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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 04139/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 26217-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di (ex) socio della società estinta [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n.1196/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della CTR del'[OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, con la quale è stato confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta emesso per l'anno 2006.

La parte intimata si è costituita con controricorso e, con memoria ritualmente depositata, ha fatto successivamente richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018.

Sulla base dell'istanza del controricorrente il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.14312/2019 alla stregua della disposizione suindicata.

In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018 P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. ac.pusrrATo N CANCEWRA Così deciso in Roma il I li lo [OSCURATO:PERSONA] FlaziOrriarLi' (i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26217-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di (ex) socio della società estinta [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n.1196/2017 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza della CTR del'[OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, con la quale è stato confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta emesso per l'anno 2006. La parte intimata si è costituita con controricorso e, con memoria ritualmente depositata, ha fatto successivamente richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, c.10, d.l. n.119/2018. Sulla base dell'istanza del controricorrente il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.14312/2019 alla stregua della disposizione suindicata. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6, D.L. n. 119/2018 P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. ac.pusrrATo N CANCEWRA Così deciso in Roma il I li lo [OSCURATO:PERSONA] FlaziOrriarLi' (i
Sentenza Cassazione n. 04139/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris