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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13578/2026

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entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avversola sentenza n. 903/2020, pronunciata in data 20/12/2019 dallaCommissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata diSalerno, depositata il 29/01/2020;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/20261.

L’Agenzia delle entrate in data 4/12/2012 notificava alcontribuente l’avviso di accertamento n.TF9011401333/2012, relativoal periodo di imposta 2008, con il quale rettificava il reddito ritenutonon congruo rispetto a quanto accertato sinteticamente ai sensidell’art. 38 d.P.R. 600/1973.2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso delcontribuente e la [OSCURATO:PERSONA] con sentenzan.7594/2016 accoglieva parzialmente l’appello rettificando alcune vocidell’accertamento sintetico compiuto dall’Ufficio.3.

Successivamente al deposito della sentenza n. 7594/2016l’[OSCURATO:PERSONA] notificava al contribuente l’atto diintimazione n.

TF91PRN00873/2016 con allegati prospetti invitando ilcontribuente al pagamento degli importi indicati.4. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorsoproposto dal contribuente avverso l’intimazione ritenendo l’attoemesso a seguito di pregresso accertamento giudizialesufficientemente motivato e coerente con le determinazioni giudiziali.5. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appelloritenendo che non potesse accogliersi la richiesta di sospensioneavanzata ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non sussistendo un rapporto dipregiudizialità con il giudizio sull’avviso di accertamento impugnatodinanzi alla Corte di cassazione, in quanto l’intimazione di pagamentotrovava il suo fondamento nella sentenza emessa dalla CommissioneTributaria in applicazione dell’art. 68 d.lgs. 546/1992; nel meritoriteneva infondata l’impugnazione in quanto l’ammontare sul qualeoperare il calcolo era quello oggetto del primo accertamento nei limitifissati dal citato art. 68, ed evidenziava come il riferimento all’art. 29del d.l. 28/2010 desse conto del procedimento seguito dall’Ufficio nelladeterminazione dell’importo intimato essendo i criteri di calcoloNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026specificati nel testo normativo; infine, in dispositivo condannava ilcontribuente al pagamento delle spese di lite sebbene in motivazioneavesse dichiarato le spese compensate in considerazione dellapendenza del giudizio di cassazione.6.

Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a tremotivi.

L’Agenzia delle entrate deposita controricorso.7.

Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessapronuncia sull’atto di appello e per violazione del diritto di difesa e delprincipio del contraddittorio, in quanto l’atto di intimazione è privo dimotivazione e di indicazione delle modalità di calcolo delle sommepretese, non essendo possibile identificare gli elementi materiali egiuridici ai quali è correlata la pretesa tributaria in riduzione rispettoall’originario accertamento sintetico onde consentire la verifica da partedel contribuente delle modalità di rettifica dell’avviso di accertamentoparzialmente annullato.1.1.

Il motivo è inammissibile e, comunque, in parte infondato.1.2.

Va premesso che il ricorrente formula il motivo senza indicarein rubrica quali sono i vizi denunciati.Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censurericonducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinquemotivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c., sicché,pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esattaindicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che lecensure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelliinquadrabili nel tassativo dettato normativo (Cass. sez.Un., 08/11/2021, n. 32415).

L’art. 366 c.p.c., in particolare, prevedeNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026che il ricorso debba contenere la chiara esposizione dei fatti della causaessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso (n. 3), la chiara esintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione conl’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano (n. 4), la specificaindicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione delcontenuto rilevante degli stessi (n. 6).

A tal ultimo riguardo, il dispostodell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. va interpretato alla luce dellapronuncia della Corte a Sezioni Unite, del 18/3/2022, n. 8950, e cioèin modo non eccessivamente formalistico, tanto da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, non traducendosi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti postia fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno dellecensure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti delgiudizio di merito; non è, dunque, necessaria l’integrale trascrizionedegli atti, ma occorre la puntuale indicazione del contenuto e lasegnalazione della loro presenza nel fascicolo di merito.

Taleinterpretazione è coerente con la giurisprudenza della Corte Edu (inparticolare, sent.

Succi et al.c.

