettati, per altro verso che l'unico limite di natura costituzionale in materia di associazioni è costituito dalla libertà di associazione prevista dall'art. 18 Cost., il quale non comporta l'obbligo di darsi un ordinamento democratico, e per altro verso ancora che il diritto a ricoprire cariche elettive ha carattere disponibile; che con il settimo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto, manifesta illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione, ai sensi dell’art.132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui ha richiamato i principi democrazia, diritto di difesa ed egua- glianza; che con l'ottavo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applica- zione dell’art. 18 Cost., sostenendo che l'unico limite costituzionale applica- bile alle associazioni è costituito dal diritto di associarsi, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oltremodo oneroso il recesso, non essendo invece applicabili i principi di democrazia, diritto di difesa e ugua- glianza; che dinanzi a questa Corte risultano pendenti altri ricorsi, iscritti ai nn. 14683/2022e 10850 /202 3 R.G. , con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato altre sentenze emesse dalla Corte d'appello di Venezia in giudizi promossi da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed aventi ad oggetto l'accer- tamento dell'invalidità dell'art. 33 dello Statuto della Confartigianato e l'an- nullamento delle delibere con cui era stato impedito agli attori di assumere cariche elettive; che con ordinanza interlocutoria del 23 gennaio 2024, n. 2281/24 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso iscritto al n. 14683/2022 R.G., ai fini della trattazione congiunta con il presente ricorso e con quello iscritto al n. 10850/2023R.G., sicché il medesimo provvedimento va adottato in ordine al presente ricorso, in modo tale da consentire che i tre ricorsi siano chiamati alla medesima udienza. P.Q.M. rinvia la causa a nuo