CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 26517/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25001/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio GAP Service , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che che lo rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 621 /2021 , depositatoi l 27/04/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Roma 27 aprile 2021, n. 621, che ha parzialmente accolto l’opposizione fatta valere dalla ricorrente avverso il provvedimento con il quale le era stata riconosciuta la somma di euro 1.000,00 a titolo di indennizzo per la durata irragionevole di un processo di equa riparazione. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto in parte il primo motivo di opposizione e ha ritenuto che il giudizio presupposto di merito avesse avuto una durata complessiva di 5 anni, 8 mesi e 12 giorni, di cui 4 anni, 2 mesi e 12 giorni di durata irragionevole; ha così liquidato alla ricorrente l’importo complessivo di euro 2.000,00 oltre interessi legali dalla domanda (11/9/2020); ha rigettato il secondo e il terzo motivo di opposizione; ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo di opposizione; revocato il decreto opposto, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento della somma di euro 2.000,00, a titolo di equo indennizzo, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo; ha condannato altresì il Ministero alla rifusione, in favore dell’opponente, delle spese del procedimento, liquidate in euro 1.170,00, oltre accessori di legge, per compensi ed euro 287,01 per spese vive ed euro 54,00 per diritti di cancelleria, con distrazione in favore del difensore. Resiste con controricorso il Ministero della giustizia. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in otto motivi. 1. Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla rilevazione della durata ragionevole (ed irragionevole) del giudizio presupposto di merito (camerale e di ottemperanza) e alla conseguente liquidazione del danno non patrimoniale - delle norme ex artt. 2, commi 2 - bis e 2 - quater , legge 24/3/2001 n. 89, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”. Il motivo non può essere accolto. Ad avviso della ricorrente il termine ragionevole del processo di equa riparazione sarebbe di un solo anno e non di un anno e sei mesi come ha affermato la Corte d’appello. In tal modo la ricorrente non considera che la giurisprudenza di questa Corte, sulla base di quanto sostenuto dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha precisato che la durata del giudizio promosso per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata di un processo di equa riparazione non può eccedere il termine di un anno per il grado di merito (si veda, ex multis , Cass. n. 23249/2017) e sei mesi e cinque giorni per quello di esecuzione (cfr., per tutte, Cass., sez. un., n. 19883/2019). 2. Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi: a) il secondo motivo contesta “nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale in relazione alla mancata liquidazione dell’incremento del 20% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di ritardo successivi al terzo per: a. motivazione non pertinente; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”; b) il terzo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione dell’incremento del 20% dell’importo base riconosciuto per danno non patrimoniale per ciascun anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di ritardo successivi al terzo - delle norme ex artt. 2 - bis , comma 1, legge 24/3/2001 n. 89, 115, comma 2, 127, comma 2, 175, comma 1, c.p.c., 2727 e 2729 c.c., 97, comma 1, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU (art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.)”. I due motivi, che mediante il richiamo dei diversi parametri di cui ai nn. 4 e 3 dell’art. 360 c.p.c. contestano entrambi il mancato riconoscimento dell’incremento per ciascun anno successivo al terzo, non possono essere accolti. Precisato, alla luce del rigetto del primo motivo, che il tempo irragionevole è stato di quattro anni, va rilevato – come ha sottolineato la Corte d’appello nel rigettare la censura già ad essa sottoposta –che il comma 1 dell’art. 2-bis, nel disporre che “ . 3. Il quarto motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio - delle norme ex artt. 91, comma 1, primo a linea c.p.c., 30, comma 1, d.P.R.30/5/2002 n. 115, 13, comma 10, legge 31/12/2012 n. 247, 2, comma 2, d.m. 10/3/2014 n. 55 e 221, comma 3, d.l. 19/5/2020 n. 34, convertito in legge 17/7/2020 n. 77 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”: la Corte d’appello ha erroneamente negato il rimborso dell’importo di 1 euro speso per la commissione bancaria pagata per l’iscrizione sul ruolo del procedimento con modalità telematica. Il motivo è inammissibile in applicazione del seguente principio di diritto: l'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 12982 del 1999, Cass. n. 16778 del 2015, Cass. n. 21012 del 2010). 4. Il quinto motivo lamenta “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla compensazione di parte dei compensi del procedimento di opposizione - delle norm e ex artt. 91, 92 e 336, comma 1, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”: la Corte d’appello ha ridotto di un terzo le spese del procedimento per l’accoglimento solo parziale dell’opposizione quando invece tutti i motivi erano fondati alla luce delle ragioni esposte nel ricorso per cassazione. Il motivo non può essere accolto: viene infatti negata la parziale infondatezza dell’opposizione sulla base non della decisione della Corte d’appello, ma degli argomenti proposti con il ricorso in esame. 5. Il settimo motivo contesta “nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio - del principio dell’effetto espansivo interno della decisione riformata e del divieto di reformatio in peius della decisione riformata; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 5 - ter legge 24/3/2001 n. 89, 91, 112, 329, 333, 334, 336, 342 c.p.c. e 3 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”: la Corte d’appello non poteva attribuire per la fase monitoria un compenso inferiore a quello già liquidato dal giudice monocratico andando altrimenti contro il divieto di reformatio in peius. Il motivo non può essere accolto. L'opposizione di cui all'art. 5- terdella legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, così che “le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale” (così Cass. 9728/2020) e non si pone pertanto il profilo del divieto di reformatio in peius. 6. L’ottavo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento di opposizione - delle norme ex artt. 10, 91 c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 24, comma 1, legge 13/6/1942 n. 794, 13, comma 6, legge 31/12/2012 n. 247, 2, comma 1, 4, 5 comma 1, d.m. 10/3/2014 n. 55 e tabella 12 d.m. 10/3/2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”; la domanda è stata accolta nella misura di euro 2.000,00, così che lo scaglione è quello compreso da euro 1.100,01 a euro 5.200,00: la Corte d’appello, nel liquidare complessivamente euro 1.170,00, ha pertanto liquidato un importo inferiore non solo ai valori medi, ma “addirittura” ai minimi tariffari. Il motivo è fondato. La Corte d’appello, nel condannare il Ministero della giustizia a pagare euro 1.170,00 ha violato i minimi tariffari di cui al d.m. n. 55/2014. 7. L’accoglimento dell’ottavo motivo comporta l’assorbimento del sesto motivo, che fa valere “nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione -per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. motivazione apparente; c. motivazione perplessa; d. motivazione incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. , 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”. II. Il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito; vanno quindi riliquidate le spese del giudizio di merito – secondo i minimi tariffari, considerata la natura della causa anche alla luce della ripetitività delle questioni da essa poste –nella somma complessiva di euro 1.233,70, oltre euro 287,00 per esborsi; le spese de l giudizio di legittimità vanno compensate alla luce del parziale accoglimento del ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie l’ottavo motivo, rigettati i primi cinque motivi, assorbito il sesto e rigettato il settimo motivo del ricorso; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a pagare in favore della ricorrente le spese del giudizio di merito, che liquida in euro 1.233,70 per compensi ed euro 287,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 16marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]