Italia del 28 ottobre 2021, che haribadito la necessità di evitare che il rispetto del requisito formale incidanegativamente sulla sostanza del diritto conteso), dovendo ritenersiassicurata la compatibilità del principio di autosufficienza con quello dicui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio diproporzionalità, non si trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi,di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione deidocumenti o degli atti processuali sui quali l’atto introduttivo si fondi,avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali, con il riferimento idoneo adNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti oformati (Cass. sez. 1, del 19/04/2022, n. 12481).1.3.

Pur nell’ottica di superare vuoti formalismi, la letturacomplessiva del motivo di ricorso non consente di affermare sotto qualeprofilo sarebbe configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c.

“peromessa pronuncia sull’atto di appello interposto dal ricorrente”, e ciòsia perché non viene nemmeno descritta la domanda o l’eccezione chesarebbe stata pretermessa dai giudici del gravame, sia perché nonviene riportato, nella parte di interesse, l’atto di impugnazione, nonconsentendo alla Corte di compiere il giudizio di legittimità al quale èpreposta sulla base degli atti messi a disposizione delle partinell’ambito delle censure rientranti nei vizi tassativamente indicati nelrichiamato art. 360 c.p.c.1.4.

Sotto altro profilo, la censura è infondata laddove si inquadrinole doglianze proposte avuto riguardo agli artt. 68 d.lgs. 546/1992 e 7,comma 1, della legge 212/2000, menzionati dal ricorrente, nell’ambitodella violazione o della falsa applicazione della legge di cui all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c.L’art. 68 d.lgs. 546/1992, ratione temporis applicabile, stabilisceche «1.

Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta,nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto digiudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessiprevisti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopola sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge ilricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza dellacommissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi,se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuoammontare determinato nella sentenza della commissione tributariaregionale».

E’ dunque disciplinata, con regola di carattere generale, laNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario(Cass. Sez. 5, 23 febbraio 2025 n. 4736).Non vi è, quindi, dubbio che l’Ufficio possa procedere ad esigere intermini frazionati ed in misura parziale il tributo preteso in casocontestazione giudiziale (Cass., sez. 5, 17/3/2026, n. 6048).L’art. 7, comma 1, della legge 212/2000 impone la motivazionedegli atti dell’[OSCURATO:PERSONA].Nel caso di specie dalla lettura dell’atto di intimazione emesso inriferimento all’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. 78/2010, convertitodalla legge 122/2010 e dagli allegati prospetti dell’Agenzia delleentrate, risulta chiaramente indicato che l’atto si ricollega alla pretesaimpositiva dell’originario avviso di accertamento, riscossa in pendenzadi giudizio, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 546/1992, alla luce dellarettifica parziale così come compiuta dalla Commissione TributariaRegionale all’esito del giudizio di appello.Ed infatti la seconda parte dell’art. 29, comma 1, lett. a) citatoprevede espressamente che l'intimazione ad adempiere al pagamentoè contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anchemediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cuisiano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi diaccertamento; la lettera b) del predetto art. 29, comma 1, stabilisceche gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termineutile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recarel'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per ilpagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alledisposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agliagenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.Nel caso in esame, dunque, dopo la rettifica parziale dell’originarioaccertamento, l’[OSCURATO:PERSONA], in pendenza di giudizio,Numero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026ha inteso procedere a riscossione frazionata secondo il disposto dell’art.29 citato e nella misura consentita dall’art. 68 del d.lgs. 546/1992,innanzi riportato allegando i prospetti dai quali era possibile evincereil codice tributo e la descrizione dello stesso, l’importo originariamenteaccertato, l’importo contestato in Commissione Tributaria provinciale,l’importo “deciso a favore dell’Ufficio in CTR” , l’importo già intimato aseguito di pronunce ai sensi dell’art.68 d.lg. 546/1992, l’importodovuto al netto degli interessi a vario titolo.A titolo esemplificativo si osserva come, in relazione all’IRPEF, èchiaramente indicato che l'importo accertato era pari ad euro104.169,00, quello contestato dinanzi alla Commissione di primo gradoera di pari entità, quello deciso a favore dell'Ufficio in sede di appelloera pari ad euro 82.967,00, l'importo previsto ai sensi dell'art. 15d.P.R. 602/73 era pari a 34.723,00, l'importo già intimato a seguito dipronuncia ai sensi art. 68 d.lgs. 546/92 era pari ad euro 34.723,00,l'importo dovuto al netto degli interessi era pari ad euro 13.521,00.Da tanto consegue che la doglianza in ordine al difetto dimotivazione idoneo a consentire la difesa del contribuente risulta privodi fondamento dovendosi anche rilevare che la critica non si appuntasulla erroneità degli importi, bensì soltanto sulla mancanza del criteriodi determinazione che, ad ogni evidenza, deve individuarsi nelladecisione della sentenza di appello e nelle disposizioni normativeinnanzi richiamate che consentono la riscossione degli importigiudizialmente accertati in corso di causa.

