CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06195/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12677-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] atti esecutivi R.G.N.12677/2019 Cron. Rep. Ud.21/12/2023 CC AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 447/2018 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 11/10/2018 R.G.N. 1651/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Vicenza ha dichiarato nulli gli avvisi di addebito posti dall’INPS a fondamento del pignoramento presso terzi promosso in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., sul presupposto che non ne fosse stata provata la notifica; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; che l’agente della riscossione non ha svolto in questa sede attività difensiva; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, per essersi il Tribunale limitato a dichiarare illegittima la procedura esecutiva senza entrare nel merito della pretesa creditoria, così a suo direcontravvenendo al costante orientamento di questa Corte (espresso, tra le più recenti, da Cass. n. 17858 del 2018) secondo cui, in tema di riscossione di premi e contributi assicurativi, il giudice dell’opposizione a cartella esattoriale, che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’ente previdenziale, valendo al riguardo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo; che, al riguardo, va premesso che la costante giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare il principio dianzi ricordato nell’ambito di giudizi di opposizione all’esecuzione, quali debbono considerarsi l’opposizione a cartella esattoriale e l’opposizione ad avviso di addebito, entrambi disciplinati dall’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, venendo in essi in contestazione l’esistenza e l’ammontare del credito consacrato nel titolo e dovendo pertanto il giudice adito pronunciarsi su di esso ogni qualvolta di ciò sia richiesto o in ragione del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio ovvero in ragione del contenuto della memoria di costituzione (cfr. in tal senso la precisazione di Cass.n. 21799 del 2021); che, tuttavia, con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’odierna controricorrente non ha proposto un’opposizione all’esecuzione, ma ha piuttosto introdotto un’opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi notificatole dall’INPS, deducendone l’illegittimità per non esserle stati preventivamente notificati gli avvisi di addebito; che, essendo la natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. limitata alla sola verifica della legittimità dell'atto o del provvedimento esecutivo impugnato (così da ult. Cass. n. 23971 del 2023), affatto correttamente il giudice non ha reso alcuna statuizione sul merito della pretesa creditoria, ostandovi il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.112 c.p.c.);che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ric