Peraltro, un successivo attodi accertamento in rettifica e una conseguente iscrizione a ruolo,invocati dal contribuente per l’esazione della pretesa tributaria ridottagiudizialmente, andrebbero incontro a censure di decadenza pertardività.2.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esameNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato ottetto di discussionetra le parti relativo all’inefficacia dell’avviso di accertamento a seguitodi annullamento parziale.

In tal caso l’iscrizione a ruolo non è piùlegittima e la cartella di pagamento è nulla, per cui è necessarioeffettuare un nuova iscrizione a ruolo sulla base della sentenza diannullamento parziale costituente il nuovo titolo giuridico afondamento; da tanto consegue che l’[OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe dovuto notificare soltanto l’intimazione di pagamento, essendonecessario un avviso di accertamento in rettifica contenente larideterminazione degli importi posti a tassazione alla stregua delprovvedimento giudiziario.2.1.

Il motivo è inammissibile, alla luce dell’eccezione sollevatadall’Agenzia delle entrate già nel grado di appello in ordine alla novitàdella questione proposta in quella sede e, comunque, infondato.Nel controricorso è, infatti, riportata la censura di inammissibilitàarticolata avverso la questione sollevata dal contribuente in relazionealla necessità di un nuovo avviso di accertamento e di una successivaiscrizione a ruolo per la riscossione di quanto parzialmente riconosciutoin corso di causa.Con la censura riproposta con il presente ricorso il contribuente nonprecisa in alcun modo, per superare la dedotta inammissibilità, in qualedoglianza.2.2.

In ogni caso la censura è infondata in virtù di quanto giàosservato in relazione al primo motivo di ricorso, avuto riguardo alleprevisioni di cui agli artt. 29 lett. a e b del d.l. 78/2010 e 68 del d.gs.546/1992.3.

Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c., rilevando il contrasto tra la motivazione ed ilNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026dispositivo in punto di spese ed affermando la prevalenza dellacompensazione disposta nella parte motiva del provvedimentoimpugnato.3.1.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.3.2.

Secondo l’orientamento della Corte (Cass.sez. 6 - 2, 16/10/2019, n. 26236, Cas.

Sez.

U - 21/06/2018,n. 16415) in materia di regolamentazione delle spese di lite, integraun'ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tra motivazionedella sentenza e dispositivo, non potendosi il contrasto risolvere nelsenso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ove risultinochiaramente spiegate le ragioni della disposta compensazione, inquanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva ladecisione.3.3.

Nella sentenza in esame vi è una evidente disarmonia traquanto illustrato in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo conriferimento alla regolamentazione delle spese poiché, se in motivazionela Commissione riteneva giustificata l’integrale compensazione dellespese di lite a cagione della pendenza del giudizio di cassazione, neldispositivo condannava il contribuente al pagamento delle spese di liteche liquidava in euro 900,00.La sentenza sul punto va cassata con rinvio al giudice del meritoper nuovo esame in ordine alla regolamentazione delle spese.Il giudice del rinvio, alla luce del principio innanzi richiamato, dovràvalutare la discrasia esistente tra motivazione e dispositivo, accertandose effettivamente debba prevalere la motivazione o il dispositivo,valutando in particolare se siano state chiaramente esposte le ragionidella disposta compensazione ove ve ne fossero sussistenti ipresupposti.La sentenza va cassata in parte qua con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania-sezione staccata di SalernoNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026che, nell’attenersi al principio innanzi esposto, dovrà regolamentareanche le spese del giudizio di legittimità.La Corte, P.Q.Min accoglimento del terzo motivo di ricorso, dichiarati infondati gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezionestaccata di Salerno, cui demanda di provvedere anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avversola sentenza n. 903/2020, pronunciata in data 20/12/2019 dallaCommissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata diSalerno, depositata il 29/01/2020;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/20261. L’Agenzia delle entrate in data 4/12/2012 notificava alcontribuente l’avviso di accertamento n.TF9011401333/2012, relativoal periodo di imposta 2008, con il quale rettificava il reddito ritenutonon congruo rispetto a quanto accertato sinteticamente ai sensidell’art. 38 d.P.R. 600/1973.2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso delcontribuente e la [OSCURATO:PERSONA] con sentenzan.7594/2016 accoglieva parzialmente l’appello rettificando alcune vocidell’accertamento sintetico compiuto dall’Ufficio.3. Successivamente al deposito della sentenza n. 7594/2016l’[OSCURATO:PERSONA] notificava al contribuente l’atto diintimazione n. TF91PRN00873/2016 con allegati prospetti invitando ilcontribuente al pagamento degli importi indicati.4. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorsoproposto dal contribuente avverso l’intimazione ritenendo l’attoemesso a seguito di pregresso accertamento giudizialesufficientemente motivato e coerente con le determinazioni giudiziali.5. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appelloritenendo che non potesse accogliersi la richiesta di sospensioneavanzata ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non sussistendo un rapporto dipregiudizialità con il giudizio sull’avviso di accertamento impugnatodinanzi alla Corte di cassazione, in quanto l’intimazione di pagamentotrovava il suo fondamento nella sentenza emessa dalla CommissioneTributaria in applicazione dell’art. 68 d.lgs. 546/1992; nel meritoriteneva infondata l’impugnazione in quanto l’ammontare sul qualeoperare il calcolo era quello oggetto del primo accertamento nei limitifissati dal citato art. 68, ed evidenziava come il riferimento all’art. 29del d.l. 28/2010 desse conto del procedimento seguito dall’Ufficio nelladeterminazione dell’importo intimato essendo i criteri di calcoloNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026specificati nel testo normativo; infine, in dispositivo condannava ilcontribuente al pagamento delle spese di lite sebbene in motivazioneavesse dichiarato le spese compensate in considerazione dellapendenza del giudizio di cassazione.6. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a tremotivi. L’Agenzia delle entrate deposita controricorso.7. Non risultano depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessapronuncia sull’atto di appello e per violazione del diritto di difesa e delprincipio del contraddittorio, in quanto l’atto di intimazione è privo dimotivazione e di indicazione delle modalità di calcolo delle sommepretese, non essendo possibile identificare gli elementi materiali egiuridici ai quali è correlata la pretesa tributaria in riduzione rispettoall’originario accertamento sintetico onde consentire la verifica da partedel contribuente delle modalità di rettifica dell’avviso di accertamentoparzialmente annullato.1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, in parte infondato.1.2. Va premesso che il ricorrente formula il motivo senza indicarein rubrica quali sono i vizi denunciati.Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censurericonducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinquemotivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c., sicché,pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esattaindicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che lecensure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelliinquadrabili nel tassativo dettato normativo (Cass. sez.Un., 08/11/2021, n. 32415). L’art. 366 c.p.c., in particolare, prevedeNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026che il ricorso debba contenere la chiara esposizione dei fatti della causaessenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso (n. 3), la chiara esintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione conl’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano (n. 4), la specificaindicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, deidocumenti e dei contratti sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione delcontenuto rilevante degli stessi (n. 6). A tal ultimo riguardo, il dispostodell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. va interpretato alla luce dellapronuncia della Corte a Sezioni Unite, del 18/3/2022, n. 8950, e cioèin modo non eccessivamente formalistico, tanto da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, non traducendosi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti postia fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno dellecensure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti delgiudizio di merito; non è, dunque, necessaria l’integrale trascrizionedegli atti, ma occorre la puntuale indicazione del contenuto e lasegnalazione della loro presenza nel fascicolo di merito. Taleinterpretazione è coerente con la giurisprudenza della Corte Edu (inparticolare, sent. Succi et al.c. Italia del 28 ottobre 2021, che haribadito la necessità di evitare che il rispetto del requisito formale incidanegativamente sulla sostanza del diritto conteso), dovendo ritenersiassicurata la compatibilità del principio di autosufficienza con quello dicui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio diproporzionalità, non si trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi,di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione deidocumenti o degli atti processuali sui quali l’atto introduttivo si fondi,avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, otrascrivendone i passaggi essenziali, con il riferimento idoneo adNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti oformati (Cass. sez. 1, del 19/04/2022, n. 12481).1.3. Pur nell’ottica di superare vuoti formalismi, la letturacomplessiva del motivo di ricorso non consente di affermare sotto qualeprofilo sarebbe configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. “peromessa pronuncia sull’atto di appello interposto dal ricorrente”, e ciòsia perché non viene nemmeno descritta la domanda o l’eccezione chesarebbe stata pretermessa dai giudici del gravame, sia perché nonviene riportato, nella parte di interesse, l’atto di impugnazione, nonconsentendo alla Corte di compiere il giudizio di legittimità al quale èpreposta sulla base degli atti messi a disposizione delle partinell’ambito delle censure rientranti nei vizi tassativamente indicati nelrichiamato art. 360 c.p.c.1.4. Sotto altro profilo, la censura è infondata laddove si inquadrinole doglianze proposte avuto riguardo agli artt. 68 d.lgs. 546/1992 e 7,comma 1, della legge 212/2000, menzionati dal ricorrente, nell’ambitodella violazione o della falsa applicazione della legge di cui all’art. 360,primo comma, num. 3 c.p.c.L’art. 68 d.lgs. 546/1992, ratione temporis applicabile, stabilisceche «1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta,nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto digiudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessiprevisti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopola sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge ilricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza dellacommissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi,se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuoammontare determinato nella sentenza della commissione tributariaregionale». E’ dunque disciplinata, con regola di carattere generale, laNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo tributario(Cass. Sez. 5, 23 febbraio 2025 n. 4736).Non vi è, quindi, dubbio che l’Ufficio possa procedere ad esigere intermini frazionati ed in misura parziale il tributo preteso in casocontestazione giudiziale (Cass., sez. 5, 17/3/2026, n. 6048).L’art. 7, comma 1, della legge 212/2000 impone la motivazionedegli atti dell’[OSCURATO:PERSONA].Nel caso di specie dalla lettura dell’atto di intimazione emesso inriferimento all’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. 78/2010, convertitodalla legge 122/2010 e dagli allegati prospetti dell’Agenzia delleentrate, risulta chiaramente indicato che l’atto si ricollega alla pretesaimpositiva dell’originario avviso di accertamento, riscossa in pendenzadi giudizio, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 546/1992, alla luce dellarettifica parziale così come compiuta dalla Commissione TributariaRegionale all’esito del giudizio di appello.Ed infatti la seconda parte dell’art. 29, comma 1, lett. a) citatoprevede espressamente che l'intimazione ad adempiere al pagamentoè contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anchemediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cuisiano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi diaccertamento; la lettera b) del predetto art. 29, comma 1, stabilisceche gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorso il termineutile per la proposizione del ricorso e devono espressamente recarel'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per ilpagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alledisposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agliagenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.Nel caso in esame, dunque, dopo la rettifica parziale dell’originarioaccertamento, l’[OSCURATO:PERSONA], in pendenza di giudizio,Numero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026ha inteso procedere a riscossione frazionata secondo il disposto dell’art.29 citato e nella misura consentita dall’art. 68 del d.lgs. 546/1992,innanzi riportato allegando i prospetti dai quali era possibile evincereil codice tributo e la descrizione dello stesso, l’importo originariamenteaccertato, l’importo contestato in Commissione Tributaria provinciale,l’importo “deciso a favore dell’Ufficio in CTR” , l’importo già intimato aseguito di pronunce ai sensi dell’art.68 d.lg. 546/1992, l’importodovuto al netto degli interessi a vario titolo.A titolo esemplificativo si osserva come, in relazione all’IRPEF, èchiaramente indicato che l'importo accertato era pari ad euro104.169,00, quello contestato dinanzi alla Commissione di primo gradoera di pari entità, quello deciso a favore dell'Ufficio in sede di appelloera pari ad euro 82.967,00, l'importo previsto ai sensi dell'art. 15d.P.R. 602/73 era pari a 34.723,00, l'importo già intimato a seguito dipronuncia ai sensi art. 68 d.lgs. 546/92 era pari ad euro 34.723,00,l'importo dovuto al netto degli interessi era pari ad euro 13.521,00.Da tanto consegue che la doglianza in ordine al difetto dimotivazione idoneo a consentire la difesa del contribuente risulta privodi fondamento dovendosi anche rilevare che la critica non si appuntasulla erroneità degli importi, bensì soltanto sulla mancanza del criteriodi determinazione che, ad ogni evidenza, deve individuarsi nelladecisione della sentenza di appello e nelle disposizioni normativeinnanzi richiamate che consentono la riscossione degli importigiudizialmente accertati in corso di causa. Peraltro, un successivo attodi accertamento in rettifica e una conseguente iscrizione a ruolo,invocati dal contribuente per l’esazione della pretesa tributaria ridottagiudizialmente, andrebbero incontro a censure di decadenza pertardività.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esameNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato ottetto di discussionetra le parti relativo all’inefficacia dell’avviso di accertamento a seguitodi annullamento parziale. In tal caso l’iscrizione a ruolo non è piùlegittima e la cartella di pagamento è nulla, per cui è necessarioeffettuare un nuova iscrizione a ruolo sulla base della sentenza diannullamento parziale costituente il nuovo titolo giuridico afondamento; da tanto consegue che l’[OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe dovuto notificare soltanto l’intimazione di pagamento, essendonecessario un avviso di accertamento in rettifica contenente larideterminazione degli importi posti a tassazione alla stregua delprovvedimento giudiziario.2.1. Il motivo è inammissibile, alla luce dell’eccezione sollevatadall’Agenzia delle entrate già nel grado di appello in ordine alla novitàdella questione proposta in quella sede e, comunque, infondato.Nel controricorso è, infatti, riportata la censura di inammissibilitàarticolata avverso la questione sollevata dal contribuente in relazionealla necessità di un nuovo avviso di accertamento e di una successivaiscrizione a ruolo per la riscossione di quanto parzialmente riconosciutoin corso di causa.Con la censura riproposta con il presente ricorso il contribuente nonprecisa in alcun modo, per superare la dedotta inammissibilità, in qualedoglianza.2.2. In ogni caso la censura è infondata in virtù di quanto giàosservato in relazione al primo motivo di ricorso, avuto riguardo alleprevisioni di cui agli artt. 29 lett. a e b del d.l. 78/2010 e 68 del d.gs.546/1992.3. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c., rilevando il contrasto tra la motivazione ed ilNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026dispositivo in punto di spese ed affermando la prevalenza dellacompensazione disposta nella parte motiva del provvedimentoimpugnato.3.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.3.2. Secondo l’orientamento della Corte (Cass.sez. 6 - 2, 16/10/2019, n. 26236, Cas. Sez. U - 21/06/2018,n. 16415) in materia di regolamentazione delle spese di lite, integraun'ipotesi di correzione di errore materiale la discrasia tra motivazionedella sentenza e dispositivo, non potendosi il contrasto risolvere nelsenso della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, ove risultinochiaramente spiegate le ragioni della disposta compensazione, inquanto il dispositivo ha la funzione di esprimere in forma riassuntiva ladecisione.3.3. Nella sentenza in esame vi è una evidente disarmonia traquanto illustrato in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo conriferimento alla regolamentazione delle spese poiché, se in motivazionela Commissione riteneva giustificata l’integrale compensazione dellespese di lite a cagione della pendenza del giudizio di cassazione, neldispositivo condannava il contribuente al pagamento delle spese di liteche liquidava in euro 900,00.La sentenza sul punto va cassata con rinvio al giudice del meritoper nuovo esame in ordine alla regolamentazione delle spese.Il giudice del rinvio, alla luce del principio innanzi richiamato, dovràvalutare la discrasia esistente tra motivazione e dispositivo, accertandose effettivamente debba prevalere la motivazione o il dispositivo,valutando in particolare se siano state chiaramente esposte le ragionidella disposta compensazione ove ve ne fossero sussistenti ipresupposti.La sentenza va cassata in parte qua con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania-sezione staccata di SalernoNumero registro generale 25683/2020Numero sezionale 3401/2026Numero di raccolta generale 13578/2026Data pubblicazione 10/05/2026che, nell’attenersi al principio innanzi esposto, dovrà regolamentareanche le spese del giudizio di legittimità.La Corte, P.Q.Min accoglimento del terzo motivo di ricorso, dichiarati infondati gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezionestaccata di Salerno, cui demanda di provvedere anche allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro
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